n. 164 ORDINANZA 24 giugno - 15 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-19 marzo 2013, depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 24 giugno 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 14-19 marzo 2013 e depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 (reg. ric. n. 47 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, recante «Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attivita' edilizia e per il miglioramento della qualita' del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23)», per violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), nonche' dell'art. 117, comma secondo, lettera h), Cost.;

che, premette il ricorrente, anteriormente all'entrata in vigore delle norme impugnate, nelle zone del territorio regionale classificate a bassa sismicita' (zone 3 e 4), chi intendeva procedere ad attivita' edilizia doveva, prima dell'inizio dei lavori, dare preavviso scritto al competente ufficio, o sportello unico per l'edilizia, del Comune, allegando il progetto con i relativi elaborati tecnici e atti amministrativi;

in seguito, spettava alla Provincia eseguire le verifiche di cui all'art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, anche in merito al rispetto delle prescrizioni per le opere in...

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