n. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2016 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 10969 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Mauro Zampini, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Luciani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;

Contro Segretariato generale della Giustizia amministrativa, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Consiglio di Stato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Per l'annullamento: della nota prot. n. 38 in data 20 maggio 2014, con cui l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente che «a decorrere dal prossimo mese di giugno 2014, questa Amministrazione ... provvedera', allo stato, alla sospensione della erogazione del trattamento retributivo», nonche' per l'accertamento del diritto a percepire il trattamento stipendiale in una con il trattamento pensionistico in essere senza le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per la condanna dell'Amministrazione al versamento e alla restituzione delle somme nelle more illegittimamente trattenute e recuperate, nonche', quanto ai primi motivi aggiunti, per l'annullamento della nota del Segretariato generale della Giustizia amministrativa in data 5 agosto 2014 avente ad oggetto «Comunicazione di versamento delle addizionali comunali IRPEF e dell'addizionale regionale IRPEF», con cui l'amministrazione ha comunicato che, per effetto della sospensione del trattamento retributivo ex art. 1, comma 489, legge n. 147 del 2013, disposta a decorrere dal mese di giugno, il ricorrente «dovra' procedere a versare personalmente le addizionali comunali IRPEF e l'addizionale regionale IRPEF» secondo gli importi determinati nel prospetto allegato all'atto;

nonche', quanto ai secondi motivi aggiunti, per l'annullamento della nota del Segretariato generale della Giustizia amministrativa in data 7 ottobre 2014, con cui l'amministrazione, all'esito dell'istruttoria avviata per l'applicazione della normativa in oggetto, ha comunicato che il trattamento pensionistico del ricorrente, al netto del contributo di solidarieta', «e' superiore al tetto massimo retributivo previsto dalla vigente normativa per l'anno 2014», nonche', quanto ai terzi motivi aggiunti, per l'annullamento della nota del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 22 dicembre 2014, con cui l'amministrazione ha comunicato che per il 2015 al ricorrente non potra' essere erogato alcun trattamento economico;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto, quanto segue 1. Il ricorrente, Consigliere di Stato a far tempo dal 2006, espone di essere al contempo titolare di un trattamento pensionistico erogato dalla Camera dei deputati. Soggiunge che il Segretario generale della giustizia amministrativa, con nota del 20 maggio 2014, tenuto conto del tetto indicato dall'art. 13 decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, pari ad euro 240.000,00, ha comunicato al ricorrente che «a decorrere dal prossimo mese di giugno 2014, questa Amministrazione - fermi gli ulteriori approfondimenti sull'applicazione della norma citata, anche con riferimento alle garanzie di continuita' della copertura assicurativa obbligatoria - provvedera', allo stato, alla sospensione della erogazione del trattamento retributivo», disponendo che «resta fermo, all'esito delle definitive determinazioni, l'obbligo di restituzione delle somme percepite per il periodo dell'anno 2014 antecedente alla disposta sospensione, laddove in eccesso rispetto al tetto normativamente previsto». L'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' intervenuto nuovamente in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, disponendo che, ai fini del raggiungimento del «tetto», devono essere computati anche i trattamenti pensionistici pregressi eventualmente percepiti a carico di gestioni previdenziali pubbliche. In particolare, la norma prevede che «ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive». Il terzo periodo della medesima disposizione, peraltro, aggiunge che «sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi». L'art. 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha provveduto a ridurre il tetto massimo prevedendo che, «a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione .... e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente». Il ricorrente - premesso di appartenere ad una esigua categoria di pubblici funzionari di altissimo livello che, giunti all'apice della propria carriera, sono stati nominati Consiglieri di Stato ai sensi dell'art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982 essendo collocati in quiescenza dall'amministrazione di originaria appartenenza nonche' di avere gia' subito una significativa decurtazione del trattamento economico prevista dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 e, prima ancora dagli articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 e 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 - ha proposto il presente ricorso chiedendo l'accertamento del diritto a percepire il trattamento stipendiale in una con il trattamento pensionistico in essere senza le decurtazioni previste dall'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013. In particolare, ha sostenuto che: l'amministrazione, senza adeguatamente motivare sul punto, ha ritenuto non applicabile al ricorrente la deroga di cui al terzo periodo dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, vale a dire «sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro...

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