n. 169 SENTENZA 24 giugno - 16 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, promossi dal Tribunale ordinario di Napoli con ordinanze del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 207 e 208 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione di P.A., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato Sabrina Varricchio per P.A. e l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con due ordinanze di contenuto pressoche' identico, del 18 giugno e del 9 luglio 2014, rispettivamente r.o. nn. 207 e 208 del 2014, il Tribunale ordinario di Napoli, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), nella parte in cui, nel convertire in legge il decreto-legge n. 47 del 2014, in allegato ha introdotto, all'art. 5, il comma 1-ter, secondo cui: «Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23». Le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di altrettanti giudizi di convalida di sfratto per morosita' relativi a contratti di locazione nei quali il conduttore aveva eccepito l'applicabilita' dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), in quanto il contratto era stato registrato tardivamente. Nel rievocare il contenuto di quest'ultima disciplina, e nel sottolineare come la stessa, quanto a durata dei contratti e determinazione ex lege del canone, sarebbe applicabile ai contratti oggetto dei procedimenti a quibus, il giudice rimettente ricorda che le previsioni dettate dall'art. 3, commi 8 e 9, del citato d.lgs. n. 23 del 2011 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo 2014, e che, successivamente, con la norma in questione, e' stata introdotta la previsione di salvezza dei rapporti in corso, la quale risponderebbe alla «precipua finalita' di garantire una sorta di ultrattivita' delle suddette disposizioni legislative, ancorche' dichiarate incostituzionali, dalla relativa data di entrata in vigore sino al termine finale del 31 dicembre 2015». La nuova norma risulterebbe, quindi, in contrasto anzitutto con l'art. 136 Cost., essendosi nuovamente introdotta «nell'ordinamento giuridico una disposizione legislativa oggetto di dichiarazione d'incostituzionalita'», secondo anche quanto attestato dai documenti parlamentari: a prescindere dall'improprieta' del riferimento a presunti "diritti quesiti" o a "rapporti consolidati", la norma contestata, nel riferirsi a «fattispecie future», attribuirebbe, infatti, «al conduttore il vantaggio di invocare i pagamenti effettuati, in conformita' delle norme richiamate, sottraendosi all'adempimento integrale del contratto stipulato;

pertanto, la pronuncia d'illegittimita' costituzionale della stessa avrebbe l'effetto di rendere esigibile, da parte del locatore, la prestazione contrattuale nella sua interezza, consentendo al creditore la piena acquisizione patrimoniale del diritto fatto valere». La disposizione denunciata sarebbe poi in contrasto anche con l'art. 3 Cost., in quanto la previsione "di salvaguardia", con il previsto limite temporale, avrebbe introdotto un regime irragionevolmente discriminatorio ratione temporis rispetto ai medesimi rapporti di locazione. Vi sarebbe, infine, un contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., dal...

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