n. 177 ORDINANZA 1 giugno - 14 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 323 del codice penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Enna nel procedimento penale a carico di V.C., con ordinanza del 23 luglio 2015, iscritta al n. 333 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° giugno 2016 il Giudice relatore Franco Modugno. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Enna ha sollevato, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 del codice penale;

che la questione e' stata sollevata all'esito dell'udienza camerale fissata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il quale aveva indagato, per il reato di abuso d'ufficio, il direttore di un'unita' operativa ospedaliera, denunciato da un dirigente medico per «plurime e reiterate vessazioni» e, in particolare, per «la violazione della disciplina dei contratti collettivi nazionali in tema di ferie, turni, ordini di servizio, carichi ed orari di lavoro»;

che il pubblico ministero, pur non disconoscendo l'esistenza delle condotte denunciate, aveva tuttavia avanzato richiesta di archiviazione, ponendo in evidenza l'irrilevanza della violazione di norme contenute nei contratti collettivi nazionali ai fini della configurabilita' del reato previsto dall'art. 323 cod. pen.;

che, nell'opposizione proposta, la persona offesa aveva rilevato come, secondo la costante giurisprudenza di legittimita', il reato di abuso di ufficio - e, in particolare, il presupposto in esso contemplato inerente alla «violazione di norme di legge» - potesse essere integrato anche dalla sola inosservanza del principio costituzionale di imparzialita' della pubblica amministrazione, con la conseguenza che anche la reiterata violazione dei contratti collettivi nazionali in danno di un pubblico dipendente ben avrebbe potuto perfezionare la violazione di norma di legge, «ossia dell'art. 97 Cost.»;

che il rimettente - rilevando che la giurisprudenza di legittimita' ha da tempo adottato un'interpretazione assai ampia della nozione di «violazione di norme di legge»...

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