n. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2017 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 271 del 2017, proposto dai signori: Anna Maria Farina, Maria Francesca Giammona, Stefania Cocuzza, Crescenza Carrato, Claudia Maltese, Vito Civello, Liliana Gagliano, Rita Cancasci, Laura Bisso, Antonietta Maria Sireci, Marina Usala, Eliana Colombino, Benedetto Savona, Maria Cristina Taddeo, Marina Fausto, Antonia Lucia Mazzara, Francesca Adamo, Giancarlo Pasqualino Garozzo, Milena Lo Zito, Sebastiana Ivana Gualtieri, Maria D'Anna, Francesca Anna Maria Alesci, Antonella Maria Salvo, Rosa Maria Spata, Daniela D'Amico, Concetta Rita D'Amico, Giovanni Marotta, Isabella Barbara Matessi, Grazia Caruso, Paolo Ballatore, Sebastiano Inturri, Marcello Sambataro, Concetta Guarino, Giuseppa Ficicchia, Barbara Conigliello, Rosa Sant'Angelo, Michele Gueli, Maria Grazia Cincinnato, Salvatore Seggio, Licinia Cacciatore, Delviana Mancuso, Angiola Giuffre', Rosaria Addamo, Lucia Borsellino, Margherita Gaudioso, rappresentati e difesi dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski 118;

Contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, l'Ufficio scolastico provinciale di Belluno, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti dei signori Nunzia Grillo, Daniela Mercante, Franco Ferrara, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale n. 1335 del 2017, proposto dai signori: Antonina Raineri, Carminia Cassarino, Croce Costanza, Rosaria Segreto, Francesca Castellino, Maria Teresa Santanello, Calogero Nocera, Domenico Maiuri, Andrea Fossati, Vita Grazia Santangelo, Teresa Staropoli, Olivia Pagano, Biagio Ferro, Rosa Azzarelli, Francesco Imperiale, Maria Antonietta Giorgini, Grazia Rita Fisicaro, Maria Rao, Aurora Maria Roncaglia, Antonio Marciante, Rosa Loredana Graziano, Angelo Nasca, Maria Muscara', Daniela La Mattina, Rosaria Di Corrado, Massimo Raffa, Oriana Maristella Stefanizzi, Mariateresa Insinga, Maria Genovese, Carmela Caccamo, Marcello Midulla, Maria Provenzano, Concetta Calvo, Leonardo Chiarello, Maurizio Recca, Agata Tringali, Adalgisa Mannella, Concetta Alaimo, Giuseppe Micciche', Gaetano Di Giacomo, Nicolo' Ciraolo, Valerio Di Miceli, Calogero Milia, Daniela Gentile, Maria Fortunata Casimiro, Maria Rita La Porta, Giuseppa Nocera, Claudia Severino, Ivana Gentile, Alessia Patti, Fabrizio Fanara, Ileana Russello, Domenica Centinaro, Barbara Cappucci, Salvatore Venturella, Ilaria Lombardo, Clelia Carmusciano, Melania Mandara', rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Maria Adele Rubino, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudiski, 118;

Contro il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti dei signori Nunzia Grillo, Daniela Mercante, Franco Ferrara, non costituiti in giudizio;

per la riforma previa tutela cautelare della sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio, sede di Roma, sezione III-bis, 29 luglio 2016, n. 8803, resa fra le parti, con la quale e' stato respinto il ricorso n. 10085/2015, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento del decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499 del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca - MIUR, concernente le modalita' del corso intensivo di formazione e della relativa prova finale per l'accesso al ruolo dei dirigenti scolastici, nella parte in cui esclude dal corso i ricorrenti;

  1. del decreto 16 settembre 2015, n. 13881 dell'Ufficio scolastico regionale - USR per la Sicilia, di approvazione della graduatoria generale di merito relativa alla procedura per l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, nella parte in cui non vi include i ricorrenti;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, dell'Ufficio scolastico provinciale di Belluno e dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2017 il cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato Francesco Paoletti per delega dell'avv. Girolamo Rubino e l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti;

  1. Nell'ultimo quindicennio, il MIUR ha indetto piu' procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e per gli istituti educativi. 2. Rilevano in particolare ai fini di questo processo i concorsi indetti rispettivamente con decreto direttoriale del MIUR 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004;

con decreto del Ministro 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006 e con decreto direttoriale del MIUR 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Ciascuno di questi concorsi, infatti, ha dato luogo ad un ampio contenzioso giurisdizionale, che ha portato anche, nel caso del concorso indetto con D.D. 22 novembre 2004, ad una rinnovazione della parte di procedura svoltasi presso l'Ufficio scolastico regionale - USR per la Sicilia disposta con un intervento legislativo, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 dicembre 2010, n. 202. 3. I ricorrenti appellanti, come e' pacifico in causa, hanno in particolare partecipato alle prove svolte per la regione Sicilia nell'ambito del concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011, hanno ravvisato nel relativo svolgimento alcune asserite irregolarita' e, a tutela delle loro posizioni giuridiche, hanno impugnato il relativo esito avanti il Giudice amministrativo, con ricorsi che risultano non ancora definiti alla data dei fatti che hanno dato luogo a questo giudizio ulteriore (si veda il certificato di pendenza rilasciato il 31 luglio 2015, doc. 5 in primo grado ricorrente appellante). 4. Piu' di recente, il legislatore ha inteso intervenire sulla complessiva situazione creatasi, di cui si e' appena detto, con la legge 13 luglio 2015 n. 107, che all'art. 1 commi da 87 a 90 prevede una serie di norme specifiche. In dettaglio, il comma 87 prevede che «Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da...

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