n. 174 SENTENZA 15 giugno - 14 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel procedimento vertente tra S.P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato Filippo Mangiapane per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2014, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111. La disposizione censurata prevede che «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995». 1.1.- Il giudice rimettente espone di dover decidere sulla domanda di S.P., coniuge superstite di un titolare di pensione diretta, che ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di reversibilita', senza la decurtazione percentuale sancita dalla disposizione impugnata, e la conseguente condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a rideterminare l'importo della pensione, con interessi e rivalutazione monetaria. In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la disposizione censurata si applica ratione temporis alla vicenda controversa e non si presta a un'interpretazione compatibile con il dettato costituzionale: la parte ricorrente nel giudizio principale ha sposato un uomo, che ha superato i settant'anni, il divario di eta' tra i coniugi e' superiore a vent'anni e, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla decurtazione di legge. 1.2.- Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', il giudice a quo disattende, in primo luogo, gli argomenti della parte intervenuta, volti a equiparare il matrimonio alla convivenza more uxorio, che, nel caso di specie, aveva preceduto il matrimonio. Il giudice rimettente assume che la disciplina impugnata contrasti con l'art. 29 Cost., in quanto le decurtazioni previste dalla legge pregiudicano la possibilita' di condurre una vita dignitosa dopo la morte del coniuge e violano cosi' la liberta' di compiere scelte personali in ambito familiare. Inoltre, la misura restrittiva adottata dal legislatore si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: le decurtazioni previste sarebbero innanzitutto irragionevoli, perche' legate a fattori futuri, incerti, estranei alle regole dell'istituto della pensione di reversibilita' (la durata del matrimonio, l'eta' del coniuge pensionato). In secondo luogo, esse sarebbero lesive dell'eguaglianza tra i coniugi, discriminando arbitrariamente - quanto alla garanzia di continuita' del sostentamento - il coniuge superstite, «apoditticamente individuato nel piu' giovane». Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina in esame, destinata a tradursi in una misura sprovvista di ogni limite temporale e di ogni legame con le contingenti esigenze di natura finanziaria, lederebbe anche i principi consacrati dagli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale. Essa, difatti, determinerebbe un'irragionevole e definitiva riduzione della pensione, "retribuzione differita", che, nel necessario bilanciamento con le concrete e attuali disponibilita' delle risorse finanziarie, deve essere proporzionata alla qualita' e alla quantita' del lavoro prestato e deve assicurare al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa e una vecchiaia nella quale non manchino i mezzi adeguati a un dignitoso sostentamento. 2.- Con memoria del 6 agosto 2014, si e' costituito in giudizio l'INPS, limitandosi a chiedere di dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione di legittimita' costituzionale e riservandosi di meglio articolare in seguito deduzioni e difese. 3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria depositata il 16 settembre 2014, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimita' costituzionale. La difesa dello Stato reputa la questione inammissibile, per difetto di chiarezza e di univocita' della prospettazione: la disposizione riguarderebbe tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati, e, pertanto, non sarebbe...

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