n. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 giugno 2018 -

IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione del dibattimento penale In persona della dott. Antonella Bertoja ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel sopra emarginato procedimento penale nei confronti di M. L., nato a ... il ..., dichiaratamente domiciliato in Ponte San Pietro (BG), via Garibaldi n. 41, difeso di fiducia dagli avv.ti Guido Broglio e Vittorio Meanti, entrambi del Foro di Crema, imputato del reato p. e p. dall'art. 10-ter decreto legislativo n. 74/2000 perche', in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale, ...ometteva il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il periodo d'imposta 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, per un ammontare complessivo di euro 282.495,76. Commesso in Bergamo nel dicembre 2012, data in cui avrebbe dovuto effettuare il versamento. Premesso che: l'attuale imputato veniva chiamato a rispondere - nella qualita' di contribuente in proprio - del delitto di omesso versamento IVA relativamente al periodo d'imposta 2011 per l'importo di euro 282.495,76;

fin dalla prima udienza dibattimentale utile dopo la regolare costituzione delle parti, il difensore dell'imputato produceva memoria e documentazione atta a dimostrare la conclusione del procedimento amministrativo - tributario, con emissione e notifica di cartella esattoriale relativa alla somma omessa oltre a interessi e sanzioni (queste ultime pari a euro 84.748,74), nonche' la rateizzazione chiesta e ottenuta dal M., in quel momento in corso di pagamento;

chiedeva pertanto a questo giudice di sollevare questione interpretativa pregiudiziale alla Corte di giustizia avente ad oggetto la conformita' al diritto comunitario dell'art. 10-ter in contestazione, nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilita' penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto, sia gia' stato destinatario di sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 decreto legislativo n. 471/1997. Con ordinanza in data 16 settembre 2015 questo giudice disponeva il rinvio degli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, formulando la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell'Unione: «se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilita' di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.». Dopo vari «incidenti» processuali innanzi la Corte (1) , la Grande Sezione si pronunciava con sentenza in data 20 marzo 2018 come da parte dispositiva che segue: «L'art. 50 della CDFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale e' possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento IVA qualora a tale persona sia gia' stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato art. 50, purche' siffatta normativa: sia volta a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari;

contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l'onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e preveda norme che consentano di garantire che la severita' del complesso delle sanzioni imposte sia limitato a quanto strettamente necessario rispetto alla gravita' del reato di cui si tratti, con la precisazione che «spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l'onere risultante concretamente per l'interessato dall'applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravita' del reato commesso». Ricevuti gli atti dalla Corte, il procedimento veniva riassunto con decreto in data 30 marzo 2018 e all'udienza del 16 maggio 2018 il giudice, verificato che la rateizzazione non era stata completata per inadempimento di alcune rate (2) , udite le conclusioni delle parti, si riservava la decisione. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di sollevare, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), protocollo concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici...

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