n. 17 SENTENZA 27 gennaio - 26 febbraio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), aggiunto in sede di conversione, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 9-16 aprile 2014, depositato in cancelleria il 16 aprile 2014 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 27 gennaio 2015 il Giudice relatore Sergio Mattarella, sostituito per la redazione della decisione dal Presidente Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 9 aprile 2014, ricevuto dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri il successivo 16 aprile, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 16 aprile 2014 (r.r. n. 31 del 2014), la Regione Campania ha promosso, in riferimento agli artt. 81, 97, 117, terzo comma, 118 e 119, primo, quarto e quinto comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6. Il testo della disposizione impugnata e' il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita' delle contabilita' speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilita' speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilita' dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresi' avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalita' attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Osserva preliminarmente la ricorrente Regione Campania che la disciplina statale censurata, nella parte in cui dispone che i Presidenti delle Regioni subentrano ai Commissari straordinari nei rapporti attivi e passivi e nelle attivita' pendenti alla data in cui le risorse giacenti nelle contabilita' speciali confluiscono nei bilanci regionali, non terrebbe conto della natura giuridica di organi statali dei Commissari nominati per fronteggiare situazioni di emergenza, inquadrabili ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). La normativa richiamata - secondo la ricorrente - avrebbe previsto un sistema di protezione civile improntato su una ripartizione delle competenze tra diversi livelli territoriali di governo, in relazione alle diverse tipologie di eventi emergenziali che vengono in rilievo. Nel caso di specie, gli interventi previsti dalla norma censurata sarebbero riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato a fronteggiare calamita' naturali «con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo», giusto il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera c), della richiamata legge n. 225 del 1992, che «si sostanzia, tra l'altro, nel potere di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone la durata e l'estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualita' e alla natura degli accadimenti» (e' richiamata la sentenza n. 284 del 2006). Detto potere, osserva la difesa regionale, potrebbe essere esercitato anche mediante "l'adozione di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico" (art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992), avvalendosi altresi' di Commissari delegati, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri (art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992), i cui provvedimenti, indipendentemente dall'ambito territoriale di efficacia, dovrebbero essere considerati atti dell'amministrazione centrale dello Stato (sono richiamate le sentenze della Corte n. 92 del 2008;

n. 417 e n. 237 del 2007;

nonche' le pronunce del TAR Lazio, 18 ottobre 2012, n...

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