n. 172 ORDINANZA 6 - 13 luglio 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), promosso con ordinanza del 31 ottobre 2013 dal Tribunale ordinario di Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra M.R. e F.S. e la Regione Marche, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

udito l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. Ritenuto che nel corso di due giudizi civili riuniti, promossi nei confronti della Regione Marche da due dipendenti regionali, il Tribunale ordinario di Ancona, con ordinanza del 31 ottobre 2013, ha sollevato, «in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo n. 165/2001 ed artt. 9 comma 5 e 10 della legge n. 150/2000», questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

che ai sensi della disposizione censurata «Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione puo' optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro e' trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo»;

che il rimettente premette che i ricorrenti hanno esercitato il diritto di opzione previsto dal richiamato art. 7, comma 3, e che, di fronte al rifiuto opposto dalla Regione Marche, hanno chiesto che essa sia condannata ad applicare nei loro confronti il trattamento economico proprio del contratto nazionale giornalistico a tempo indeterminato, con il riconoscimento della qualifica di redattore con trenta mesi di attivita', con conseguente obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e con diritto al pagamento delle differenze retributive;

che in ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale ordinario di Ancona deduce che dall'applicazione della norma impugnata dipenderebbe l'accoglimento dei ricorsi, in quanto essa comporterebbe non solo l'estensione di un contratto collettivo di diritto comune ai dipendenti degli enti locali addetti agli uffici stampa, con le correlate complessive conseguenze economiche e giuridiche, ma anche un incremento del loro trattamento retributivo;

che il rimettente rileva, altresi', che la Regione Marche non ha contestato l'esistenza dei requisiti per l'applicazione della normativa invocata dai ricorrenti e, in particolare, la circostanza dello svolgimento di attivita' giornalistica;

che quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, viene lamentata la violazione degli artt. 117 e 3 Cost.;

che il giudice a quo richiama, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 189 del 2007, ritenendo che le censure sollevate in quell'occasione valgano anche con riguardo alla norma impugnata nel presente giudizio;

che a suo avviso, infatti, anche il legislatore marchigiano, nel prevedere che, a domanda del singolo dipendente, gli addetti agli uffici stampa della Regione possano optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico, avrebbe violato i limiti della propria potesta' legislativa e, in particolare, il principio generale desumibile dagli artt. 2 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro e' stato privatizzato, deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva;

che viene richiamato, a questo riguardo, l'art. 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo, ai sensi del quale «Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I...

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