n. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA - SEZIONE 9 Riunita con l'intervento dei signori: Lo Surdo Antonio Presidente, Mazzi Giuseppe relatore, Lepore Antonio Giudice, ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 4523/14 depositato il 31 luglio 2014, avverso la sentenza n. 234/51/13 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, contro Agenzia delle entrate, Direzione provinciale Roma 2, proposto dal ricorrente Muto Paola, via Dante Alighieri n. 5 - 00040 Pomezia (Roma);

altre parti coinvolte: Ag. Riscoss. Roma Equitalia Sud S.p.a., via Cristoforo Colombo n. 269 - 00147 Roma. Atti impugnati: cartella di pagamento n. 097 2009 0083753160 IRPEF-ALTRO 2005, cartella di pagamento n. 097 2009 0083753160 IRAP 2005. O r d i n a n z a La Commissione, premesso che: la sig.ra Paola Muto ricorreva avverso la cartella di pagamento, per l'importo di euro 399,39 - relativa a interessi e sanzioni per omesso o carente versamento IRAP, per l'anno di imposta 2005 - emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

chiedeva inoltre di riconoscere un credito IRAP di euro 2.253,00, versato a saldo con modello F 24 in data 20 luglio 2006;

la CTP di Roma, con sentenza n. 234/5113, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese, rilevando che la ricorrente ha limitato le proprie difese a mere asserzioni, omettendo qualsivoglia produzione documentale a sostegno della tesi della non debenza dell'imposta;

propone appello la contribuente che rappresenta di svolgere attivita' di amministratore di condominio, non assoggettabile ad IRAP, in quanto non sussiste il requisito della autonoma organizzazione. Nel caso di specie essa svolgeva la propria attivita' in un modestissimo locale, di pochi metri quadrati, ricavato nell'abitazione dove la stessa risiedeva e conviveva con i propri familiari;

inoltre non impiegava beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile (nella specie le modestissime attrezzature e beni indicati nel libro dei beni ammortizzabili) e con l'aiuto occasionale di una sola persona, il cui incarico consisteva nella pulizia della stanza e nella spedizione dei plichi postali;

la contribuente chiede, quindi, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata ed il riconoscimento del credito IRAP di euro 2.253,00, con condanna della Agenzia delle entrate alla restituzione di tale somma erroneamente versata per il periodo di imposta 2005;

si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, la quale, nelle proprie controdeduzioni chiede di verificare l'avvenuto deposito di copia dell'appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale (in relazione al disposto dell'art. 53, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992) e rappresenta che: la parte non puo' stare in giudizio personalmente, in quanto il valore della controversia supera euro 2.582,28;

e' pertanto necessario che la parte sia invitata a nominare un difensore ai sensi dell'art. 12, decreto legislativo n. 546/1992;

e' inammissibile la richiesta di riconoscimento del credito IRAP di euro 2.253,00, non avendo presentato la parte una specifica istanza di rimborso;

nel merito, la contribuente si e' avvalsa per l'anno di imposta in questione di prestazioni di lavoro altrui per l'importo di euro 3.290,00;

ne consegue la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione e la legittimita' dell'assoggettamento ad IRAP. All'udienza del 16 aprile 2015, assente l'Ufficio, la parte si e' riportata al proprio atto di appello ed ha ribadito la volonta' di stare in giudizio senza assistenza tecnica. O s s e r v a 1. Ritiene la Commissione di sollevare, d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 2, seconda parte, decreto legislativo n. 546/1992, che prevede l'inammissibilita' dell'appello nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. 2. Va premesso che l'oggetto della controversia e' relativo alla legittimita' della cartella impugnata, per un importo di euro 399,39, essendo manifestamente improponibile ed irrilevante l'ulteriore richiesta, di riconoscimento di un credito IRAP e di condanna della Agenzia delle entrate al rimborso di quanto erroneamente versato, contenuta nel ricorso introduttivo e nell'appello: infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 546/1992, puo' essere impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie il «rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi» non dovuti, e, secondo quanto prevede l'art. 21, comma 2, dello stesso decreto, «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto». Occorre pertanto, per poter impugnare il diniego di rimborso, la presentazione di una domanda di restituzione, che nel caso di specie non risulta proposta dalla parte. D'altro canto nelle stesse controdeduzioni presentate dall'Ufficio in primo grado il «Valore della controversia» era indicato in euro 399 e la Commissione tributaria provinciale non ha invitato la parte di munirsi di assistenza tecnica, avendo evidentemente ritenuto che quello sopra indicato era il valore della...

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