n. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2017 -

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci, ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio pensionistico iscritto al n. 73636 del registro di segreteria della sezione, riassunto Da Magno Giuseppe, nato a Roma il 7 giugno 1942 ed ivi residente in via Rovereto n. 6, codice fiscale MGNGPP42H07H501D, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni (del foro di Roma) e Laura Casella (del foro di Velletri), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via di San Basilio n. 61 presso lo studio dell'avv. Eugenio Picozza (del foro di Roma);

Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Massa (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonche' elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura centrale INPS;

E contro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, nonche' domiciliato presso la sede dell'avvocatura stessa a Roma in via dei Portoghesi n. 12. Fatto e diritto 1. Con ricorso notificato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in sigla: MAECI) e all'INPS tra l'11 e il 14 aprile 2014, nonche' depositato presso questa sezione il 5 del mese successivo, Giuseppe Magno, cessato dal servizio presso il MAECI il 30 giugno 2009, con il grado di consigliere di ambasciata, ha contestato la misura della pensione di vecchiaia attribuitagli. In particolare l'odierno ricorrente, evidenziando di esser stato assegnato fino al 4 febbraio 2007 alle dirette dipendenze del direttore generale per i paesi del Mediterraneo e Medio Oriente e di aver successivamente svolto le funzioni di ambasciatore a Tegucigalpa (Honduras) fino alla suddetta data di collocamento a riposo, ha sostenuto che l'indennita' di posizione a cui egli avrebbe avuto diritto sarebbe stata ben piu' elevata (ossia oscillante fra i 33.700 e i 60.000 euro, in paragone a quella di 7.835,94 euro percepita nelle su descritte funzioni di consigliere di ambasciata) qualora a quella medesima data di collocamento a riposo egli avesse invece prestato servizio a Roma in un ufficio centrale del MAECI. Su tale presupposto logico il Magno, rilevando altresi' che la carriera diplomatica implica necessariamente che il servizio venga svolto per taluni periodi all'estero e per talaltri in Italia, ha lamentato (anche sulla scorta di due tabelle di comparazione sia della pensione sia della retribuzione spettanti per il caso di servizio a Roma o, altrimenti, all'estero: all. 3 e 4 di parte ricorrente) che il trattamento pensionistico attribuitogli, venendo collocato a riposo allorquando risultava assegnato ad una sede estera, era stato notevolmente inferiore rispetto a quello che egli avrebbe invece conseguito: qualora, al pari di altri ex colleghi, nonche' secondo una prassi adottata dal MAECI «... negli ultimi anni ...» (pag. 15 del ricorso), fosse stato chiamato a prestare servizio in sede centrale finanche poco tempo prima della suddetta data di pensionamento;

ovvero nel caso in cui fosse stato collocato a riposo nel gennaio 2007 allorche', essendo appunto in servizio a Roma, egli percepiva un'indennita' di posizione largamente superiore a quella poi goduta nel giugno 2009. Conclusivamente il Magno ha domandato che l'indennita' di posizione da computarsi ai fini pensionistici gli venga riconosciuta, in via principale, «... in misura pari a quella del personale di pari grado e funzioni in servizio in Italia»: ossia avendo riguardo alla posizione funzionale di rango piu' elevato o, in subordine, a quella di rango meno elevato che presso l'Amministrazione centrale puo' venir attribuita a « ... funzionari dello stesso grado di consigliere di ambasciata ...»;

ovvero, in via ulteriormente subordinata, nella medesima misura»... che [egli] percepiva prima della partenza per l'estero ...» (pagg. 19-20 del ricorso, passim). L'odierno ricorrente ha altresi' prospettato un'eccezione di illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica no 18/1967: qualora interpretato nel senso che la «... misura minima ...» dell'indennita' di posizione, ivi sancita per il periodo in cui il rapporto d'impiego venga svolto all'estero, permanesse tale anche ai fini pensionistici. 2. Con comparsa depositata il 22 dicembre 2014 si e' costituito il MAECI, contestando la giurisdizione di questa Corte in favore di quella del giudice amministrativo;

nonche' eccependo l'estinzione, per prescrizione, della pretesa del Magno. Nel merito quella pubblica amministrazione ha evidenziato che per il personale diplomatico all'estero l'indennita' di...

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