n. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2018 -

TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile Giudice: dott.ssa Carmen Bifano Il g.i. nello sciogliere la riserva assunta, premesso: che Anas S.p.a. ha chiesto con ricorso ex art. 633 del codice di procedura civile il pagamento da parte di Strada dei Parchi S.p.a. della somma di euro 60.696.969,16 oltre interessi moratori a titolo di rateo per l'anno 2015, del valore di euro 55.589.461,99 oltre IVA, del corrispettivo della concessione autostradale di cui alla convenzione del 20 dicembre 2001 (doc. 2 del proc. monitorio) e alla «convenzione unica» del 18 novembre 2009 (ivi, doc. 3);

che Strada dei Parchi S.p.a. ha proposto opposizione al D.I. cosi' emesso, notificatole il 5 luglio 2016, chiedendone la revoca e tal fine: - deducendo il difetto di titolarita', da parte di Anas S.p.a., del credito oggetto di domanda, in quanto divenuto di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Mit) per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni gia' devolute alla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali nonche' delle situazioni debitorie e creditorie ad esse relative e dell'eventuale contenzioso sorti a far data dal 1° ottobre 2012, quale prevista dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2 del decreto-legge n. 98/2011 conv. con legge n. 111/2011, 11, comma 5 del decreto-legge n. 216/2011 conv. con legge n. 14/2012 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013 conv. con legge n. 98/2013;

- chiedendo preliminarmente la riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. RG 33007/2016;

- ed in subordine l'accertamento della legittimita' del rifiuto di eseguire il richiesto pagamento ex art. 1460 del codice civile in ragione dell'inadempimento da parte di Anas S.p.a. alle obbligazioni su di essa incombenti ovvero la compensazione del debito con i propri crediti nei confronti di Anas S.p.a. per spese ed oneri;

che Anas S.p.a. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: - la natura istantanea dell'obbligazione avente ad oggetto il corrispettivo di concessione perche' giustificata dall'attribuzione alla concessionaria della disponibilita' di opere di ingente valore realizzate dalla stessa Anas S.p.a. e dunque sorta al momento della sottoscrizione della convenzione del 2001, poi novata nel 2009, obbligazione dilazionata solo quanto all'esecuzione e del tutto diversa dalle obbligazioni di durata aventi ad oggetto i canoni di concessione ex articoli 12 e 13 della Convenzione unica del 2009, e percio' stesso non acquisita dal Mit perche' unitariamente sorta prima del 1° ottobre 2012;

- la conformita' a tale interpretazione della precedente condotta extraprocessuale delle parti in causa e dell'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali del valore attuale del corrispettivo di concessione all'interno del PEF facente parte della convenzione del 2001, nonche' del riconoscimento da parte dello stesso Mit della titolarita' da parte di Anas S.p.a. dei ratei del corrispettivo di concessione in scadenza dopo il 1° ottobre 2012, quale espresso nella corrispondenza intercorsa con entrambe le parti di questo giudizio a firma della relativa dirigenza;

- l'incostituzionalita' della norma posta dall'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013 se interpretata nel senso per cui il Mit e' divenuto titolare del credito avente ad oggetto i ratei del corrispettivo di concessione in scadenza dopo il 1° ottobre 2012, avendo la stessa, in tale caso, previsto un'espropriazione di parte del patrimonio di Anas S.p.a., peraltro essenziale ai fini della sua stessa sopravvivenza, in mancanza di indennizzo;

premesso altresi': che con ordinanza depositata il 2 agosto 2017, sulla base: dell'interpretazione sistematica di tutti gli atti relativi ai rapporti negoziali aventi ad oggetto la concessione autostradale di cui si tratta - dal bando di gara per il relativo affidamento alle convenzioni del 20 dicembre 2001 e c.d. «unica» del 18 novembre 2009 (doc. 1, 2 e 3 del proc. monitorio);

delle norme che hanno previsto prima e disciplinato poi la successione del Mit all'Anas S.p.a quale amministrazione concedente - art. 36 del decreto-legge n. 98/2011;

