n. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2015 -

IL TRIBUNALE DI PRATO Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi;

Ha pronunciato la seguente;

Ordinanza Nel procedimento n. 1743/14 R.Dib., n. 5605/10 RGNR, c/ Fabianelli Mario, difeso di fiducia dall'avv. G. Mauro. Per la dichiarazione di rilevanza non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 548 comma 3 cpp e 585 comma 2 lett. d) cpp, 10 comma 5 e 11 comma 1 legge n. 67/2014 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Sulla rilevanza: nel caso in specie il PM citava a giudizio Fabianelli Mario per farlo rispondere del reato di cui all'art. 2 legge n. 638/83 quale legale rappresentante della ditta Filatura Svezia. Il suo difensore depositava memoria chiedendo che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra, ovvero la norma che non prevede, per l'assente, la stessa disciplina che era prevista per il contumace, che prevedeva la comunicazione dell'estratto della sentenza al contumace. Nell'attuale disciplina invece la comunicazione di quello che era l'estratto contumaciale e' ormai prevista solo per il procuratore generale. Appare evidente che la legittimita' costituzionale della norma in questione e' punto centrale dell'accertamento chiesto a questo Giudice penale in questo procedimento in cui l'imputato e' stato dichiarato assente e che quindi la relativa questione e' rilevante. Infatti con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 la sentenza che verra' emessa al termine di questo processo potrebbe non essere comunicata all'assente ma solo al procuratore generale. Ove l'avvocato dell'assente non sia presente alla lettura del dispositivo della sentenza e comunque anche ove lo sia l'assente non sara' avvertito del deposito della sentenza, mentre lo sara' il procuratore generale. Risulta dunque modificata la precedente normativa in senso deteriore e peggiorativo per gli imputati assenti. In ragione di cio' il difensore del Fabianelli, imputato assente, ha richiesto a questo Giudice di sollevare la questione di legittimita' costituzionale della norma come modificata, in quanto la posizione del Fabianelli viene ad essere peggiore di quella di un contumace della precedente previsione e peggiore di quella del procuratore generale. Sulla non manifesta infondatezza: il giudice penale ritiene di rimettere il ricorso alla ecc.ma Corte alla stregua delle seguenti osservazioni: a) con riferimento all'art. 3 Costituzione: La nuova formulazione degli artt...

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