n. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 2014 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA Sezione 3 Riunita con l'intervento dei signori: Vacchiano Massimo: presidente e relatore;

Bottoni Francesco: giudice;

Galli Ezio Donato: giudice. Ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 439/13, depositato il 14 novembre 2013 avverso Avviso di accertamento n. N.ICA 103 I.C.I. 2009;

avverso Avviso di accertamento n. N.ICA 107 I.C.I. 2010;

avverso Avviso di accertamento n. N.ICA 99 I.C.I 2008;

contro: Area Riscossioni S.p.a. proposto dal ricorrente: Zontini Annetta, via Machiavelli n. 8, 26041 Casalmaggiore (CR);

difeso da: Zontini avv. Anna, corso Campi n. 63, 26100 Cremona (CR). Svolgimento del processo In data 2 luglio 2013, su delega del Comune di Casalmaggiore (Cremona), il concessionario «Ufficio Area Riscossioni S.p.a.» avente sede in Mondovi' (Cuneo) ha notificato a Zontini Annetta gli avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di cui era usufruttuaria la contribuente, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile. Avverso tale atto, Zontini Annetta ha proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, notificandolo al concessionario «Ufficio Area Riscossioni S.p.a.» mediante raccomandata inviata in data 16 ottobre 2013. Nel ricorso la ricorrente ha dichiarato di individuare la competenza territoriale di questa Commissione, tenuto conto che nella circoscrizione di Cremona era ubicato l'immobile e ritenendo questa «l'interpretazione piu' logica dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1992». Nel merito, la Zontini ha evidenziato: che il terreno costituiva area pertinenziale tenuta a giardino e classificata a verde privato, come tale inutilizzabile a fini edificatori;

che tale situazione era ben conosciuta dal Comune, sicche' la contribuente non era tenuta ad inviare agli uffici comunali alcuna informazione al riguardo;

che il terreno era sempre stato coltivato dai titolari con l'aiuto dei familiari e che il pensionamento della contribuente, quale coltivatrice diretta, non interferiva sul carattere del terreno agricolo. Per questi motivi, la ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati atti, con rifusione delle spese del giudizio. Con controdeduzioni pervenute in data 6 dicembre 2013 si e' costituito l'Ufficio Area Riscossioni S.p.a. di Mondovi' (Cuneo), eccependo l'incompetenza territoriale di questa Commissione sui presupposto, piu' volte stabilito dalla Corte di Cassazione, che l'individuazione del giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere determinata dall'ubicazione dell'ufficio che aveva emanato l'atto. Nel sottolineare come a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 546/1992 tale competenza fosse inderogabile, il concessionario ha fatto presente che, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, tenuto conto che l'atto impugnato era stato emesso dall'Area Riscossioni S.p.a. avente sede in Mondovi'. Nel merito, il concessionario ha replicato alla contestazione della ricorrente, facendo rilevare come una parte del terreno fosse edificabile e come tale soggetta ad imposta, atteso che la ricorrente, per gli anni di imposizione, non risultava aver versato i contributi di coltivatore diretto. Ad avviso del concessionario, la sanzione doveva applicarsi avendo l'omissione arrecato pregiudizio all'esercizio di controllo, ancorche' non ne avesse impedito l'accertamento. Per questi motivi, il concessionario ha chiesto, preliminarmente, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale di questa Commissione, competente essendo la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo e, in subordine, che fosse respinta la domanda della ricorrente, con rifusione delle spese del giudizio. In data 3 luglio 2014 la ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha ribadito le proprie argomentazioni svolte a sostegno del ricorso. All'udienza del 14 luglio 2014, il difensore della ricorrente ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 decreto legislativo n. 546/1992 con riferimento all'art. 25 Cost., tenuto conto che l'attribuzione della competenza territoriale del giudice dove ha sede Area Riscossioni S.p.a. violerebbe i principi del giudice naturale. A tal fine il difensore si e' riportato alle argomentazioni sviluppate nella memoria depositata il 26 giugno 2014 nell'ambito del giudizio R.G.R. n. 438/13, promosso da Campanini Enrica, quale proprietaria dello stesso immobile (memoria che, dunque, e' stata allegata al presente procedimento). La Commissione si e' riservata di decidere. Motivi della decisione Preliminare disamina deve essere dedicata all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal concessionario. La Zontini, sin dal proprio atto introduttivo, ha immediatamente rappresentato come questa Commissione fosse competente a decidere la controversia, facendo notare che la competenza territoriale avrebbe dovuto principalmente radicarsi, a norma dell'art. 4 decreto legislativo n. 546/1992, nella circoscrizione in cui si fossero trovati gli immobili e gli enti impositori. Per contro, ha sostenuto l'«Ufficio Area Riscossioni S.p.a.», con sede in Mondovi' (Cuneo), che nel caso in esame la competenza territoriale spetterebbe alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, atteso che in tale circoscrizione ha sede il concessionario che ha emesso l'atto. La questione e' gia' stata affrontata da questa Commissione, la quale, in occasione di altro ricorso proposto da Campanini Enrica riguardante la stessa imposta relativa al medesimo immobile (ICI per gli anni 2006 e 2007), ha ritenuto competente a decidere la controversia la...

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