n. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2243 del 2015, proposto da: Gamenet S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Barreca e Federico Tedeschini, con i quali e' elettivamente domiciliato in Roma, largo Messico n. 7, presso lo studio dell'avvocato Federico Tedeschini;

    Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Nei confronti di: Se.Ma. di Francesco Senese, non costituita in giudizio;

    e con l'intervento di ad adiuvandum: Associazione Concessionari Apparecchi da Intrattenimento (A.C.A.D.I.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, ed e' elettivamente domiciliato in Roma, viale Dei Parioli n. 24, presso lo studio del predetto avvocato;

    Criga Societa' Consortile a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Lepore, Carlo Lepore, Simone Ciccotti, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro n. 6, presso lo studio legale Lepore;

    ad opponendum: Codacons, in persona del legale rappresentante pt., rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Rienzi, e Gino Giuliano, con domicilio eletto l'Ufficio legale nazionale del Codacons, in Roma, viale G. Mazzini n. 73;

    Per l'annullamento del decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4076 del 15 gennaio 2015, con il quale - in attuazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 e modificando in parte qua la vigente convenzione di concessione - e' stato stabilito che la societa' ricorrente, debba versare, per l'anno 2015, in aggiunta ai corrispettivi gia' versati all'erario e ad ADM, l'importo di euro 46.692.325,15, suddiviso in due rate, di cui una, pari al 40%, entro il 30 aprile 2015 ed una, pari al 60%, entro il 31 ottobre 2015, previa disapplicazione, per contrasto con il TFUE, ed eventuale rimessione alla Corte di Giustizia UE o alla Corte costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

    Viste le memorie difensive;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore alla pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Silvia Martino;

    Uditi gli avv.ti, di cui al verbale. 1. La societa' ricorrente espone di essere in atto concessionaria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonche' delle attivita' e funzioni connesse. Venuta a scadenza la convenzione di concessione del luglio 2003, ADM ha indetto una nuova procedura idoneativa di selezione, a cui l'odierna ricorrente ha partecipato con esito favorevole, sottoscrivendo, in data 20 marzo 2013, la convenzione di concessione di durata novennale, attualmente vigente. Si tratta di una convenzione fortemente peggiorativa sotto il profilo economico rispetto alla precedente. Inoltre, l'equilibrio sinallagmatico del rapporto concessorio e' stato fortemente inciso in peius da altri avvenimenti, quali, il significativo aumento del PREU nel settore delle VLT, il significativo restringimento della commercializzazione delle attivita' concessorie, cui ha fatto seguito l'introduzione di griglie che ormai limitano lo svolgimento delle attivita' sul territorio, la diffusione, i virtu' di provvedimenti di ADM, di VLT on-line etcc. Cio' nondimeno, con l'intervento selettivo di cui all'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 - che colpisce solo ed esclusivamente gli attuali 13 concessionari del gioco da intrattenimento, sfavorendone ed alterandone ulteriormente la libera concorrenza, e travolgendone ogni legittimo affidamento al mantenimento dei diritti economici quesiti, come stabiliti negli accordi contrattuali sottoscritti e vigenti - il Legislatore ha imposto unilateralmente ai suddetti 13 concessionari una ulteriore, significativa riduzione dei loro compensi, realizzata imponendo ex abrupto il versamento di euro 500 milioni, annui, da ripartire all'interno della c.d. filiera, ciascuno in quota proporzionale al numero degli apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. La ripartizione della quota degli oneri aggiuntivi e' stata effettuata con il provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa. Da esso, risulta che la ricorrente dovra' versare in due tranches, entro il 30 aprile 2015 (per il 40%) ed entro il 31 ottobre 2015 (per il 60%), l'importo, da essa ritenuto stratosferico e sproporzionato, di euro 46,692 milioni. Non si tratta di una imposizione una tantum, ma di una misura destinata ad avere applicazione indefinita nel tempo. Con il presente ricorso, deduce:

