n. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Prima Sezione Civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 27796/2015 promossa da: Ciotti Luigi Pio, codice fiscale CTTPLG45P10G642I, con l'Avv. Lamacchia Roberto;

D'Orsi Angelo, codice fiscale DRSNGL47A01G834Z, con l'Avv. Lenti Ennio;

Novelli Diego, codice fiscale NVLDGI31E22L219D, con l'Avv. Lenti Ennio;

Alfonzi Daniela, codice fiscale LFNDNL57B46L219K, con l'Avv. Lenti Ennio;

Caputo Antonio, codice fiscale CPTNTN49R12E033R, con l'Avv. Lenti Ennio;

Bruzzone Emanuele, codice fiscale BRZMNL48T10A479X, con l'Avv. Lenti Ennio;

Naggi Giovanni Pietro Enrico, codice fiscale NGGGNN41D28L219A, con l'Avv. Lenti Ennio;

Ortona Guido, codice fiscale RTNGDU47C16L750V, con l'Avv. Lenti Ennio;

Dogliani Mario, codice fiscale DGLMRA46L06L219F, con l'Avv. Lenti Ennio;

Cottino Gastone, codice fiscale CTTGTN25B08L219I, con l'Avv. Lenti Ennio;

Pallante Francesco, codice fiscale PLLFNC72E07L219Y, con l'Avv. Lenti Ennio;

Pepino Livio, codice fiscale PPNLVI44T12B720R, con l'Avv. Lenti Ennio;

Revelli Marco, codice fiscale RVLMRC47T03D205J, con l'Avv. Lenti Ennio;

Dadone Fabiana, codice fiscale DDNFBN84B52D205Y, con l'Avv. Lenti Ennio;

Brunazzi Marco, codice fiscale BRNMRC42A26L219W, con l'Avv. Lenti Ennio;

Algostino Alessandra, codice fiscale LGSLSN70T69L219Y, con l'Avv. Lenti Ennio;

Di Giovine Alfonso, codice fiscale DGVLNS43A15E716G, con l'Avv. Lenti Ennio, attore contro Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, C.F., con l'Avv. Avvocatura dello Stato Torino, Ministro dell'interno pro-tempore, C.F., con l'Avv. Avvocatura dello Stato Torino, convenuto. Il Giudice dott. Maria Cristina Contini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 marzo 2016, ha pronunciato la seguente ordinanza: In fatto I ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino, nelle forme di cui agli articoli 702-bis e ss. c.p.c., il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore e il Ministro dell'interno pro-tempore chiedendo che venga accertato il diritto di «votare conformemente alla Costituzione» lamentando la lesione di tale diritto ad opera di specifiche norme della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015 (il c.d. Italicum) che hanno sostituito o modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957 e le residue norme della legge elettorale n. 270/2005 che aveva modificato il Testo Unico per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993. Hanno precisato di essere tutti cittadini italiani iscritti alle liste elettorali e quindi legittimati a far valere il diritto allo svolgimento di un procedimento elettorale regolare tale intendendosi quello che rispetta i diritti garantiti dalla Costituzione e in particolare il diritto di voto definito dall'art. 48 secondo comma a mente del quale «il voto e' personale ed eguale, libero e segreto». In ordine alla possibilita' di introdurre la domanda di accertamento di cui sopra nelle forme del rito sommario hanno specificato che oggetto della domanda era soltanto l'accertamento della violazione del loro diritto di votare secondo i dettami della Costituzione qualora si fosse andati al voto con applicazione delle disposizioni sospettate di illegittimita' costituzionale. Non e' stata invece proposta alcuna domanda inerente lo «status» di elettore di ciascuno dei ricorrenti, con conseguente sussidiarieta' dell'azione cosi' presentata ex art. 50-ter c.p.c., la cui decisione era attribuita in via generale al Tribunale in composizione monocratica per la quale era possibile adottare il rito sommario. Sempre in via preliminare i ricorrenti hanno argomentato in ordine alla sussistenza del loro attuale interesse ad agire tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma I lettera c) della legge n. 52/20l5 che dispone: «la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016» evidenziando che la legge e' stata promulgata ed e' entrata in vigore e, inoltre, con la promulgazione del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, la legge ha avuto parziale attuazione, con la suddivisione dell'Italia in circoscrizioni e collegi. In forza dell'art. 2, comma 36 della legge n. 52/20l6, le disposizioni ritenute lesive del proprio diritto di voto avrebbero trovato applicazione in occasione delle «prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge». Dunque i ricorrenti evidenziano che le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento saranno regolate da tali disposizioni e che sussiste il loro interesse attuale a vederne accertata la contrarieta' a Costituzione, prima ancora che vengano indette elezioni dato che la semplice entrata in vigore del testo di legge contestato comportava di per se' la lesione del diritto di voto. Indicate specificamente le norme di legge e i parametri costituzionali ritenuti violati hanno concluso in via preliminare per l'accertamento della violazione del loro diritto di voto, previa rimessione delle questioni cosi' sollevate alla Corte costituzionale. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno si sono costituiti concludendo per l'infondatezza del ricorso. Hanno eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 codice di procedura civile in quanto la nuova legge elettorale non era ancora entrata in vigore, essendo applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016 e non potendosi, pertanto postulare che una norma di legge non entrata in vigore possa ledere un diritto. Nel merito hanno eccepito che tutte le censure di costituzionalita' erano manifestamente infondate, posto che, in estrema sintesi la nuova legge elettorale per l'elezione della Camera di deputati: - Realizza l'obiettivo (costituzionalmente rilevante) della governabilita' ed efficienza decisionale con riduzione del numero delle formazioni politiche in Parlamento (con la soglia di accesso al 3% e con l'attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista e non alle coalizioni);

