N. 17 SENTENZA 12 - 20 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n.

413), aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), promosso dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna nel procedimento vertente tra la N. F. s.n.c. di F. F. & C. e l' Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 2 - con ordinanza del 3 novembre 2009, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto 1. - La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'articolo 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui stabilisce che 'Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata'.

La rimettente riferisce che, con sentenza n. 138/6/07 del 12 giugno 2007, la Commissione tributaria provinciale di Bologna ha respinto i ricorsi proposti dalla N. F. s.n.c. di F. F. & C., esercente attivita' di vendita di abbigliamento ed accessori, contro due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate di Bologna aveva imputato un maggior reddito, per il periodo d'imposta 2000-2001, a seguito di presunti maggiori ricavi prodotti da detta societa'.

Il giudice a quo chiarisce che il giudizio svoltosi innanzi alla Commissione tributaria provinciale si e' concluso con una decisione che ha confermato la legittimita' degli accertamenti espletati e delle modalita' di computo dei maggiori ricavi da parte dell'Agenzia delle entrate di Bologna.

La Commissione regionale aggiunge che il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza, depositata il 25 giugno 2007, e il 22 ottobre 2008 si e' costituito in giudizio presso detta Commissione, censurando la decisione impugnata per difetto di motivazione, nonche' per illegittimo impiego di una modalita' di accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte).

Il giudice a quo pone in evidenza, altresi', che in data 20 novembre 2008 l'Agenzia delle entrate di Bologna si e' costituita in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilita' dell'appello per violazione dell'art. 3-bis, comma 7, del d.l. n. 203 del 2005, perche' non sarebbe stata depositata la copia dell'atto di impugnazione presso la Commissione tributaria provinciale; nel merito, ha contestato sia la presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, sia l'affermazione per cui l'accertamento sarebbe stato di tipo induttivo e ha chiesto che fosse confermato l'accertamento con condanna alle spese.

La Commissione precisa, poi, che all'udienza del 14 ottobre 2009 l'appellante ha chiesto l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, qualora fosse stato ritenuto applicabile il disposto dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente inammissibilita' del ricorso, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale di detta norma, nei termini sopra indicati.

Infine, la rimettente da' atto che il difensore del contribuente ha, comunque, prodotto la ricevuta di deposito dell'appello presso la Commissione tributaria provinciale recante data anteriore di qualche giorno rispetto all'udienza 'posto che la norma non fissava il termine...

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