n. 171 SENTENZA 7 - 16 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, promosso dalla Regione Abruzzo con ricorso notificato il 20 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2014 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 20 ottobre 2014 e depositato il 27 ottobre 2014 (reg. ric. n. 85 del 2014) la Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Ad avviso della Regione ricorrente la disposizione impugnata, che ha modificato l'art. 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, e che si occupa dei procedimenti per la riconversione di industrie del settore bieticolo saccarifero, esplicherebbe la sua efficacia anche nel territorio della Regione Abruzzo, in relazione al progetto di costruzione di un termovalorizzatore a biomasse, in attuazione dell'accordo per la riconversione di un ex zuccherificio sito nel Comune di Celano. Nel ricorso si da' conto dell'evoluzione registratasi nella disciplina del settore bieticolo-saccarifero, a livello europeo e a livello statale: la prima contenuta soprattutto nel regolamento (CE) 20 febbraio 2006, n. 320/2006 (Regolamento del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunita' e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune);

la seconda identificabile nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81, il cui art. 2 ha istituito un apposito Comitato interministeriale per fronteggiare la grave crisi del settore. Questo Comitato interministeriale - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro delle politiche agricole e forestali chiamato a svolgere le funzioni di vicepresidente, composto altresi' da ulteriori cinque ministri e da tre presidenti di Regione designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - e' stato chiamato a: a) approvare il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;

  1. coordinare le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;

  2. formulare direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione (presentati dalle imprese, per ciascun impianto, e soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 2 del 2006, come convertito). In questo quadro, l'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, come convertito, ha previsto la figura del commissario ad acta, nominato dal suddetto Comitato interministeriale - ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - il quale ultimo e' incaricato, nella formulazione originaria, di disporre «norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutivita' dei progetti» di riconversione. La disposizione di cui al suddetto art. 29, comma 2, e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 62 del 2013 di questa Corte, in accoglimento di un ricorso promosso dalla Regione Veneto. Secondo quanto stabilito da tale pronuncia, infatti, la disciplina in essa contenuta va ascritta «alla materia agricoltura riservata alla competenza legislativa residuale delle Regioni» e percio' «viene a porsi in contrasto con l'art. 117 Cost., tanto se la si interpreti come attributiva di un potere regolamentare, quanto amministrativo. Nel primo caso sarebbe pacificamente violato l'art. 117, sesto comma, Cost., trattandosi di una materia riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni. Nel secondo, invece, si dovrebbe ipotizzare una chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato per assicurare il perseguimento di interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento da parte del livello di governo inferiore» (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 303 del 2003). Tuttavia - continua la sentenza n. 62 del 2013 - «nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative a seguito di attrazione in sussidiarieta', questa Corte ha escluso che possa essere previsto un potere sostitutivo, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita puramente e semplicemente da un atto unilaterale dello Stato (sentenze n. 165 del 2011 e n. 383 del 2005). L'art. 29, invece, prevede un potere di intervento sostitutivo dello Stato che si attiva mediante la predisposizione da parte del comitato interministeriale di norme idonee a dare esecutivita' ai progetti nel quadro delle competenze regionali e in casi di particolare necessita' (non specificati) con il diretto intervento di un commissario ad acta. Inoltre la norma introduce una forma di potere sostitutivo (per dare attuazione al diritto comunitario) che non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)». Ad avviso della ricorrente, la modifica apportata all'art. 29 del d.l. n. 5 del 2012, dalla disposizione qui impugnata, inserita nell'art. 30-ter del d.l. n. 91 del 2014 per effetto di un emendamento al relativo disegno di legge di conversione, pur qualificando i progetti di riconversione nel settore bieticolo-saccarifero come «di interesse strategico» e pur avendo precisato i presupposti alla base della nomina del commissario ad acta, meriterebbe le medesime censure di incostituzionalita' gia' accolte nella sentenza n. 62 del 2013. La ricorrente lamenta, anzitutto, la lesione - ad opera...

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