n. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 agosto 2018 -

CORTE DEI CONTI Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol Presiedute dal Presidente Josef Hermann Rössler e composte dai magistrati: Anna Maria Rita Lentini, Presidente di sezione;

Irene Thomaseth, consigliere;

Alessandro Pallaoro, consigliere;

Tullio Ferrari, consigliere;

Massimo Agliocchi, primo referendario;

Alessia Di Gregorio, primo referendario, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017. Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli articoli 3, 36, 81, 97, 101, secondo comma, 103, 108, 117, secondo comma, lettere l) e o), e 119, primo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste la legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, la legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11, la legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, la legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, e la legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la nota n. 394050 del 13 giugno 2018, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Corte dei conti il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017, completo del conto economico e dello stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione;

Visto il decreto n. 5 del 1° giugno 2018 con cui il Presidente delle sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Sadtirol ha convocato per il 20 giugno 2018 la Camera di consiglio per discutere in contradditorio con la Provincia le osservazioni del magistrato istruttore;

Visto il resoconto della suddetta riunione camerale (nota n. 73821611 del 25 giugno 2018);

Vista l'ordinanza n. 2 del 1° giugno 2018 con cui il Presidente delle sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha convocato le sezioni per il giorno 28 giugno 2018 per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017;

Viste le memorie depositate dalla procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano nelle date del 22 e 25 giugno 2018;

Vista la decisione n. 1/PARI/2018 con cui le sezioni riunite hanno parificato, parzialmente, il rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 della Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto Con nota n. 394050 del 13 giugno 2018 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso alla Corte dei conti, ai fini della parifica, il rendiconto generale della Provincia per l'esercizio 2017, completo del conto economico e dello stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione e al disegno di legge approvato con delibera n. 372 dalla giunta provinciale nella seduta del 24 aprile 2018. L'esame della documentazione inviata dalla Provincia ha consentito di evidenziare come nel corso del 2017 siano state impegnate e pagate risorse a titolo di assegno personale pensionabile in assenza di incarico di direzione e di coordinamento, per effetto della trasformazione delle indennita' di direzione (anche in qualita' di dirigenti sostituti) e di coordinamento, in applicazione dei contratti collettivi di lavoro, per complessivi euro 825.788,05, di cui euro 247.131,26 sul cap. U01101.0000, euro 70.205,62 sul cap. U01101.0030, euro 176.188,60 sul cap. U04021.6120, euro 49.750,11 sul cap. U04021.6150, euro 219.724,92 sul cap. U01111.0215, euro 62.787,54 sul cap. U01111.0210. Sulla disciplina di siffatte erogazioni sono intervenute, nel corso del 2017 e del 2018, la legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennita' di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale), e segnatamente gli articoli 1, 2 e 17, e la legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale) e, in particolare, gli articoli 1 e 3. L'art. 1 (Indennita' di dirigenza) della legge provinciale n. 9/2017 stabilisce al comma 1 che «A far data dal 1° giugno 2018 l'indennita' di dirigenza disciplinata dall'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati e' trasformata in indennita' di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennita' di posizione, di cui la parte fissa e' pari ai 40 per cento del valore complessivo dell'indennita' stessa, e' determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione, nonche' delle responsabilita', della complessita' e del grado di difficolta' dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta. Dopo almeno sei anni di incarico dirigenziale, la sola parte fissa dell'indennita' di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo». Al comma 3 il legislatore provinciale ha disposto che: «Sono fatti salvi gli effetti giuridici gia' prodotti e gli effetti economici gia' maturati, sino al 1° giugno 2018, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell'indennita' di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L'indennita' di dirigenza gia' maturata ai sensi del presente comma non e' cumulabile con l'indennita' di posizione di cui al comma 1». Analoga salvezza degli effetti derivanti dai contratti collettivi e' sancita dall'art. 2, comma 1, secondo periodo, della medesima legge in materia di indennita' di coordinamento e indennita' per dirigenti sostituti, benche' l'istituto sia stato abrogato a decorrere dal 1° giugno 2018. La successiva legge provinciale n. 1/2018 all'art. 1, con una disposizione espressamente qualificata di interpretazione autentica, ha stabilito che le norme preesistenti, puntualmente elencate, e le disposizioni contrattuali in vigore «si interpretano nel senso che le erogazioni avvenute in forza dei meccanismi di trasformazione graduale dell'indennita' di funzione e di coordinamento e di quella per dirigenti sostituti per il personale degli enti facenti parte dell'intercomparto provinciale in assegno personale pensionabile sono da considerare, sin dalla sua istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione. A tal fine, conservano piena legittimita' ed efficacia, senza soluzione di continuita', le norme in materia dei contratti collettivi, di comparto ed intercompartimentali, anche in attuazione del principio di conservazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla loro data di entrata in vigore aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita' per ciascuna amministrazione o ente». Le summenzionate erogazioni, tuttavia, appaiono illegittime in ragione sia della nullita' per contrasto con norme imperative delle clausole dei contratti collettivi, sulle quali ci si sofferma meglio infra, che prevedono la trasformazione, alla cessazione dell'incarico, delle indennita' di dirigenza e di coordinamento in assegno personale fisso e pensionabile sia della sospetta illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui ai citati articoli e, segnatamente dell'art. 1 della legge provinciale n. 1/2018, disposizione quest'ultima che eleva alla fonte di rango legislativo il principio della trasformazione di indennita' in assegno personale, declinato finora solo in sede di contrattazione collettiva, e salvaguarda l'assetto preesistente con riguardo agli effetti prodotti dalle summenzionate illegittime disposizioni contrattuali. In particolare, le norme in esame risulterebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 3, 36, 81, 97, 101, comma 2, 103 e 108 e 117, comma 2, lettere l) e o), e 119, comma 1 della Costituzione. Il magistrato istruttore ha rappresentato, in sede di giudizio di parificazione, che «E' proseguita anche nel 2017 la corresponsione dell'indennita' di funzione e di coordinamento (trasformata in assegno fisso e continuativo) per complessivi giuro 0,8 ml a favore dei funzionari provinciali senza il corrispondente incarico direttivo. In particolare, nel corso del 2017 e' stata approvata la legge provinciale n. 9/2017 e successive modificazioni ed integrazioni di riordino della struttura dirigenziale e di ridisciplina dell'indennita' medesima [omissis]. Nell'ambito dei giudizi di parifica relativi ai rendiconti 2014, 2015 e 2016 le sezioni riunite della Corte dei conti avevano dichiarato non regolare le poste di spesa concernenti il pagamento di dette indennita' ai funzionari privi di incarico dirigenziale o di coordinamento. La sezione giurisdizionale di Bolzano...

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