n. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2017 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sest

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 237 del 2017, proposto dalle signore: Simona Rampello, Daniela Gemelli, Maria Francesca Licata, Maria Rita Meschis, Maria Gilda Gervasi, Maddalena Di Marco, Giuseppina Sparacino, rappresentate e difese dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;

Contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e l'ufficio scolastico regionale Sicilia - Direzione generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Nei confronti di signori Nunzia Grillo, Daniela Mercante, Franco Ferrara, non costituiti in giudizio;

Per la riforma previa tutela cautelare della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione III-bis, 12 luglio 2016 n. 8000, resa fra le parti, con la quale e' stato respinto il ricorso n. 12443/2015, proposto per l'annullamento: a) del decreto ministeriale 20 luglio 2015 n. 499 del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR, concernente le modalita' del corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per l'accesso al ruolo dei dirigenti scolastici, nella parte in cui esclude dal corso i ricorrenti;

b) del decreto 16 settembre 2015 n. 13881 dell'ufficio scolastico regionale - USR per la Sicilia, di approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, nella parte in cui non vi include i ricorrenti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e dell'ufficio scolastico regionale Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Francesco Paoletti per delega dell'avv. Girolamo Rubino e l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;

l. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha indetto piu' procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per gli istituti educativi. 2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i concorsi indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004;

con decreto del Ministro 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 76 del 6 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011. Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad un ampio contenzioso giurisdizionale, che ha portato anche, nel caso del concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della parte di procedura svoltasi presso l'ufficio scolastico regionale - USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo, ai sensi dell'art. l della legge 3 dicembre 20l0 n. 202. 3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa, hanno in particolare partecipato alle prove svolte per la regione Sicilia nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011, hanno ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato il relativo esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non ancora definiti alla data dei fatti che hanno dato luogo a questo giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato il 31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante). 4. Piu' di recente, il legislatore ha inteso intervenire sulla complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena detto, con la legge 13 luglio 2015 n. 107, che all' art. 1 commi da 87 a 90 prevede una serie di norme specifiche. In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». Il successivo comma 88 prevede poi che tale procedura straordinaria riguardi due distinte categorie di soggetti. La prima, prevista alla lettera a), comprende coloro i quali siano «gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie» ovvero «abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale» nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011. La seconda categoria, prevista alla lettera b), comprende invece coloro i quali «abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva» nell'ambito dei due restanti concorsi di cui si e' detto, ovvero quelli indetti con il D.D. 22 novembre 2004 e con il decreto ministeriale 3 ottobre 2006. Completano l'intervento legislativo due commi ulteriori. Il comma 89 mantiene aperte le relative graduatorie regionali sino alla conclusione della procedura straordinaria, ovvero testualmente dispone: «Le graduatorie regionali, di cui al comma l-bis dell'art. 17 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011...

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