n. 176 SENTENZA 5 - 13 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2776, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 23, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 23, comma 39, del d.l. n. 98 del 2011, promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forli', sezione civile, nel procedimento vertente tra C. V. e G. M. e Equitalia Centro spa, con ordinanza del 2 febbraio 2015, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare - promosso dalla vittima di un delitto di violenza sessuale (per ottenere il pagamento della provvisionale riconosciutale con la sentenza di condanna dell'imputato), ed in esito al quale il giudice procedente aveva approvato un piano di riparto con cui il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile pignorato veniva per l'intero attribuito alla (successivamente) intervenuta Equitalia Centro spa, in ragione del "privilegio sussidiario" su detta somma da essa vantato, ai sensi della sopravvenuta novella dell'art. 2776 del codice civile, in relazione a crediti tributari relativi a cinque cartelle esattoriali emesse nei confronti del medesimo debitore e per i quali era stato inutilmente tentato il pignoramento di suoi beni mobili - il giudice istruttore del Tribunale ordinario di Forli', sezione civile, adito in sede di opposizione della creditrice chirografaria avverso il predetto piano di riparto, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, ed ha per cio' sollevato con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 2776, terzo comma, cod. civ., cosi' come modificato dall'art. 23, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' dello stesso art. 23, comma 39 [recte: comma 39, ultimo periodo], del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, «per contrasto con gli artt. 3, 117 comma 1 in relazione all'art. 6 della CEDU, 111 e 24 Cost.». Secondo il giudice a quo, il novellato art. 2776, terzo comma, cod. civ. - con il disporre che anche i crediti dello Stato indicati dall'art. 2752, primo comma, cod. civ. (ossia quelli «per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi»), che hanno gia' privilegio generale sui mobili del debitore, in caso di infruttuosa esecuzione su detti beni, siano collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «sub specie di violazione del principio di ragionevolezza e non discriminazione, non risultando sussistenti ragioni di interesse costituzionale che giustifichino una diversita' di trattamento e apprezzabili motivi che consentano di sacrificare le pretese creditorie di altri soggetti», e con l'art. 111 Cost., per «probabile» alterazione delle condizioni di parita' tra le parti del processo esecutivo. A sua volta, l'art. 23, comma 39, ultimo periodo, del d.l. n. 98 del 2011 - con il...

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