n. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 settembre 2017 -

TRIBUNALE DI MACERATA Il tribunale penale di Macerata, ufficio GIP-GUP, nella persona del dott. Giovanni M. Manzoni;

Premesso che in data 30 agosto 2017 il pubblico ministero chiedeva emettersi decreto penale nei confronti di H. M. per il reato di cui all'art. 186 CdS, con pena di giorni quindici di arresto ed euro 1100 di ammenda, ridotta per il rito a giorni nove di arresto ed euro 750 di ammenda e conversione della pena in complessivi euro 1425 di ammenda, con conversione di ogni giorno di arresto in euro 75 di ammenda. Tanto premesso questo giudice Osserva L'art. 459 c.p.p. prevede che: in caso di emissione di decreto penale, ove venga irrogata una pena pecuniaria, anche in sostituzione di pena detentiva, il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria vari tra la somma di euro 75 e il triplo di tale somma (tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato e del nucleo familiare);

il pubblico ministero possa chiedere applicazione della pena diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. Ritiene questo giudice che tale previsione possa porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione. Se, infatti, la Corte costituzionale ha ripetutamente evidenziato la ammissibilita' di sconti di pena premiali in relazione alla scelta da parte dell' imputato di riti alternativi (o, per quanto oggi occupa, per la sua non opposizione alla scelta effettuata dal pubblico ministero di procedere con decreto penale e alla emissione di decreto penale da parte del giudice), ritiene questo giudice che il quadro delineato dalla nuova normativa sia inammissibilmente eccentrico rispetto alle ordinarie dinamiche processuali. L'art. 459, infatti, non solo prevede la possibilita' di un elevato sconto di pena (la meta' rispetto al limite edittale) ma, altresi', un tasso di conversione della pena detentiva in pecuniaria del tutto anomala rispetto al criterio di cui all'art. 53 legge n. 689/1981 - 250 euro pro die, moltiplicabili sino a 10 volte in relazione alle condizioni economiche del reo. La conversione della pena detentiva in pecuniaria non viene, infatti, effettuata secondo un tasso fisso di un giorno = 250 euro come prevede art. 135 c.p. con quella di cui all'art. 53, legge n. 689/1981 (un giorno = 250-2500 euro), ma con conversione di un giorno di pena detentiva in somma non inferiore a 75 euro e non superiore a 225 euro con parametrazione all'interno di tale range determinata tenuto conto «della condizione...

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