n. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2324 del 2015, proposto da: Soc. Elias S.r.l., Soc. Palace Game S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Federico Mazzella, Sandro Guerra, con domicilio eletto presso Federico Mazzella in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 1;

    contro: Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

    nei confronti di: - Cogetech S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso Carlo Geronimo Cardia in Roma, Viale dei Parioli, 24;

    - Admiral Gaming Network S.r.l. (gia' G. Matica s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Lattanzi, Diego Campugiani, Claudia Ciccolo, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

    - Codere Network S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudia Ciccolo, Diego Campugiani, Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Lattanzi - Cardarelli in Roma, Via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;

    - Soc B Plus Gioco Legale Limited;

    - Lottomatica Videolot Rete S.p.A.;

    - Sisal Entertainment S.p.A.;

    - Cirsa Italia S.p.A.;

    - Gamenet S.p.A.;

    - HBG Connex S.p.A.;

    - Netwin Italia S.p.A.;

    - SNAI S.p.A.;

    - Intralot Gaming Machine S.p.A.;

    - NTS Network S.p.A.;

    e con l'intervento di ad opponendum: CODACONS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, Viale Mazzini, 73;

    per l'annullamento, la disapplicazione e la declaratoria di illegittimita' costituzionale ed europea: - del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4076/RU del 15 gennaio 2015, recante la ricognizione del numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario ai fini della ripartizione del versamento dell'importo previsto dall'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, posto a carico dei concessionari e soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931;

    - di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso l'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014;

    - del decreto AAMS prot. n. 2011/30582/giochi/ADI del 5 agosto 2011, recante l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento della concessione avente ad oggetto la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'art. 100, comma 6, del T.U.L.P.S.;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Cogetech S.p.A., di Admiral Gaming Network S.r.l. e di Codere Network S.p.A.;

    Visto l'atto di intervento ad opponendum del Codacons;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Premettono in fatto le societa' odierne ricorrenti di svolgere - sulla base di specifica abilitazione derivante dall'iscrizione in apposito elenco - l'attivita' di raccolta delle giocate tramite apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. per conto dei concessionari individuati all'esito della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi dell'art. 24, comma 35, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge con legge n. 111 del 2011 e conclusasi nel 2013con le aggiudicazioni definitive a favore di 13 concessionari e sottoscrizione delle accessive convenzioni di concessione. Le societa' ricorrenti rientrano, quindi, nella categoria dei gestori di sala e, come tali, si inseriscono nella filiera degli apparecchi di gioco denominati VLT (Video Lottery Terminal) quali soggetti abilitati iscritti nell'apposito elenco dei soggetti che svolgono attivita' in materia di apparecchi con distribuzione di vincite di denaro. Illustrano, ancora in fatto, le ricorrenti, che con l'art. 1, comma 649, della legge di stabilita' di cui alla legge n. 190 del 2014, sono state introdotte rilevanti modifiche nella regolazione del compenso dei concessionari e degli operatori di filiera, stabilendosi, in particolare, che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, «A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu' organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015: a) ai concessionari e' versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorita' giudiziaria competente;

  2. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

  3. i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.». In attuazione di tale norma, e' stato adottato il gravato decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli datato 15 gennaio 2015, con il quale e' stato determinato il numero degli apparecchi riferibili a ciascuno dei concessionari ripartendo tra gli stessi, su tale base, il versamento annuale dell'importo di 500 milioni di euro in maniera proporzionale al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario, versamento da effettuarsi nella misura del 40% entro il 30 aprile 2015 ed il residuo 60% entro il 31 ottobre. Avverso tale provvedimento, nonche' avverso la disciplina normativa di cui lo stesso costituisce attuazione, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura: I - Modifica sostanziale del vigente assetto concessorio e negoziale per effetto dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014 e del decreto ADM 15 gennaio 2015. Premessa la ricognizione della disciplina normativa e convenzionale del rapporto concessorio in essere per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., lamenta parte ricorrente la radicale trasformazione in pejus di tale disciplina per effetto delle norme introdotte dal comma 649 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e dal decreto dell'ADM, che vanno ad incidere nei confronti di tutti gli operatori di filiera, ivi compresi i gestori, sui quali ultimi e' fatto ricadere l'onere di versare ai concessionari l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di gioco, al netto delle vincite pagate, laddove in precedenza, sulla base della disciplina normativa e convenzionale, gli stessi trattenevano dall'ammontare della raccolta i propri compensi, versando le restanti somme al concessionario. Con la nuova disciplina, con efficacia retroattiva, i compensi spettanti agli operatori di filiera vengono cosi' trasformati in risorse statali assimilando il rapporto concessorio ad un servizio di riscossione delle entrate tributarie. Riversandosi la prevista riduzione di 500 milioni su base annua dei compensi spettanti ai concessionari anche sugli altri operatori di filiera per effetto della prevista rinegoziazione dei rapporti con i concessionari, lamenta parte ricorrente la mancata previsione di un regime transitorio e l'alterazione del sinallagma e dell'equilibrio economico finanziario...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT