n. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2016 -

Ricorso proposto dalla regione Veneto (C.F. 80007580279 - P.IVA 02392630279), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C9570), autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 160 del 23 febbraio 2016 (all. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F. ZNNZE157L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale, prof. Luca Antonini (C.F. NTNLCU63E27D869I) del Foro di Milano e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15HS01V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org), contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70: 1) articolo 1, comma 26;

2) articolo 1, comma 219;

3) articolo 1, comma 228;

4) articolo 1, comma 241;

5) articolo 1, comma 363;

6) articolo 1, commi 524, 525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535 e 536;

7) articolo 1, commi 553 e 555;

8) articolo 1, comma 568;

9) articolo 1, comma 574;

10) articolo 1, commi 680, 681 e 682;

11) articolo 1, comma 754. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 26, per violazione degli articoli 3, 5, 32, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione. L'art. 1, comma 26, sancisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La disposizione quindi blocca, per quanto qui interessa, il potere delle Regioni di' aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali rispetto a quelle deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Al contempo, pero', l'art. 1, ai commi 553 e 555, sottostima l'impatto finanziario dei nuovi LEA e, al comma 574, riduce drasticamente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per il 2016 (si vedano, rispettivamente, i punti 6 e 8 del presente ricorso). Diverse altre disposizioni (ad esempio i commi 67, 121 e 182), inoltre, riducono - vuoi introducendo imposte sostitutive, vuoi modificando le relative discipline - le basi imponibili de tributi regionali come l'Irap e l'addizionale Irpef. Da una parte, dunque, il legislatore statale impedisce alle Regioni di aumentare le aliquote relative a tutti i tributi propri derivati, dall'altra sotto finanzia i nuovi LEA, riduce il finanziamento del Fondo sanitario e rimodula al ribasso le basi imponibili dei tributi propri derivati regionali. E' evidente che in questo contesto normativo le Regioni si trovano a dover garantire il servizio sanitario regionale, anche con prestazioni aggiuntive (i nuovi LEA), con risorse statali ridotte e insufficienti, venendo nel contempo private della possibilita' di esercitare uno sforzo fiscale. Risulta pertanto di immediata evidenza l'irragionevolezza e la mancanza di proporzionalita' della disciplina dettata dall'art. 1, comma 26. Ma vi e' di piu'. A tale situazione gia' critica, si aggiunge la previsione, da parte del comma 723, di pesanti sanzioni per il caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali da parte dell'ente. In particolare, per quanto riguarda le Regioni, l'art. 1, comma 723, stabilisce che nell'anno successivo alla violazione: «b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non e' acquisita;

  1. l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

  2. l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

    i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

  3. l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

  4. l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione ed i gettoni di' presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente». E' questo dunque il contesto complessivo all'interno del quale deve essere considerata la norma impugnata. Lo scrivente patrocinio evidentemente non ignora che il blocco provvisorio dell'aumento delle addizionali e dei tributi propri derivati, in precedenti occasioni, non e' stato ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte (sentt. nn. 381/2004, 284/2009 e 298/2009). E' dirimente pero' evidenziare che tale valutazione si inseriva in contesti normativi radicalmente diversi da quello attuale, in cui non solo non si prefigurava i) un definanziamento del Fondo sanitario e ii) un obbligo di garanzia di nuovi LEA con un finanziamento evidentemente sottostimato, ma dove, soprattutto, iii) nell'ambito del Patto di stabilita' interno alle Regioni veniva solo imposto un mero tetto di spesa, che, sebbene sanzionato in termini analoghi a quello attuale, rimaneva del tutto indifferente (riguardando solo il versante della spesa e non quello dell'entrata) rispetto alla possibilita' di un autonomo sforzo fiscale regionale. Ora, invece, con il superamento del Patto di stabilita' interno alle Regioni e' imposto un pareggio contabile di bilancio, il cui mancato conseguimento - che comporta sanzioni come il divieto dell'indebitamento per la spesa di investimento - potrebbe trovare direttamente causa nel blocco dell'autonomia fiscale regionale, che appunto preclude alle Regioni la possibilita' di pareggiare il bilancio attraverso un proprio sforzo fiscale. Di qui l'evidente irragionevolezza della norma che, da un lato, impedisce uno sforzo fiscale, dall'altro lo impone in quanto i) incrementa i LEA e ii) decrementa il finanziamento statale. In altre parole, proprio per effetto della sospensione della possibilita' di manovra sui tributi propri derivati disposta dal legislatore statale, in contrasto con il principio autonomistico, con il comma 26, la Regione potrebbe trovarsi esposta, se non riduce la spesa per i servizi ai cittadini - in particolare quella relativa alla sanita', che costituisce il capitolo piu' rilevante e penalizzato dalle ultime manovre statali, a danno quindi del diritto alla salute -, al mancato conseguimento del suddetto, pareggio di bilancio. Si configura, quindi, con tutta evidenza una situazione normativa profondamente diversa da quella in altre occasioni giudicata non illegittima dalla giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte che determina il contrasto della disposizione con gli arti. 3, 5, 32 e 97 della Costituzione, che ridonda sulle prerogative costituzionali delle Regioni, con violazione, anche diretta, degli articoli 117, III e IV comma, 118 e 119 Cost. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 219, per violazione degli articoli 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione. Il comma 219 sancisce - nelle more dell'adozione di alcuni decreti legislativi della c.d. legge Madia (Legge n. 124/2015) e dell'attuazione di altre disposizioni della legge di stabilita' per il 2015 (Legge n. 190/2014) - l'indisponibilita' dei posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Prevede, inoltre, fatti salvi alcuni casi espressamente previsti, la cessazione di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, al primo gennaio 2016 degli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e dispone che in ciascuna amministrazione possano essere...

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