n. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 settembre 2018 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale - Sezione Sesta ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 5233 del 2018, proposto dal signor: Martin Valdo Konig, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Delia e Bonetti in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, 47;

Contro il Ministero dell'istruzione dell'Universita' e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti dei signori Valeria Bruccola, Carmelo Albanese e Federico Cassuto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento ovvero la riforma dell'ordinanza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III bis, 12 giugno 2018 n. 3478, con la quale e' stata respinta la domanda cautelare contestuale al ricorso n. 3922/2018 R.G. proposto per l'annullamento dei seguenti atti del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca - MIUR: a) del decreto 1° febbraio 2017 n.85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2018 n. 14 - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami», con il quale il direttore generale per il personale scolastico ha bandito il concorso di cui all'art. 17 comma 2 lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

  1. del D.M. 15 dicembre 2017 n. 995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2018 n. 33- Serie generale, recante «Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione»;

  2. ove occorra, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» nella parte in cui richiede il titolo abilitante per partecipare ad un concorso a cattedre;

    e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso ovvero conseguente;

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2018 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia e l'avvocato dello Stato Francesco Frigida;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 1. Come e' noto, il decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 59 contiene norme sul «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria», ed ha inteso, in estrema sintesi, innovare il sistema di assunzione degli insegnanti nella scuola in questione, prevedendo, in sintesi estrema, che a regime si possa essere assunti superando un concorso per titoli ed esami, bandito tendenzialmente ogni due anni. A tale concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1, sono ammessi, per quanto riguarda appunto la scuola secondaria, i candidati in possesso congiunto di «laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso» (lettera a) e di «24 crediti formativi universitari o accademici ...» detti CFU/CFA, «acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche» dei quali, «almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;

    psicologia;

    antropologia;

    metodologie e tecnologie didattiche» (lettera b). Per quanto invece riguarda gli insegnanti tecnico pratici - ITP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 al concorso ordinario sono ammessi i candidati in possesso congiunto di «laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso» (lettera a) e di 24 CFU/CFA come sopra conseguiti (lettera b). In entrambi i casi, superato il concorso, si verra' ammessi ad un percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, detto «percorso FIT», superato il quale si verra' assunti a tempo indeterminato. 2. Lo stesso decreto legislativo n. 59/2017 prevede pero', all'art. 17 una fase transitoria, nella quale alle assunzioni in via ordinaria si affiancheranno le normali assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento - GAE e dal concorso gia' bandito nel 2016, nonche', per quanto qui interessa, le assunzioni dei vincitori di un concorso riservato, quello previsto dal comma 2 lettera b) dell'articolo citato. 2.1 In dettaglio, l'art. 17 dispone infatti al comma 1 «Sino al loro esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo n. 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ... All'avvenuto esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2». 2.2 A sua volta, il comma 2 prevede, alla lettera b) che interessa, un «concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del comma 3», al quale e' destinata una certa aliquota dei posti disponibili, che la norma precisa. 2.3 Secondo il comma 3 dello stesso articolo, tale procedura «e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5, comma 2, lettera b)», di cui si e' detto;

    e' poi riservata anche agli «insegnanti tecnico-pratici ... purche' ... iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto», ovvero al 31 maggio 2017. Si prevede infine l'ammissione con riserva, quanto ai posti di sostegno, per «i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del presente decreto». 3. Il concorso in questione e' stato poi materialmente indetto con il decreto n. 85/2017 di cui meglio in epigrafe, in base alle disposizioni attuative del D.M. 995/2017 pure indicato in epigrafe, decreti che disciplinano in modo identico, agli artt. 3 e 6 rispettivamente, la platea dei soggetti ammessi a parteciparvi. Ammettono infatti in primo luogo «i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o piu' classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT