n. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2014 -

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro Il Giudice del lavoro - dott. Maria Chiodi - alla udienza di discussione dell'1.12.2014 pronunzia ordinanza nella causa iscritta al n. 15129 (+ 15130 + 15131) del Ruolo Gen. dell'anno 2013 tra Improta Giovanni, Giustino Pietro e Fusco Vincenzo, rappresentati e difesi in virtu' di mandato a margine dei ricorsi introduttivi dall'avv. Massimo Velli, ricorrenti, e Regione Campania - in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale - rappresentata e difesa in virtu' di procura generale alle liti dall'avv. Alba Di Lascio, resistente, nonche' Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) - quale successore ex lege dell'INPDAP - in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso in virtu' di procura generale alle liti dall'avv. Marina Savastano, chiamato in causa. Oggetto: questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della Legge regionale Campania n. 1 del 22.01.2007. Il Giudice rilevato che con ricorsi depositati in data 10.05.2013 i ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno adito questa Giustizia chiedendo, per quanto in tal sede rileva, che fosse dichiarata la omissione contributiva della Regione Campania - Giunta Regionale per gli anni antecedenti alla immissione nei ruoli regionali, avvenuta in data 18.04.1990 (in attuazione della Legge Regionale n. 4 del 6.02.1990);

Considerato che - incontroversa la natura «convenzionale» del servizio pre ruolo reso da essi ricorrenti (doc. 1 prod. ric. in mancanza, tra l'altro, di una procedura concorsuale di assunzione nel pubblico impiego) e, comunque, al di fuori dell'attivita' istituzionale della Giunta Regionale (ovvero per gli interventi di ricostruzione post sismici finanziati con fondi statali) - la pretesa di cui e' causa non potrebbe che fondarsi, in diritto, sulla previsione dell'art. 19 della Legge Regionale Campania n. 1 del 22.01.2007 che, al comma 2, dispone «in applicazione del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, art. 3, comma 3, al personale assunto ai sensi delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, il periodo di servizio prestato presso gli enti di provenienza, antecedentemente culla immissione nei ruoli speciali regionali, e' riconosciuto ai soli fini giuridici» ed al comma 5 prevede che «gli oneri contributivi, derivanti dalla richiesta di valorizzazione del periodo indicato dal comma 2 ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza, sono ad esclusivo...

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