- La legge n. 52/2016 e' in stretta correlazione con la modifica del bicameralismo perfetto ed ha lo scopo di evitare il rischio di differenti maggioranze nei due rami del Parlamento. Sentite le parti all'udienza del 23 marzo 2016 il Giudice si e' riservato di provvedere. In diritto La corretta instaurazione del giudizio nelle forme di cui agli artt. 702-bis e ss. codice di procedura civile e la sua decidibilita' da parte del Tribunale in composizione monocratica, ex art. 50-ter c.p.c.. I ricorrenti hanno esposto chiaramente di voler proporre un'azione finalizzata all'accertamento della portata del loro diritto di voto, ritenuta incerta e comunque soggetta a limitazioni a causa delle disposizioni introdotte con la legge n. 52/2016 e di volerne ottenere la riespansione quantomeno con la reviviscenza delle disposizioni vigenti a seguito dalla emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014. E' chiaramente esposto nel ricorso introduttivo che i ricorrenti intendono proporre la medesima azione di accertamento proposta nel procedimento nel corso del quale erano state sollevate dalla Corte di cassazione, con ordinanza 17 maggio 2013, le questioni di legittimita' costituzionale che avevano portato alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014 con cui era stata dichiarata l'illegittimita' dell'art. 83, comma 1, n. 5 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, dell'art. 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e degli articoli 4, comma 2 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'art. 14 comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. Le norme adottate dal legislatore dopo tale declaratoria di incostituzionalita', con la legge n. 52/2016 non vengono ritenute lesive, invece, dello status di elettore di cui ciascuno dei ricorrenti si afferma titolare e che non ritengono in se' violato dalle disposizioni contenute nella legge in questione che, invece, viene ritenuta pregiudizievole del pieno esercizio del diritto di voto. Non trattandosi quindi di azione avente ad oggetto l'accertamento della esistenza, inesistenza o di limiti alle prerogative che discendono dallo status di elettore, essa non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 50-bis n. 1 codice di procedura civile che riserva al Collegio la decisione delle cause nelle quali sia obbligatoria la partecipazione del P.M.. Non rientrando la presente controversia, per le questioni prospettate, in nessuna delle altre ipotesi di c.d. riserva di collegialita', essa e' senz'altro decidibile dal Tribunale in composizione monocratica, secondo la clausola generale contenuta nell'art. 50-ter codice di procedura civile e, per questo, deve ritenersi correttamente instaurata nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., come chiaramente previsto dal primo comma della norma in questione. L'interesse ad agire La parte convenuta ha contestato l'interesse ex art. 100 codice di procedura civile dei ricorrenti, in considerazione del fatto che la legge n. 52/2015 non sarebbe entrata in vigore, essendo applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016. L'eccezione non e' fondata. La legge n. 52/2015 e' entrata in vigore, ossia ha assunto forza di legge dello Stato, a far data dal 23 maggio 2015, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2015. E' stata esclusivamente differita la sua applicabilita', prevista, per le disposizioni di cui all'art. 2, a partire dal 1° luglio 2016 (come disposto dall'art. 2 comma 36). Gli attori lamentano quindi l'incertezza, nei termini che si sono esposti, della reale portata del loro diritto di voto come conformato da un corpus di norme gia' in vigore e la cui...

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