n. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2018 -

IL GIUDICE A scioglimento della riserva datata 29 marzo 2017;

esaminati gli atti di causa e la documentazione in allegato;

rilevato che con atto di citazione datato 10 novembre 2014, notificato il 12 novembre 2014, Brugger Siegfried, nell'assumere: 1) di essere titolare sin dal 15 marzo 2013 dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige, pari ad €

3.543,86 lordi mensili;

2) di percepire in ulteriore assegno vitalizio erogato dalla Camera, pari ad €

8.860,97 lordi mensili;

3) di essersi visto rideterminare l'assegno vitalizio regionale nella ridotta misura di €

139/03 - cosi rideterminata quale, differenza fra il limite massimo, di €

9.000,00 introdotto dall'art. 3 legge regionale n. 5/2014, e l'ammontare dell'assegno vitalizio parlamentare - e richiedere il recupero della maggiore somma erogata dal 17 luglio al 31 agosto 2014;

ha chiesto che sia accertato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale nell'ammontare di €

3.543,86 lordi mensili senza subire le decurtazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 5/2014, con conseguente condanna della resistente al versamento di quanto indebitamente trattenuto. L'attore ha censurato gli articoli 2 e 3 della menzionata legge regionale ed i provvedimenti amministrativi che ne sono conseguiti, lamentandone la contrarieta' ai principi comunitari e convenzionali dell'affidamento e della certezza dei rapporti giuridici come garantiti dagli articoli 3, 10, 11 e 117 comma 1 della Costituzione e articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonche' ha lamentato la contrarieta' della suddetta legge regionale ai principi di ragionevolezza, di gradualita' e di uguaglianza ed ancora la violazione del riparto di competenze legislative fissato all'art. 117 Costituzione, chiedendo che venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 5/2014 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 11, 42, 117 Costituzione;

rilevato che l'attore ha evocato nel presente giudizio il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, i quali si sono costituiti in giudizio, decucendo l'infondatezza di ogni lamentata violazione costituzionale;

rilevato che, instaurato il contraddittorio, la causa veniva discussa sulla questione preliminare della giurisdizione e che, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, la Suprema Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, motivo per cui il presente giudizio e' stato riassunto dalle parti e discusso all'udienza del 29 marzo 2017;

evidenziata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale per le seguenti ragioni: 1) la rilevanza perche' la pretesa attorea volta all'accertamento del diritto alla corresponsione dell'assegno per intero e senza il cumulo e le riduzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 5/2014, nonche' la stessa pretesa restitutoria della Regione Trentino-Alto Adige, in tanto potranno ritenersi fondate in quanto le disposizioni di riferimento siano o meno conformi ai parametri constituzionali invocati...

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