n. 171 SENTENZA 4 - 20 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3;

4, comma 4;

5, comma 5;

e 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Regione Lombardia, notificati, rispettivamente, il 1°- 8 giugno e il 1° giugno 2017, depositati in cancelleria il primo il 7 giugno, il secondo il 9 giugno 2017, iscritti rispettivamente ai nn. 43 e 44 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 29, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 luglio il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Maria Lucia Tamborino per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 1° giugno 2017 e successivamente depositato il 7 giugno 2017 (reg. ric. n. 43 del 2017), la Regione Veneto ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo comma, e 120 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 4;

5, comma 5;

e 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106). 1.1.- Premette la parte ricorrente che il servizio civile e' sorto quale forma di difesa non armata dello Stato, alternativa del servizio militare di leva, quando questo rappresentava un dovere civile obbligatorio per il cittadino ai sensi dell'art. 52 Cost. Il legame dell'istituto del servizio civile con la difesa dello Stato, tuttavia, si sarebbe attenuato con la sospensione della leva obbligatoria. Come chiarito da questa Corte (e' richiamata in particolare la sentenza n. 119 del 2015), infatti, il servizio civile e' ora un istituto volontario, al quale si accede per pubblico concorso, che consente di realizzare i doveri inderogabili di solidarieta' e di rendersi utili alla propria comunita'. Lo stesso concetto di difesa della Patria, d'altronde, avrebbe subito una significativa evoluzione, comprendendo anche attivita' d'impegno sociale non armato, che si traducono nella prestazione di servizi rientranti nella solidarieta' e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale. Ne consegue, pertanto, che sebbene la disciplina del servizio civile possa essere ascritta alla competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., cio' «non comporta pero' che ogni aspetto dell'attivita' dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale. Vi rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio. Questo, in concreto, comporta lo svolgimento di attivita' che investono i piu' diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile: attivita' che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificita' direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso» (sentenza n. 228 del 2004). 1.2.- Cio' premesso, sarebbe in primo luogo illegittimo l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 40 del 2017, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost. 1.2.1.- Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 40 del 2017, la programmazione relativa alle attivita' del servizio civile universale e' realizzata attraverso un piano triennale, articolato in piani annuali, che definisce gli obbiettivi e gli indirizzi generali in materia, programma gli interventi e ne individua gli standard qualitativi. Il comma 4, in particolare, prevede che i piani sono predisposti «dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano». Nel caso di specie non potrebbe farsi ricorso al criterio della prevalenza, poiche' il dovere di difesa (anche se non armata) della Patria non sarebbe il preponderante riferimento costituzionale di un istituto che, dal punto di vista operativo, atterrebbe ad altre materie. Al piu', il criterio di prevalenza opererebbe per gli aspetti strettamente organizzativi e procedimentali del sistema, nonche' per quelli attinenti all'accesso al servizio civile, ma non riguardo allo svolgimento e alla programmazione delle attivita' in cui il servizio si concreta. A fronte dell'intreccio tra competenze statali e regionali, invece, le norme impugnate prevedrebbero "a monte" una generica consultazione delle Regioni, a "valle" un semplice parere della Conferenza Stato-Regioni. Conseguentemente, incidendo sulle funzioni amministrative e legislative regionali, tali disposizioni sarebbero lesive del riparto di competenze delineato dalla Costituzione e del principio di leale collaborazione, che «deve in ogni caso permeare di se' i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie e che puo' ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa» (sentenza n. 21 del 2016). 1.3.- In secondo luogo, l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017 lederebbe gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost. 1.3.1.- La disposizione impugnata prevede che i programmi d'intervento di servizio civile «sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate e nei limiti della programmazione finanziaria prevista all'articolo 24». Il «programma d'intervento», ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 40 del 2017, e' il «documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o piu' settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali». I programmi, a loro volta, si articolano in specifici progetti. Ai sensi del successivo art. 5, comma 6, qualora riguardino «specifiche aree territoriali di una singola regione o di piu' regioni limitrofe, i programmi sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate». Dunque, salvo il caso di specifiche aree territoriali di una singola Regione o di piu' Regioni limitrofe, i programmi d'intervento sono approvati dal Consiglio dei ministri con un generico coinvolgimento regionale. In virtu' del gia' ricordato intreccio di competenze statali e regionali, invece, sarebbe da ritenersi sempre necessaria l'intesa, sia al fine del rispetto delle attribuzioni regionali, sia come corretta forma di raccordo tra l'azione del Governo e quella delle Regioni. 1.4.- Da ultimo, secondo la Regione Veneto sarebbe illegittimo l'art. 7, comma l, lettera d), del d.lgs. n. 40 del 2017, in quanto lesivo dell'art. 119, primo comma, Cost. 1.4.1.- Siffatta disposizione stabilisce che le Regioni attuano «programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalita' del servizio civile universale di cui al presente decreto». L'approvazione si concretizzerebbe in una sorta di controllo preventivo (o al limite di vigilanza) da esercitare su soggetti autonomi, quali le Regioni, relativamente a funzioni di competenza propria, attuate con provvedimenti interamente finanziati con risorse proprie. L'approvazione da parte dello Stato, per quanto limitata alla verifica del rispetto dei principi e delle finalita' del servizio civile universale, dunque, sarebbe autoritativa ed unilaterale, senza alcuna forma di accordo con le Regioni, in violazione dell'autonomia di spesa di cui all'art. 119, primo comma, Cost. 2.- Con ricorso notificato il 1° giugno 2017 e successivamente depositato il 9 giugno 2017 (reg. ric. n. 44 del 2017), la Regione Lombardia ha promosso, in riferimento agli artt. 97, 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, 119, primo comma, e 120, secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3;

4, comma 4;

e 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 40 del 2017. 2.1.- Premette la Regione ricorrente che il servizio civile nasce quale istituto sostitutivo dell'obbligo di leva, che trova quindi il suo riferimento nell'art. 52 Cost. (sentenza n. 164 del 1985). Con l'istituzione del servizio civile universale - disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64) - convivevano, in una prima fase, due forme di servizio civile: obbligatoria per gli obiettori di coscienza, su adesione volontaria per le giovani donne. La sospensione della leva obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005, prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la...

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