N. 171 ORDINANZA 11 - 19 maggio 2011
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Paolo MADDALENA;
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di M.C. con ordinanza del 23 novembre 2009, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 novembre 2009, pervenuta a questa Corte il 22 luglio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in relazione agli artt. 3, primo comma, 68, terzo comma, 102 e 104, primo comma, della Costituzione;
che la norma impugnata disciplina il procedimento che il giudice per le indagini preliminari e' tenuto ad osservare, ove ritenga necessario, a seguito di istanza di parte, utilizzare nei confronti di un parlamentare intercettazioni cui quest'ultimo casualmente abbia preso parte, quando esse erano state disposte nel corso di procedimenti riguardanti terzi;
che, in tali casi, il comma 2 dell'art. 6 impugnato stabilisce che il giudice deve chiedere alla Camera competente la relativa autorizzazione;
che il giudice a quo afferma di dover decidere, nell'ambito di un procedimento penale in cui risulta indagato un parlamentare, sulla richiesta del pubblico ministero di applicare al parlamentare una misura cautelare, e ritiene necessario valutare, a tale fine, un 'compendio indiziario' costituito 'anche da intercettazioni telefoniche 'indirette' (ovvero casuali o fortuite, in quanto captate...
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