n. 175 SENTENZA 20 giugno - 23 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel procedimento vertente tra Maria Roggi e Equitalia Nord spa-agente della riscossione per la Provincia di Milano e altri, con ordinanza del 22 novembre 2016, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di Equitalia servizi di riscossione spa, quale societa' incorporante di Equitalia Nord spa, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi l'avvocato Alfonso Papa Malatesta per l'Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti e gli enti creditori, subentrata ex lege ad Equitalia servizi di riscossione spa, societa' incorporante di Equitalia Nord spa, e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 22 novembre 2016 (reg. ord. n. 59 del 2017), la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), in riferimento agli artt. 3, primo comma;

24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui abilita il Concessionario della Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento» nonche' «nella parte in cui non prevede che la notifica di cartella di pagamento tramite il servizio postale avvenga con l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/82, cosi' come modificato con la legge n. 31 del 2008 di conversione del decreto-legge n. 248/2007». La CTR rimettente riferisce di dover decidere sull'appello promosso da una contribuente avverso la sentenza di primo grado con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto un preavviso di fermo amministrativo di autovettura e tre cartelle esattoriali, con relativi provvedimenti impositivi, inerenti a tasse e tributi locali della cui esistenza la contribuente asseriva di aver appreso solo con la ricezione dell'impugnato preavviso. Nella specie la notificazione delle cartelle, cosi' come denunciato dall'appellante, era stata effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione a mezzo di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza seguire le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari). Evidenziate le differenze tra la procedura seguita nel caso in esame e le regole stabilite dall'art. 149 del codice di procedura civile, la CTR richiama il testo dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e menziona il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita' secondo cui e' valida la notificazione "diretta" della cartella ad opera dell'agente della riscossione mediante il servizio postale, in quanto la seconda parte del primo comma dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalita' di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della medesima disposizione, di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Muovendo da questa interpretazione, che ha acquisito i connotati del "diritto vivente", la CTR rimettente deduce innanzi tutto la irragionevolezza di una regola che abilita un soggetto privato, nella specie il concessionario (poi agente) per la riscossione, all'esercizio di una funzione pubblicistica, qual e' la notificazione. E infatti, mentre per i soggetti pubblici l'ordinamento contempla ipotesi di notificazione "diretta" (artt. 12 e 14 legge n. 890 del 1982), per i soggetti privati tale facolta' e' concessa eccezionalmente e solo per specifici atti, per lo piu' di natura processuale (come nel caso delle notificazioni effettuate dagli avvocati). Dunque, non sarebbe «costituzionalmente compatibile con gli articoli 24 e 111 della Costituzione un potere notificatorio di tale ampiezza, sganciato da oneri di osservanza di qualsivoglia efficace formalita', esercitato da parte di un soggetto privato». La CTR pone poi in rilievo che la mancanza di intermediario puo' comportare seri pregiudizi anche all'esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e alla regola di «parita' delle armi» (art. 111 Cost.). Infatti, nonostante la cartella (per la duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere) abbia la stessa importanza del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nel rito ordinario, il concessionario non ha oneri ne' di relata di notifica, ne' di assolvimento di particolari formalita' nella predisposizione e consegna al servizio postale - che compie direttamente - dell'atto o degli atti (ove plurimi) inseriti dal mittente medesimo nel plico chiuso da inviare al destinatario. Infine, la CTR lamenta la diminuzione della tutela del notificatario derivante dal fatto che il recapito del plico, essendo regolato dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, non richiede l'osservanza dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982;

manca in particolare la comunicazione di avvenuta notifica ove il plico sia stato consegnato al portiere, come nel caso di specie. In sintesi, le formalita' eccessivamente semplificate non sarebbero giustificabili ne' compatibili con l'attuale generale assetto ordinamentale delle notificazioni. 2.- Con atto depositato il 23 maggio 2017, si e' costituita in giudizio Equitalia servizi di riscossione spa, quale societa' incorporante di Equitalia Nord spa, domandando che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, nel merito, infondate. Preliminarmente Equitalia spa rileva che le questioni sono state formulate in modo ancipite, in quanto il giudice a quo ha domandato sia l'eliminazione, con pronuncia ablativa, della notificazione "diretta", sia il mantenimento della stessa con l'aggiunta, attraverso una pronuncia additiva, delle tutele previste dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982. La parte, poi, osserva che la CTR - nel ravvisare l'irragionevolezza della disposizione nella parte in cui abilita un soggetto privato, nella specie il concessionario per la riscossione, all'esercizio di una funzione pubblicistica, qual e' l'attivita' di notificazione - ha fondato il proprio ragionamento su un presupposto errato. Infatti, gia' prima della riforma del sistema nazionale della riscossione effettuata ad opera dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, era assolutamente pacifica l'attribuzione ai concessionari della riscossione della qualifica di organi indiretti della Pubblica Amministrazione, cui veniva delegato l'esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche. La scelta del legislatore sarebbe frutto di un bilanciamento tra contrapposti interessi pubblici: da un lato l'interesse volto a garantire la conoscibilita' degli atti da parte dei destinatari;

dall'altro l'interesse ad una riscossione efficiente e rapida. Si tratterebbe di una valutazione compiuta, peraltro, tenendo conto dell'elevatissimo numero di atti che Equitalia servizi di riscossione spa e' tenuta a notificare (circa venti milioni l'anno). Quanto all'asserito contrasto della disposizione impugnata con l'art. 111 Cost. sotto il profilo della violazione della regola di «parita' delle armi», la parte reputa la censura inammissibile, oltre che infondata nel merito, in quanto la CTR rimettente non solo non ne ha esplicitato le ragioni, ma non ha nemmeno considerato che l'art. 111 Cost., tutelando il principio del giusto processo, non puo' essere invocato con riferimento alla notifica, procedura che si colloca in un momento antecedente al giudizio. Per cio' che attiene alla lamentata violazione dell'art. 24 Cost., ravvisata nella mancata previsione nell'ambito della notificazione "diretta" dell'accertamento da parte del pubblico ufficiale circa la conformita' tra atto consegnato e atto emesso, Equitalia spa contesta la stessa configurabilita' della discrasia, evidenziando che il plico notificato contiene l'atto originale, unico documento emesso dall'esattore. 3.- Con atto depositato il 23 maggio 2017, e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale...

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