n. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10914 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Vittorio Stelo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

Contro Segretariato generale della Giustizia amministrativa, Ministero dell'economia e delle finanze, Consiglio di Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento: della nota prot. n. 50 del 21 maggio 2014, a firma del Segretario generale della Giustizia Amministrativa, avente il seguente oggetto «art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Determinazioni», con la quale l'amministrazione convenuta, preso atto della comunicazione dell'INPS da cui risulta che al Consigliere Stelo «e' corrisposto un trattamento pensionistico», e «tenuto conto anche del tetto indicato dall'art. 13, decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, pari ad €

240.000,00», ha comunicato al ricorrente che «provvedera' alla verifica del dato trasmesso dall'Ente erogare con quanto relativo al trattamento retributivo corrisposto, apportando a quest'ultimo, ove necessario, le dovute variazioni in diminuzione», disponendo altresi' che «resta fermo, all'esito delle definitive determinazioni, l'obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo dell'anno 2014 antecedente alla eventuale riduzione della retribuzione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto», nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche allo stato non conosciuti, con particolare riferimento, ove occorra, alla nota prot. n. 1074 del 14 maggio 2014, a firma del Segretariato generale della Giustizia amministrativa, avente il seguente oggetto «Disposizioni in materia di trattamenti economici art. 13 decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate). Articoli 23-bis, 23-ter decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214;

art. 3, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012»;

nonche' per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento stipendiale unitamente al trattamento pensionistico in essere, senza subire le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013;

nonche' ancora per la condanna al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate;

nonche' per l'annullamento dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti: della nota, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 30 luglio 2014, prot. n. 94, avente ad oggetto «art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni», con cui l'Amministrazione convenuta, facendo seguito alla precedente nota del 21 maggio 2014, prot. n. 50, ha comunicato al Cons. Stelo che, a decorrere dal mese di agosto 2014, «fermi gli ulteriori approfondimenti sulla norma citata [i.e. art. 1, comma 489, legge 27 dicembre 2013, n. 147], provvedera', allo stato, alla «riduzione del trattamento retributivo, secondo il prospetto allegato, e salvo ulteriori conguagli», nonche', ove occorrer possa, dei cedolini mensili riepilogativi del trattamento economico erogato, anche allo stato non conosciuti;

nonche' ancora, dei seguenti atti, impugnati con ulteriori motivi aggiunti: della nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa, in data 22 dicembre 2014, prot. ris. n. 184, avente ad oggetto «Art. 1, comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Determinazioni», con cui l'amministrazione ha comunicato che «per l'anno 2015, il trattamento economico ad oggi spettante [al Cons. Stelo] risulta superiore al limite massimo retributivo fissato in euro 240.000, per effetto del cumulo con il trattamento pensionistico in godimento» dando contestualmente atto che «le [...] competenze retributive, a decorrere dalla prossima mensilita' di gennaio verranno erogate fino a concorrenza del predetto limite» e rammentando che «per effetto del superamento [...] del tetto retributivo non possono esser[e] erogati ulteriori compensi a carico della finanza pubblica»;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di Costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2016 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto, quanto segue 1. Il Cons. Stelo rappresenta di appartenere ad un'esigua categoria di pubblici funzionari di altissimo livello, che, giunti all'apice della propria carriera, sono stati nominati Consiglieri di Stato ai sensi dell'art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982, essendo collocati in quiescenza dall'amministrazione di originaria appartenenza. Anche nel suo caso, «la nomina a Consigliere di Stato giunge, dunque, a coronamento di una carriera pubblica di assoluto spicco e concerne un numero molto ridotto di servitori dello Stato, che in tale nomina (accettata, sovente, anche rinunciando a significative opportunita' nel settore privato) trovano il riconoscimento dei meriti acquisiti nell'esercizio delle precedenti funzioni, ma anche della specifica attitudine all'esercizio delle nuove attribuzioni». In particolare il Cons. Stelo rappresenta che, nel corso della sua attivita' lavorativa, e' stato, fra l'altro, Prefetto di Siena, Lecce e Torino, direttore generale del personale del Ministero dell'interno, direttore del SISDE, Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Segretario generale del Ministero delle comunicazioni. Esercita le funzioni di Consigliere di Stato a far data dal 2004, risultando al contempo titolare di un trattamento pensionistico erogato da un soggetto pubblico (nella specie l'INPS). 2. Il ricorrente procede quindi ad illustrare il quadro normativo nel quale si inseriscono i provvedimenti impugnati con i ricorsi introduttivi evidenziando quanto segue. Di recente sono state introdotte importanti misure di contenimento della spesa nel settore pubblico, anche mediante la previsione di limiti ai trattamenti economici ed agli emolumenti corrisposti ai dipendenti pubblici, ai titolari di cariche elettive e ai titolari di incarichi con emolumenti a carico della finanza pubblica. In tale contesto si inserisce l'art. 23-ter del decreto-legge 6 n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, il quale, al comma 1, primo periodo, stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione». In attuazione di tale disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il decreto 23 marzo 2012, recante «Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali», il quale dispone, all'art. 3, che «a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennita' e le voci accessorie nonche' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'art. 2 [trattasi dei «soggetti destinatari» del decreto] non puo' superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a euro 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite». In seguito, il legislatore e' nuovamente intervenuto sulla materia con l'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo che, ai fini del raggiungimento del predetto tetto, devono esser computati anche i trattamenti pensionistici pregressi eventualmente percepiti a carico di gestioni previdenziali pubbliche. In particolare quest'ultima disposizione prevede che «ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive». Il terzo periodo della medesima disposizione, al fine di armonizzare il nuovo regime con le posizioni retributivo-previdenziali in essere alla sua entrata in vigore, aggiunge che «sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi», mentre l'ultimo periodo prevede che «gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri...

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