l'art. 11 del decreto-legge n. 216/2011;

l'art. 25 del decreto-legge n. 69/2013;

nonche' di quelle - art. 10, comma 3 della legge n. 537/1993;

art. 1, comma 1020 della legge n. 296/2006;

art. 19, comma 9-bis del decreto-legge n. 78/2009 e ex decreto-legge n. 78/2010 - che hanno comunque inciso sull'assetto delle reciproche obbligazioni, conformandone l'equilibrio economico;

si e' concluso che il Mit e' subentrato nel rapporto concessorio in essere, e per l'effetto e' divenuto titolare della quota percentuale dei pedaggi (canone concessorio) dallo Stato riservata all'Anas S.p.a. ma anche del corrispettivo di concessione gia' dovuto ad Anas S.p.a., limitatamente alla quota imputabile alla porzione di rapporto concessorio decorrente dal 1° ottobre 2012 in poi;

che dunque con la suddetta ordinanza del 2 agosto 2017, ritenuta priva del carattere della «non manifesta infondatezza» la questione di illegittimita' costituzionale indicata da Anas S.p.a., in ragione della «complessita' dei rapporti obbligatori scaturenti o comunque connessi alla concessione autostradale di cui si tratta, ... amplificata dalla disciplina convenzionale del 2009 e dal compito posto proprio a carico del concedente - e dunque non piu' a carico di Anas S.p.a. - di corrispondere alla concessionaria, in conformita' al piano economico e finanziario, i contributi pubblici finalizzati alle opere infrastrutturali che quest'ultima ha assunto l'obbligo di realizzare, previsti nella misura di euro 185.000.000,00», e ritenuta non accoglibile per ragioni processuali l'istanza di riunione di questo ad altro procedimento formulata dall'opponente Strada dei Parchi S.p.a., e' stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del DI opposto, sono stati assegnati;

richiesti termini ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile ed e' stata fissata ex art. 81-bis disp. att. codice di procedura civile l'udienza del 12 luglio 2019 per la precisazione delle conclusioni;

che nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile e' stata allegata la sopravvenienza dell'art. 52-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, rubricato «Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25» che cosi' ha disposto: «1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessita' e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'art. 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, e' sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di attuazione della presente disposizione, nonche' la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo e' destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresi' ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.»;

che nella prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile la ricorrente Anas S.p.a. ha precisato le conclusioni, chiedendo: «previa revoca del decreto ingiuntivo opposto a causa della sopravvenuta ope legis, del credito vantato da Anas S.p.A.: 1. accertare e dichiarare che e' Anas S.p.A. e non il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il titolare di credito relativo al prezzo della concessione di cui all'art. 3.0, lettera c, della Convenzione Unica stipulata in data 18 novembre 2009 tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A.;

  1. conseguentemente, condannare Strada dei Parchi S.p.A.... al pagamento in favore di Anas S.p.A. del rateo del prezzo della concessione per l'anno 2015 di €

55.860.000,00, oltre iva e interessi legali, qualora Strada dei Parchi S.p.A. non provveda al relativo pagamento in favore di Anas S.p.A. alla scadenza normativamente fissata»;

che con la prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile l'opponente Strada dei Parchi si e' riportata «..... integralmente alle conclusioni gia' riportate nell'atto introduttivo» ma ha dedotto la cessazione della «..... materia del contendere» e dei «.... presupposti di diritto per l'emissione da parte di questo Tribunale del decreto ingiuntivo opposto, che sara' a questa stregua revocato, in quanto correlato ad una richiesta di pagamento di somme che, per espressa volonta' del legislatore, diverranno esigibili soltanto nel 2028»;

che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile l'opponente Strada dei Parchi S.p.a., preso atto della domanda di condanna al pagamento condizionato formulata da Anas con la prima memoria ex art. 183, comma 6 del codice di procedura civile, e ritenuta dunque rilevante al fine del decidere la nuova norma posta dal suddetto art. 50-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, ne ha eccepito...

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