n. 17 SENTENZA 21 novembre 2017- 2 febbraio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 22-27 maggio 2015, depositato in cancelleria il 28 maggio 2015 e iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2015 e nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del medesimo d.l. n. 4 del 2015, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con quattro ordinanze del 16 dicembre 2015, iscritte rispettivamente ai nn. 141, 142, 143 e 157 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Comuni di Perugia e di Narni, del Comune di Regalbuto e altri, dei Comuni di Castroreale e di Centuripe, e della Regione autonoma Sardegna, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Antonio Bartolini per i Comuni di Perugia e di Narni e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notificazione il 22 maggio 2015 e depositato il 28 maggio 2015 la Regione autonoma Sardegna ha impugnato l'art. 1, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU) - convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 - in riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in relazione agli artt. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura), nonche' in riferimento agli artt. 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'. La normativa censurata - recante la disciplina delle esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) prevista per i terreni agricoli e ritenuta penalizzante, dal momento che gran parte della superficie agricola sarda ricadrebbe nel territorio di Comuni esclusi dal regime agevolativo in considerazione - e' stata abrogata dall'art. 1, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», a decorrere dal 2016. 1.1.- Il primo nucleo di censure riguarda i commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge. In particolare, il menzionato comma 1 prevede l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati: a) ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (lettera a);

  1. ubicati nelle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», (lettera a-bis);

  2. ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani nello stesso elenco dell'ISTAT, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», iscritti nella previdenza agricola (lettera b). Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 1 prevede una detrazione di 200 euro - fino alla concorrenza del suo ammontare - dall'IMU dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui all'allegato 0A del decreto-legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali poc'anzi menzionati. Infine, il comma 3 dello stesso articolo prevede l'applicazione, tra l'altro, del comma 1 all'anno d'imposta 2014. Tanto premesso, la ricorrente censura anzitutto l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015 in quanto, al fine di perimetrare l'esenzione dall'IMU, avrebbe rinviato all'elenco dei Comuni italiani redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), mentre, in virtu' dell'art. 51 del d.P.R. n. 348 del 1979, tale competenza spetterebbe alla Regione, con conseguente usurpazione della stessa da parte dello Stato. Essa, peraltro, sarebbe intimamente connessa, oltre che, in generale, alla competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza pubblica, a quella in materia di «agricoltura e foreste» di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dello statuto speciale, comprensiva anche dello «sviluppo rurale» ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 70 del 2004. La disposizione censurata, pertanto, contrasterebbe anche con questi ultimi due parametri, nonche' con l'art. 56 dello statuto speciale, avendo inteso derogarvi senza rispettare la procedura all'uopo prevista. Inoltre, la norma, legificando l'elenco predisposto dall'ISTAT, non avrebbe lasciato alla Regione alcuno spazio di disciplina di un tipico tributo locale, con cio' violando l'art. 117, terzo comma, Cost., che contempla la materia concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». In tal modo, infine, risulterebbe lesa l'autonomia finanziaria della Regione, garantita dagli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e dall'art. 119 Cost. In secondo luogo, la ricorrente denuncia l'irragionevolezza dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015. Cio' in quanto l'elenco dell'ISTAT richiamato dalla disposizione sarebbe stato redatto sulla base di criteri - quelli dettati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 991 del 1952, secondo cui «sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e' minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400» - previsti da una normativa abrogata dall'art. 29, comma 7, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali). Quest'ultimo ha anche soppresso le Commissioni censuarie deputate all'aggiornamento dell'elenco, divenuto anacronistico in quanto compilato in base a dati (non solo geografici ma anche reddituali) non piu' rivalutati se non a seguito delle classificazioni periodicamente trasmesse all'ISTAT dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e, nei casi di variazioni amministrative, sulla base del criterio della prevalenza territoriale, mai previsto dal legislatore. Tali rilievi integrerebbero una violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Ad avviso della Regione, inoltre, l'esenzione, frutto delle previsioni normative alla stregua delle quali e' stato redatto l'elenco dell'ISTAT, determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Cio' in quanto, correlandosi a criteri economico-reddituali non piu' applicabili a seguito della soppressione della funzione di aggiornamento, risulterebbe svincolata da ogni considerazione circa la capacita' reddituale del terreno agricolo;

    al contempo, il criterio geomorfologico non sarebbe idoneo a supportare una valutazione della capacita' contributiva derivante dalla proprieta' fondiaria. Ne conseguirebbe una grave e ingiustificata disparita' di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche. Tali rilevi, unitamente alla mancata considerazione che il territorio sardo avrebbe patito nel novembre del 2013 una violenta alluvione con gravi danni alle produzioni e alle aziende ubicate in circa cento Comuni e che un area di circa 250 chilometri quadrati del territorio regionale ospiterebbe numerosi poligoni militari, comproverebbero la violazione dei menzionati parametri, minando la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico e rendendo arbitraria l'imposizione. La Regione estende le descritte censure al successivo comma 3 del medesimo art. 1, stante il richiamo ivi contenuto al comma 1. La ricorrente impugna altresi' l'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 4 del 2015 in riferimento all'art. 97 Cost., in quanto non si evincerebbe su quali basi sia stato compilato l'Allegato, cui la norma rinvia, contenente l'elencazione dei Comuni che beneficiano della detrazione ivi prevista. La disposizione, inoltre, violerebbe le competenze della Regione in materia di agricoltura e di coordinamento del sistema tributario, nonche' la sua autonomia economico-finanziaria, in quanto spetterebbe alla ricorrente il potere di adottare il citato elenco. Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del 2015 violerebbe...

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