n. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 agosto 2018 -

CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Presiedute dal Presidente Josef Hermann Rössler e composte dai Magistrati: Anna Maria Rita Lentini - Presidente di sezione Irene Thomaseth - Consigliere Alessandro Pallaoro - Consigliere Tullio Ferrari Consigliere Massimo Agliocchi - Primo referendario Alessia Di Gregorio - Primo referendario Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017. Visti gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

Visti gli articoli 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 3, 36, 81, 97, 117, comma 2, lettere l) e o), e 119, comma 1, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11 (legge regionale di stabilita' 2018);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la nota n. RATAA/0009107/27/04/2018-P con la quale la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017, completo del conto economico e dello stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione;

Visto il decreto n. 5 del 1° giugno 2018 con cui il Presidente delle sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha convocato per il 19 giugno 2018 la Camera di consiglio per discutere in contradditorio con la regione le osservazioni del Magistrato istruttore;

Vista la nota del Magistrato istruttore, prot. n. 563 del 18 giugno 2018, inviata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Visto il resoconto della suddetta riunione camerale (nota n. 0000045-28/06/2018-SSRRTAA);

Vista la nota prot. n. 13041 del 21 giugno 2018 inviata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Vista l'ordinanza n. 1/SS.RR./2018 del 1° giugno 2018 con cui il Presidente delle sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha convocato le sezioni per il giorno 28 giugno 2018 per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2017;

Viste le memorie depositate dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento nelle date del 13, 20 e 28 giugno 2018;

Vista la decisione n. 2/PARI/2018 con cui le sezioni riunite hanno parificato, parzialmente, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Ritenuto in fatto Con nota n. RATAA/0009107/27/04/2018-P il Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della parifica, lo schema del rendiconto generale della regione per l'esercizio 2017, completo del conto economico e dello stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione e alla nota integrativa. Il disegno di legge concernente il rendiconto generale 2017 e' stato approvato con delibera n. 129 dalla Giunta regionale nella seduta del 28 giugno 2018. L'esame della documentazione inviata dalla regione ha consentito di evidenziare come nel corso del 2017 siano state impegnate e pagate risorse a titolo di assegno personale pensionabile in assenza di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, per effetto della trasformazione della retribuzione di posizione e indennita' di direzione, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro, per complessivi €

30.122,89, di cui €

19.407,06 sul cap. U01101.0000, €

2.323,49 sul cap. U01101.0450, €

5.845,40 sul cap. U01101.0030, €

699,83 sul cap. U01101.0480 ed €

1.847,11 sul cap. U01101.0630. Segnatamente vengono in considerazione il contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige biennio economico 2004-2005 del 27 febbraio 2006 (come modificato dal contratto collettivo area dirigenziale del 27 aprile 2009), il cui art. 41, comma 4, cosi' dispone: «La retribuzione di posizione e' annualmente ridotta e trasformata in assegno personale pensionabile», nonche' il contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, quadriennio giuridico 2008-2011 e biennio economico 2008-2009 del 1° dicembre 2008, il cui art. 77, comma 4, in merito all'indennita' di direzione, prevede quanto segue: «A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno l'indennita' di direzione e' annualmente ridotta e trasformata in assegno personale pensionabile. La riduzione e la conseguente trasformazione avvengono computando il 5% dell'indennita' prevista nell'anno precedente per la posizione ricoperta. La trasformazione e' effettuata, altresi', all'atto della cessazione dal servizio comunque motivata, in relazione alla durata dell'incarico di direzione reso nell'anno solare di cessazione. L'assegno segue le variazioni della relativa indennita' di direzione» (disposizione analoga e' contenuta nel successivo comma 8 per il direttore sostituto). Sulla disciplina di siffatte erogazioni e' intervenuta la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 11 (legge regionale di stabilita' 2018), il cui art. 4 sancisce al comma 1 che «A far data dal 1° gennaio 2018 la retribuzione di posizione e l'indennita' di direzione previste dai rispettivi contratti collettivi del personale regionale sono trasformate in indennita' di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennita' di posizione, di cui la parte fissa e' pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennita' stessa, e' determinato dalla contrattazione collettiva. Dopo almeno sei anni di incarico di preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni, la sola parte fissa dell'indennita' di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo». Questa disposizione esplica un'efficacia immediata, giacche' configura la maturazione ex munc del diritto alla trasformazione dell'indennita' di posizione in «assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo». Inoltre, al comma 3 il legislatore regionale ha disposto che «Sono fatti salvi gli effetti giuridici gia' prodotti e gli effetti economici gia' maturati, sino al 1° gennaio 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell'indennita' di direzione in assegno personale pensionabile, in applicazione dei contratti collettivi. L'assegno personale pensionabile gia' maturato ai sensi del presente comma non e' cumulabile con l'indennita' di posizione di cui al comma 1». Tali erogazioni, tuttavia, appaiono illegittime, in ragione sia della nullita' per contrasto con norme imperative (su cui meglio infra) delle clausole dei succitati contratti collettivi che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell'incarico, della retribuzione di posizione e dell'indennita' di direzione in assegno personale fisso e pensionabile sia della sospetta illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge regionale n. 11/2017, che eleva alla fonte di rango legislativo il principio della trasformazione di indennita' in assegno personale, declinato finora solo in sede di contrattazione collettiva, e salvaguarda l'assetto preesistente con riguardo agli effetti prodotti dalle summenzionate illegittime disposizioni contrattuali. In particolare, le norme in esame risulterebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 3, 36, 81, 97 e 117, comma 2, lett. l) e o), e 119, comma 1, della Costituzione. Ad avviso del Magistrato istruttore, le norme, nella parte in cui dispongo per il futuro e confermano per il passato la trasformazione, alla cessazione dell'incarico, della parte fissa dell'indennita' di posizione (di per se' correlata all'effettiva preposizione alle strutture organizzative o loro articolazioni) in assegno personale pensionabile fisso e continuativo, determinano l'attribuzione al dipendente, all'atto della cessazione dell'incarico di preposizione alle strutture organizzative, di un incremento automatico della retribuzione fondamentale, facendo sorgere in capo all'amministrazione una spesa priva di utilita' in quanto non correlata ad alcun incremento della prestazione resa, ma, al contrario, alla sua diminuzione essendo venuta meno la responsabilita' di struttura organizzativa. La materia in esame rientrerebbe nell'ambito dell'ordinamento civile, in quanto tale riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. Riserva esercitata, nel caso di specie, mediante il decreto legislativo n. 165/2001, che sancisce all'art. 7, comma 5, il principio, di immediata portata precettiva, della corrispettivita' dei trattamenti economici accessori rispetto alle prestazioni effettivamente rese. Queste sezioni riunite, nel giudizio di parifica dei capitoli concernenti la spesa del personale (per...

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