n. 172 SENTENZA 5 giugno - 23 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale. Stralcio I), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-30 ottobre 2017, depositato in cancelleria il 3 novembre 2017, iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24-30 ottobre 2017 e depositato il 3 novembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 23, 26, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilita' regionale. Stralcio I), in riferimento agli artt. 3, 9, 81, terzo comma, 117, commi primo, secondo, lettere l) e s), e terzo, della Costituzione, nonche' in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. La Regione Siciliana non si e' costituita in giudizio. 2.- Con riferimento all'art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, il ricorrente ha osservato che la norma ha modificato l'art. 30 della legge della Regione Siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale), includendo i minori affidati dall'autorita' giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due, nella categoria dei soggetti esentati dal pagamento del ticket per l'erogazione di prestazioni sanitarie. La difesa dello Stato rappresenta che la normativa nazionale, e segnatamente l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede l'esenzione del ticket solo per i cittadini di eta' inferiore ai sei anni e superiore a sessantacinque anni, se appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a lire settanta milioni. La normativa statale individua, quale criterio di applicazione del beneficio, il reddito del nucleo familiare di appartenenza del minore, criterio che pero' non e' utilizzabile per i minori di anni sei affidati dall'autorita' giudiziaria presso comunità-alloggio e case-famiglia, mancando un nucleo familiare di riferimento. Per tale ragione, prosegue la difesa dello Stato, in sede di Comitato dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), erano stati superati i rilievi formulati avverso la previsione originaria dell'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2009, che aveva esteso il beneficio dell'esenzione dal ticket alla categoria dei minori affidati a case-famiglia e comunità-alloggio, senza ulteriori indicazioni relative al reddito. Nel caso di minori affidati a famiglia ospitante e in adozione, invece, vi e' l'inserimento in famiglie determinate, aventi un reddito specifico e, quindi, l'allargamento a costoro del beneficio dell'esenzione dal ticket sanitario si tradurrebbe nell'individuazione di un livello di assistenza sanitaria ulteriore, rispetto a quello previsto dalla normativa nazionale, che sarebbe illegittimo in una Regione, qual e' la Sicilia, sottoposta a piano di rientro da disavanzo sanitario. Secondo la difesa dello Stato la ragione di illegittimita' costituzionale risiede proprio in tale ultima circostanza poiche', ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», le Regioni sottoposte a Piano di rientro non possono effettuare spese non obbligatorie. La previsione di un ulteriore livello di assistenza sanitaria, rispetto a quello statale, da parte della Regione Siciliana, dunque, eccedendo dalle competenze definite dagli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, sarebbe in contrasto con l'art. 117, comma terzo, Cost. poiche' lesiva del principio di coordinamento della finanza pubblica, costituito dall'obbligo di contenimento della spesa pubblica sanitaria, a cui sono tenute le Regioni soggette a piano di rientro. 3.- Con il medesimo ricorso la difesa dello Stato impugna l'art. 23 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, in base al quale l'assessore regionale per l'energia e' tenuto ad emanare un bando per la concessione di contributi ai Comuni che redigono il Piano comunale amianto e realizzano i relativi interventi, e, a tali fini, autorizza la spesa di due milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la Regione Siciliana, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 10 agosto 2016, n. 26 (Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse), ha avuto assegnati 2.320,0 milioni di euro nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione;

tuttavia tali risorse sono destinate alla realizzazione dei soli interventi inclusi nel Patto per il Sud, tra cui non sembra esservi quello previsto dall'art. 23 della legge impugnata. Conseguentemente la norma sarebbe in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. poiche' priva di copertura finanziaria. 4.- Analoghe ragioni sorreggono l'impugnativa dell'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che ha autorizzato la spesa di due milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione per la costituzione di un fondo di sostegno delle imprese e/o per favorirne la defiscalizzazione. Secondo la difesa dello Stato anche tale intervento non sarebbe stato incluso nel Patto per il Sud e, pertanto, la norma, utilizzando somme vincolate per scopi diversi da quelli di destinazione, sarebbe priva di copertura finanziaria. L'art. 26 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 e' impugnato anche per un diverso profilo, ovvero per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, poiche' contemplerebbe una misura di aiuto alle imprese e, quindi, avrebbe dovuto essere subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. 5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 43 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, assumendone il contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' con gli artt. 14 e 17 dello statuto regionale, poiche' la norma, nel prevedere la costituzione di un Comitato promotore delle "Vie del Vento", non ha precisato che la partecipazione ad esso avvenga a titolo gratuito, come e' imposto dal principio di coordinamento di finanza pubblica, espresso dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 2010, n. 122. 6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l'art. 48 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, ritenendo che violi gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 146 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonche' l'art. 14, lettera n), dello statuto regionale che, pur affidando alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio, stabilisce che questa debba essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Il ricorrente individua tre distinti profili di illegittimita' costituzionale in relazione ai tre diversi commi dell'articolo impugnato. Il ricorrente rileva, innanzitutto, che il comma 1 dell'art. 48, con riferimento alle opere qualificate come di pubblica utilita', realizzate da enti pubblici o societa' concessionarie di servizi pubblici (con la sola eccezione dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti comprese le discariche), esclude la cosiddetta "opzione zero", perche' limita i vincoli che possono essere posti dal piano paesaggistico territoriale alle sole misure in grado di ridurre, compensare o eliminare le eventuali incompatibilita' paesaggistiche, senza quindi prevedere la possibilita' di fissare divieti assoluti di intervento. Pertanto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, opere di potenziale forte impatto paesaggistico, come parchi eolici, impianti per la produzione di energia idroelettrica, nonche' opere di ricettivita' turistico-alberghiera, che fossero qualificate di pubblica utilita' dalla legislazione regionale, risulterebbero, in base alla norma censurata, autorizzate ex lege, con sostanziale svuotamento della pur necessaria autorizzazione paesaggistica, in tal modo vincolata ad assentire l'intervento, in contrasto con quanto previsto dalla norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 146 cod. beni culturali, che assegna il potere di valutazione della compatibilita' paesaggistica alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica. Inoltre, la detta disposizione regionale si porrebbe in contrasto anche con la norma di grande riforma economico-sociale contenuta nell'art. 143 cod. beni culturali che, nello...

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