    1. Vizi del decreto ADM del 15 gennaio 2015. 1) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190/14. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Convenzione di concessione. Eccesso di potere per arbitrio e difetto di motivazione. L'importo di 500 milioni di euro annuo va sottratto agli aggi e compensi complessivamente spettanti per l'intera filiera. L'obbligo del versamento dei 500 milioni di euro e' stato previsto, pero', solo a carico del concessionario mentre nulla e' stato previsto in ordine alle modalita' di raccolta tra concessionari ed operatori della filiera, sebbene questi ultimi siano stati onerati di versare ai concessionari l'intero ammontare della raccolta del gioco. Inoltre, nulla si afferma circa le conseguenze in ordine al mancato versamento del dovuto da parte di gestori ed esercenti, con la conseguenza che, di fatto, a parte la denuncia all'a.g. prevista dalla lett. a), dell'art. 1, comma 649 della legge n. 190/2014, viene chiesto ai 13 concessionari di assumersi l'obbligo dell'anticipazione delle somme dovute, salvo eventuale recupero in sede civile. Sono state quindi introdotte plurime modifiche della convenzione di concessione (in materia di misura del compenso economico, variazione delle modalita' dei flussi di pagamento, contenuto delle obbligazioni dei contratti con i terzi incaricati) che ADM non ha trasfuso in un apposito atto integrativo, cosi' come previsto dall'art. 3 della convenzione. 2) Violazione della riserva di legge. Violazione e falsa applicazione della stessa legge n. 190/14. Il decreto impugnato istituisce un "codice tributo" senza considerare che la legge e' intervenuta soltanto sul piano dei compensi contrattuali. B) Vizi della legge provvedimento di cui all'art. 1, comma 649, legge N. 190/14, e conseguente illegittimita' derivata del decreto direttoriale indicato sotto la lettera A). 1) Violazione del principio del legittimo affidamento di rilevanza europea e del principio di buon andamento, quale principio generale del diritto. Eccesso di potere ed evidente sproporzione degli oneri gravanti sul concessionari. Violazione dei diritti quesiti. Violazione dell'art. 1, prot. 1, della CEDU. Violazione e contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 97 e 117 della Costituzione. Come gia' evidenziato, la nuova convenzione di concessione, ha previsto maggiori e gravosi impegni finanziari, quali, ad esempio, l'aumento/raddoppio delle fideiussioni, un maggior costo pari ad euro 7.631.900,00 per il mantenimento degli apparecchi gia' oggetto della precedente concessione e per il rilascio dei nulla osta per l'installazione dei nuovi apparecchi, un maggior costo totale per oneri concessori pari a 9 milioni di euro, un maggior costo di euro 3.970.975,58 per far fronte alle nuove previsioni in materia di georeferenziazione. A tale quadro, si sono poi aggiunti, oltre l'aumento del PREU, la proliferazione di vincoli locali alla diffusione delle AWP e VLT nonche' la diffusione del gioco on-line. Invece di procedere al riequilibrio del rapporto concessorio, il legislatore, con le disposizioni in esame, ha modificato ulteriormente in peius i diritti quesiti e le condizioni economiche consacrate nella convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, in violazione del principio di affidamento e non discriminazione, come previsti nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Parte ricorrente precisa che tali modifiche non hanno riguardato ne' profili di ordine pubblico ne' profili di controllo bensi' un mero materiale peggioramento delle condizioni economiche. L'intervento e' poi palesemente sproporzionato ed in contrasto con l'art. 1, prot. 1, della CEDU, che tutela i diritti di aspettativa economica, risolvendosi in una sorta di esproprio illegittimo di diritti economici non accompagnato da alcun indennizzo. Cita, al riguardo, le sentenze Tre Traktorer c/Svezia (1989), Pine Valley/Irlanda (1991), Oneryildiz/Turchia (2002). La norma e' comunque in contrasto con gli articoli 3, 41, 52 e 97 Cost. 2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione delle regole della concorrenza. Violazione degli articoli da 101 a 106 del TFUE. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Cost. Le disposizioni qui in esame incidono selettivamente solo sull'attivita' dei 13 concessionari del gioco da intrattenimento tramite gli apparecchi previsti dall'art. 110, comma 6, del TULPS, mentre nessuna analoga misura e' prevista per gli altri giochi. Esse si pongono in contrasto sia con gli articoli 3, 41 e 97 Cost. che con l'art. 117 della Carta Fondamentale, in relazione alla norma interposta contenuta nell'art. 1, protocollo 1, CEDU. Parte ricorrente le ritiene comunque disapplicabili, in quanto...

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