n. 165 SENTENZA 9 maggio - 12 luglio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», promosso dalla Regione Puglia, con ricorso notificato il 29 febbraio-4 marzo 2016, depositato in cancelleria l'8 marzo 2016 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2016. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 29 febbraio-4 marzo 2016 e depositato il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 16 del 2016), la Regione Puglia ha promosso, tra le altre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 11, 97, 117, primo, terzo e quarto comma, 118, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata si riferisce al credito di imposta riservato alle imprese delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Abruzzo, Sicilia e Sardegna dall'art. 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, in relazione all'acquisizione di nuovi beni strumentali. Gli oneri complessivi stimati ammontano a 617 milioni di euro annui, dei quali 250 milioni si riferiscono alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere, tra l'altro, sulle risorse dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 delle Regioni nel cui territorio si applica l'incentivo. A tal fine le amministrazioni titolari del programma comunicano gli importi europei e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea e da versare annualmente al bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, si provvede alla regolazione contabile delle compensazioni previste dal comma 108 mediante anticipazioni a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). La disposizione impugnata aggiunge che «[l]e risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa». Quest'ultima parte del comma 108 e' la sola che forma oggetto di impugnazione. La ricorrente ritiene che attraverso tale meccanismo sarebbero stornati gli accrediti che gia' le erano stati concessi per operazioni compiute nell'ambito del Programma Operativo della Regione (POR) Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C (2015) 5854 del 13 agosto 2015. Tali operazioni, precisa la Regione Puglia, comportano spese che l'amministrazione regionale anticipa e che poi vengono rimborsate, dietro presentazione del rendiconto, a valere sulle quote del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito dall'art. 5 della legge n. 183 del 1987. La disposizione impugnata, «con effetti sostanzialmente retroattivi», impedirebbe tale rimborso, cagionando un pregiudizio grave e definitivo in violazione dei principi di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento espressi dall'art. 3 Cost. Sarebbe stato infatti modificato «un quadro giuridico consolidato», in base al quale la ricorrente aveva programmato la propria attivita'. Per le stesse ragioni, vertendosi nell'ambito dell'attuazione di progetti finanziati dall'Unione europea, sarebbero lesi gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiche' «il principio del legittimo affidamento e' da molto tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE quale principio di fondamentale importanza», cui deve conformarsi la legislazione degli Stati membri. Nel caso di specie difetterebbero le condizioni atte a legittimare un intervento sostanzialmente retroattivo, perche' lo storno delle risorse non sarebbe, ne' necessario (potendo la copertura essere rinvenuta altrove), ne' ragionevolmente prevedibile da parte della Regione. Queste violazioni ridondano sull'autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria regionale (art. 119 Cost.), perche' la ricorrente deve modificare il proprio bilancio, rinunciando a provvedere in ambiti materiali, oggetto degli interventi finanziabili dal Fondo di rotazione, affidati alla sua competenza legislativa concorrente e residuale (art. 117, terzo e quarto comma, Cost.). Inoltre la Regione Puglia osserva che la norma impugnata la obbliga a reperire altrove le risorse necessarie a conseguire gli obiettivi del piano approvato in sede europea, con sacrificio, sia della sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), sia dei diritti sociali dei suoi abitanti (art. 3, secondo comma, Cost.), sia del principio di corrispondenza tra risorse disponibili e funzioni amministrative (artt. 3, 97 e 119, quarto comma, Cost.). Difatti, allo scopo di non perdere il...

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