n. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 173 del 2015, proposto da: Giordano Franceschini, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Goretti, con domicilio eletto presso Stefano Goretti in Perugia, via Martiri dei Lager, 98/D;

Contro Universita' degli studi di Perugia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;

Per l'annullamento previa sospensiva della delibera n. 24 del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli studi di Perugia del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto «Procedimento disciplinare a carico di unita' di personale docente. Determinazioni» con cui e' stata applicata nei confronti del prof. Giordano Franceschini la sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per la durata di mesi sei, compreso, per quanto possa occorrere, il decreto rettorale n. 1719 del 25 settembre 2014 di proposta di irrogazione a carico del prof. Giordano Franceschini di sanzione disciplinare, il verbale della riunione del Collegio di Disciplina del 12 novembre 2014, il decreto rettorale n. 2405 del 30 dicembre 2014, la delibera del Senato Accademico del 29 marzo 2011, n. 5. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto Patto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Perugia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti difensori come specificato nel verbale;

  1. Con il ricorso in epigrafe l'odierno istante, professore ordinario dell'Universita' degli studi di Perugia in regime di tempo definito, contesta la legittimita' della sanzione disciplinare inflittagli dal proprio Ateneo consistente nella sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per sei mesi per «esercizio del commercio e dell'industria incompatibile con lo status di docente universitario», in asserita -violazione degli artt. 60, d.P.R. n. 3/1957, 11, comma 4, lettera b), d.P.R. n. 382/1980 e 6 comma 9, legge n. 240/2010, valutando la fattispecie riconducibile all'«abituale mancanza dei doveri d'ufficio» e/o «all'abituale irregolarita' di condotta» ai sensi dell'art. 89, lettere b) e c) del R.D. n. 1592 del 1933. Precisa il prof. Franceschini che il procedimento disciplinare e' iniziato il 28 dicembre 2011 con la contestazione dell'addebito da parte del Rettore, e si e' concluso soltanto il 18 dicembre 2014 con l'applicazione della sanzione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale abnorme ritardo nella conclusione del procedimento sarebbe dovuto all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. Gelmini) entrata in vigore il 29 gennaio 2011 - quindi antecedentemente la contestazione di addebito - il cui art. 10 ha assegnato la competenza della fase istruttoria in materia disciplinare, in precedenza attribuita al Collegio di disciplina presso il CUN (ai sensi della legge 16 gennaio 2006, n. 18) a Collegio da istituire ex novo da parte di ogni Ateneo, previo necessario adeguamento dello Statuto e dei regolamenti. Non prevedendo l'art. 10 della legge n. 240/2010 «Gelmini» alcuna disposizione transitoria per il passaggio al nuovo modello procedimentale disciplinare decentrato, il Senato Accademico dell'Universita' di Perugia, con delibera n. 5 del 29 marzo 2011 ovvero ben prima dell'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, ha motivatamente disposto di procedere - con norme di carattere generale ed astratto per tutti i procedimenti interessati - alla tempestiva contestazione degli eventuali addebiti disciplinari, con contestuale sospensione sino alla nomina ed insediamento del Collegio di Disciplina, in applicazione analogica del quinto comma dell'art. 10 della suddetta legge. A seguito di diffida ricevuta il 4 gennaio 2012, il ricorrente ha abbandonato tutte le cariche sociali ritenute incompatibili con il dovere di esclusivita', ovvero nel caso di specie la carica rivestita dal 1994 al 2011 di amministratore unico della societa' P.S.G.R. s.r.l. con sede in Perugia, operante nel settore della progettazione. Il 28 maggio 2012 con D.R. n. 889/2012 e' stato approvato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, i cui artt. 27 e 53 hanno rispettivamente delegato ad apposito Regolamento la disciplina del Collegio di Disciplina e rimesso al Regolamento Generale di Ateneo il compito di disciplinare le modalita' di elezione ed il funzionamento degli organi di Ateneo. Indi, a seguito della costituzione del nuovo Senato Accademico il 9 gennaio 2014, con D.R. n. 470 del 29 marzo 2014 e n. 1190 del 25 giugno 2014 sono stati rispettivamente approvati il Regolamento Generale di Ateneo ed il Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina. Il 5 febbraio 2014 il Senato Accademico ha dunque designato i membri del suddetto Collegio, insediatosi il 3 luglio 2014. Con deliberazione n. 24 approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita' nella seduta del 18 dicembre 2014, e' stata disposta nei confronti dell'odierno ricorrente la sanzione della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per sei mesi, con effetto immediato. Il prof. Franceschini impugna la suddetta deliberazione n. 24/2014 unitamente agli ulteriori atti del procedimento disciplinare in epigrafe indicati, ivi compresa la citata deliberazione n. 5/2011 del Senato Accademico, deducendo censure cosi' riassumibili: I. Violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990, del «giusto procedimento», eccesso di potere per contraddittorieta', illogicita' e difetto di motivazione: l'abnorme durata del procedimento, iniziato il 28 dicembre 2011 e conclusosi il 30 dicembre 2014 si porrebbe in contrasto con il principio di «ragionevole durata del processo» di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo applicabile per analogia anche ai procedimenti sanzionatori di tipo afflittivo, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo;

  1. Violazione dell'art. 85 del Regolamento Generale di Ateneo, eccesso di potere per contraddittorieta' ed illogicita', difetto di motivazione e/o insufficienza della motivazione: la sanzione inflitta non sarebbe adeguata e proporzionata alla gravita' dei fatti addebitati, tenendo conto del diminuito disvalore in relazione al lungo tempo trascorso dalla commissione dei fatti;

  2. Violazione delle norme regolamentari inerenti il procedimento disciplinare, eccesso di potere per contraddittorieta' ed illogicita': il procedimento si sarebbe irrimediabilmente estinto per decorso del termine perentorio di 180 giorni previsto dal comma 5, dell'art. 10 della legge n. 240/2010 individuando nella data di nomina dei componenti del Collegio di Disciplina, avvenuta il 18 febbraio 2014, il termine per la riattivazione del procedimento sospeso in applicazione analogica del citato comma quinto, secondo capoverso;

  3. Violazione delle norme regolamentari (art. 3 del Regolamento sul funzionamento del Collegio di Disciplina) inerenti il procedimento disciplinare, eccesso di potere per contraddittorieta' ed illogicita' sotto altro profilo: il verbale della seduta del 12 novembre 2014 del Collegio di Disciplina non sarebbe sottoscritto dai soggetti intervenuti, come invece imposto dal Regolamento. Si e' costituita l'Universita' degli studi di Perugia chiedendo il rigetto del gravame, stante l'infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando: l'eccesiva durata del procedimento disciplinare sarebbe riconducibile non gia' all'attivita' dell'Ateneo ma all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge «Gelmini», quale pur decentrando a livello locale i procedimenti disciplinari del personale docente, non avrebbe dettato alcuna disposizione transitoria per il periodo necessario all'adeguamento statutario e regolamentare, indispensabile per l'istituzione ed il funzionamento dei nuovi Collegi di Disciplina;

a tale vero e proprio vuoto normativo l'Universita' avrebbe ragionevolmente tentato di apporre parziale rimedio, prevedendo con la delibera n. 5/2011 parimenti impugnata la immediata contestazione...

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