n. 177 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10971 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Elio Toscano, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso Massimo Luciani in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

Contro Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Consiglio di Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento: della nota prot. n. 36 del 20 maggio 2014 del Segretariato generale della Giustizia amministrativa avente il seguente oggetto «art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Determinazioni», con la quale l'Amministrazione convenuta, preso atto della comunicazione dell'INPS da cui risulta che al Consigliere Toscano «e' corrisposto un trattamento pensionistico», e «tenuto conto anche del tetto indicato dall'art 13, decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, pari ad €

240.000,00», ha comunicato al ricorrente che a decorrere dal mese di giugno 2014, fermi gli ulteriori approfondimenti sull'applicazione della normativa citata, anche con riferimento alle garanzie di continuita' della copertura assicurativa obbligatoria, «provvedera', allo stato, alla sospensione della erogazione del trattamento retributivo, disponendo altresi' che «resta fermo, all'esito delle definitive determinazioni, l'obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo dell'anno 2014 antecedente alla disposta sospensione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto»;

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento, ove occorra, alla nota prot. n. 1074 del 14 maggio 2014, a firma del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, avente il seguente oggetto «Disposizioni in materia di trattamenti economici art. 13 decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). Articoli 23-bis, 23-ter decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

art. 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012»;

nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento stipendiale unitamente al trattamento pensionistico in essere, senza subire le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013;

nonche', ancora, per la condanna al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate;

nonche', con motivi aggiunti notificati in data 27 settembre 2014, per l'annullamento: della nota, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, datata 5 agosto 2014, prot. n. 17466, avente ad oggetto, «Comunicazione di versamento delle addizionali comunali Irpef e dell'addizionale regionale Irpef», con cui l'amministrazione ha comunicato che, per effetto della sospensione del trattamento retributivo ex art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposta a decorrere dal mese di giugno, il Cons. Toscano «dovra' procedere a versare personalmente le addizionali comunali Irpef e l'addizionale regionale Irpef», secondo gli importi determinati nel prospetto allegato al provvedimento nonche', ove occorrer possa, dei cedolini mensili riepilogativi del trattamento economico erogato, allo stato non conosciuti;

nonche', con motivi aggiunti notificati in data 5 dicembre 2014, per l'annullamento: della nota prot. n. 128 del 7 ottobre 2014, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, avente il seguente oggetto «Art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni», con la quale l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente che «all'esito dell'istruttoria avviata per l'applicazione della normativa in oggetto, ha comunicato che il trattamento pensionistico del ricorrente, al netto del contributo di solidarieta', e' superiore al tetto massimo retributivo previsto dalla vigente normativa per l'anno 2014», contestualmente ordinando la restituzione degli emolumenti erogati nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2014, al netto degli oneri sociali;

nonche', infine, con i terzi motivi aggiunti notificati in data 20 febbraio 2015, per l'annullamento: della nota, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, prot. n. 179 del 22 dicembre 2014, avente ad oggetto: «art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni», con cui l'Amministrazione ha comunicato che per l'anno 2015 non potra' essere erogato al Cons. Toscano alcun trattamento economico. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto, quanto segue 1. Il Consigliere di Stato Toscano rappresenta di appartenere ad un'esigua categoria di pubblici funzionari di altissimo livello, che, giunti all'apice della propria carriera, sono stati nominati Consiglieri di Stato ai sensi dell'art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982, essendo collocati in quiescenza dall'Amministrazione di originaria appartenenza. Anche nel suo caso, «la nomina a Consigliere di Stato giunge, dunque, a coronamento di una carriera pubblica di assoluto spicco e concerne un numero molto ridotto di servitori dello Stato, che in tale nomina (accettata, sovente, anche rinunciando a significative opportunita' nel settore privato) trovano il riconoscimento dei meriti acquisiti nell'esercizio delle precedenti funzioni, ma anche della specifica attitudine all'esercizio delle nuove attribuzioni». In particolare il Cons. Toscano rappresenta che, nel corso della sua attivita' lavorativa, e' stato, fra l'altro, Ufficiale Generale, Capo di Stato Maggiore del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e vice Comandante Generale dell'Arma e che esercita le funzioni di Consigliere di Stato a far data dal 200, risultando al contempo titolare di un trattamento pensionistico erogato da una gestione previdenziale pubblica (nella specie I.N.P.S.). 2. Il ricorrente procede quindi ad illustrare il quadro normativo nel quale si inseriscono i provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivi evidenziando quanto segue. Di recente sono state introdotte importanti misure di contenimento della spesa nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. In tale contesto si inserisce l'art. 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, il quale, al comma 1, primo periodo, stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione». In attuazione di tale disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, recante «Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali», il quale dispone, all'art. 3, che «a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'art. 2 [trattasi dei "soggetti destinatari" del decreto] non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a €

293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite». In seguito, il legislatore e' nuovamente intervenuto sulla materia con l'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che, ai fini del raggiungimento del predetto tetto, devono esser computati anche i trattamenti pensionistici pregressi eventualmente percepiti a carico di gestioni previdenziali pubbliche. In particolare quest'ultima disposizione prevede che "ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei...

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