n. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4130 del 2015, proposto da: «Italy Qube S.r.l.», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 26, contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti di: «Cogetech S.p.a.», in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, viale dei Parioli n. 24;

Admiral Gaming Network S.r.l.

, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Diego Campugiani e Claudia Ciccolo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina n. 47;

Codere Network S.p.a.

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via G.P. Da Palestrina n. 47;

B Plus Giocolegale Ltd

, nonche' i restanti concessionari intimati in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 9768/2015. Per l'annullamento: della determina prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015 del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 649 della legge n. 190/2014, sono stati stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto n. 773 del 1931, nonche' le modalita' di versamento;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo, ancorche' dal medesimo non conosciuto;

nonche' per l'annullamento e/o nullita', previa disapplicazione dell'art. 1, comma 649 della legge n. 190/2014, per incompatibilita' con la normativa comunitaria: della determina prot. 4076/RU del 15 gennaio 2015 del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante la quale, in attuazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, sono stati stabiliti il numero degli apparecchi di cu all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del regio decreto n. 773 del 1931, nonche' le modalita' di versamento della somma di 500 milioni di euro;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo, ancorche' dal medesimo non conosciuto;

e, comunque, in ogni caso, per l'accertamento: dell'illegittimita' dell'obbligo imposto alla ricorrente di concorrere al versamento della somma di 500 milioni di euro;

del conseguente diritto della ricorrente di conservare le condizioni contrattuali stabilite nella convenzione con la concessionaria «B Plus Giocolegale Ltd». Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate, di «Cogetech S.p.a.», di «Admiral Gaming Network S.r.l.» e di «Codere Network S.p.a.»;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2015 il cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 1) la societa' ricorrente rappresenta di operare da anni come gestore nella raccolta del gioco lecito, in qualita' di titolare di licenza ex articoli 86, 88 e 110 del regio decreto n. 773 del 1931. Dopo avere illustrato il funzionamento della filiera del gioco cosiddetto da intrattenimento automatico, nell'ambito della quale essa ha stipulato un contratto/convenzione con il concessionario «B Plus Giocolegale Ltd», rappresenta che l'art. 1, comma 649 della legge n. 190/2014 (cosiddetta legge di stabilita' 2015), ha modificato profondamente il sistema precedente ed ha toccato anche i rapporti convenzionali in essere tra i concessionari e i singoli gestori, prevedendo la rinegoziazione obbligatoria dei medesimi. Tale disposizione determina, nella misura di 500 milioni di euro, su base annua, la riduzione delle risorse statali disponibili a titolo di compenso per i concessionari e gli altri soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco lecito, praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., gia' a decorrere dall'anno 2015. Per conseguenza, si e' stabilito che: a) gli operatori versano ai concessionari l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante tali apparecchi, al netto delle vincite pagate, e che, in caso di mancato assolvimento dell'obbligo, i concessionari comunicato ad ADM i nominativi di coloro che non effettuano il versamento anche ai fini della denuncia all'Autorita' giudiziaria competente;

b) i concessionari, in aggiunta alle imposte e agli altri oneri, devono corrispondere annualmente 500 milioni di euro, in quota proporzionale al numero degli apparecchi ad essi riferibile alla data del 31 dicembre 2014;

c) i concessionari ripartiscono con gli operatori di filiera le somme residue per aggi e compensi, previa rinegoziazione dei contratti, versando tali aggi e compensi solo a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati. Il decreto dell'ADM del 15 gennaio 2015, ha dato attuazione alla norma di legge, stabilendo le modalita' e l'ammontare del versamento che ciascun concessionario deve corrispondere allo Stato, previa ricognizione del numero degli apparecchi riferibili a ciascun concessionario. Sulla base della ricognizione effettuata, risultano riferibili a «B Plus Giocolegale Ltd» un totale di 69.263 apparecchi, con la conseguenza che la quota annuale che dovra' versare allo Stato, secondo una ripartizione della somma di 500 milioni in proporzione al numero di apparecchi tra i tredici concessionari operanti in Italia, risulta essere pari a euro 83.619.053,60. Quanto alle modalita' del versamento, il decreto stabilisce che ciascun concessionario effettua il versamento nella misura del 40% dell'importo annuale allo stesso riferibile entro il 30 aprile 2015;

il residuo 60% dovuto e' versato da ciascuno concessionario entro il 31 ottobre 2015. Parte ricorrente reputa che il decreto di ADM impugnato sia illegittimo perche' attuativo di una norma di legge che e' costituzionalmente illegittima. Ad ogni buon conto, tale norma si pone in insanabile contrasto con la normativa comunitaria. 1.1. Parte ricorrente deduce, in primo luogo, il contrasto tra la disciplina introdotta dalla legge di stabilita' 2015 e gli articoli 3 e 41 della Costituzione. Essa e' infatti intervenuta sul rapporto tra i concessionari e i singoli gestori, alterandone del tutto il sinallagma, con effetto retroattivo, in contrasto con il principio di tutela del legittimo affidamento e con la liberta' di iniziativa economica privata. In particolare, e' stato imposto agli operatori di versare ai concessionari l'intero ammontare della raccolta delle giocate (cosiddetto cassetto), al netto delle vincite pagate. Inoltre, e' stato imposto loro l'obbligo di rinegoziare i contratti con i concessionari al fine di conseguire i propri compensi, ferma la decurtazione complessiva di 500 milioni di euro. La previsione normativa ha, in definitiva, l'effetto di differire per i gestori il momento dell'effettiva percezione dei compensi nonche' di azzerare la liquidita' nel frattempo necessaria ad assicurare lo svolgimento del servizio e a remunerare l'attivita' svolta. Parte ricorrente reputa che cio' costituisca una manifesta violazione del principio di affidamento, secondo quanto costantemente affermato dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 302 del 22 ottobre 2010, n. 92 del 2013;

n. 60 del 2013;

n. 24 del 2009;

n. 399 del 2008). Di fatto, la ricorrente si e' vista azzerata la possibilita' di conseguire i compensi per l'anno in corso se non provvede a rinegoziare il contratto con il proprio concessionario. Risulta cosi' incisa anche la liberta' di iniziativa economica privata protetta dall'art. 41 Cost. L'irragionevolezza dell'intervento normativo in esame emerge con chiarezza anche laddove si consideri che la stessa pretende di fare applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera g) della legge 11 marzo 2014, n. 23. Tale disposizione ha previsto la revisione degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli operatori secondo un criterio di progressivita' legato ai volumi di raccolta delle giocate. In evidente contrasto con la delega fiscale, la legge di stabilita' 2015, si interessa solo degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro (AWP e VLT) e non dei giochi pubblici nel loro complesso. Inoltre, e' stato introdotto un contributo annuo fisso che si aggiunge alle imposte gia' in essere e grava in primo luogo sui piccoli esercenti;

non opera secondo criteri di progressivita' ne' appare in alcun modo correlato al volume di raccolta delle giocate, con il risultato di colpire indiscriminatamente sia titolari di apparecchi che hanno lavorato per un anno, sia titolari di apparecchi che non hanno mai lavorato o hanno lavorato solo per un periodo di tempo circoscritto. I dubbi sulla ragionevolezza della...

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