n. 162 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 2015 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO - SEZIONE I Riunita con l'intervento dei Signori: Di Nardo Giuseppe Presidente e Relatore;

Pasto' Emo Giudice;

Pietrunti Giovanni Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 214/15 depositato l'11 marzo 2015: avverso invito al pagamento n. 3/2015 contr.unificato 2015;

avverso invito al pagamento n. 4/2015 contr.unificato 2015. Contro: MEF-SEGR.-COMM. TRIB. Provinciale di Campobasso, proposto dal ricorrente: GES.A.C. SRL in liquidazione, Contrada Piana 113/A 86010 Ferrazzano CB, difeso da: Iannacci avv. Pasqualino, via Roma n.48 86100 Campobasso CB. La Ges.A.C., s.r.l. premesso che: 1) in relazione ad un ricorso cumulativo, proposto innanzi a questa Commissione Tributaria, avente ad oggetto n. 3 intimazioni di pagamento di tributi per un importo totale di €

1.524,67, aveva versato il contributo unificato pari ad €

30,00 calcolato sulla somma totale predetta;

2) in relazione ad altro ricorso cumulativo, proposto innanzi alla stessa predetta Commissione Tributaria, avente ad oggetto n. 19 intimazioni di pagamento di tributi per un importo complessivo di €

74.563,21 aveva versato il contributo unificato pari a ad €

250,00, calcolato sull'importo totale predetto;

3) la Direttrice della Segreteria di questa Commissione Tributaria le aveva notificato due inviti bonari al pagamento con cui, rilevato l'insufficiente versamento dei contributi unificati predetti e ricalcolati gli importi dovuti in base ai singoli atti impugnati in relazione a ciascuno dei ricorsi cumulativi, come disposto dall'art. 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 115/2002 (introdotto dalla legge 147/2013 art. 1 comma 598), aveva rideterminato la misura dei contributi unificati in €

90,00 per il primo ricorso ed in 1.280,00 per il secondo;

Tanto premesso, la predetta societa' ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione avverso i due inviti al pagamento per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs 546/92 e dell'art. 10 c.p.c., dovendosi ritenere emesso l'opposto invito al pagamento sulla base di una illegittima Direttiva (la n. 2/DGT del 2012) del MEF con la quale si e' affermato che il contributo unificato, in caso di ricorso avverso piu' atti di accertamento, deve essere calcolato «con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma dei detti valori», interpretazione questa da ritenere in contrasto con la legge poiche', ai sensi dell'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, il contributo unificato e' dovuto per il processo e deve essere calcolato sul valore della lite che, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., applicabile al processo tributario nella carenza di specifiche disposizioni sul ricorso tributario, si ottiene, ex art. 12, comma 5, d.lgs 546/92, sommando i tributi, al netto di sanzioni ed interessi o le sole sanzioni - in caso di atti per sole sanzioni - dei vari provvedimenti oggetto di impugnazione;

2) che il criterio della somma dei tributi, oggetto dei vari atti impugnati con i due ricorsi cumulativi, e' stato ritenuto corretto anche dalla sentenza n. 120/1/13 del 19 luglio 2013 di questa Commissione, sentenza nella quale veniva anche rilevato che la diversa interpretazione del metodo di calcolo del contributo unificato contenuta nella predetta Direttiva del MEF presentava vari profili di incostituzionalita';

3) che la modifica dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, operata con la legge n. 147/2013 (legge di stabilita' del 2014 a decorrere dal gennaio 2014), con la quale si e' disposto che il contributo unificato deve essere «determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello» deve ritenersi confliggente con gli artt. 3, 53, 24, 113 e 117, comma 1, della Costituzione. Rileva in proposito che, essendo pacifica la natura di tributo del contributo unificato e la sua funzione volta a sostenere il costo del processo, imporre ad un soggetto che, proponendo un solo ricorso per piu' atti, attiva un solo processo, lo stesso sacrificio nell'esborso del contributo che si impone a quel contribuente che, proponendo un ricorso per ciascun atto impugnato, attiva piu' processi, significa violare il principio di uguaglianza dei contribuenti e della capacita' contributiva degli stessi. La violazione del principio di uguaglianza si verifica anche ove si consideri l'ingiustificato diverso trattamento che il legislatore effettua discriminando il processo tributario, nel quale il contributo unificato e' commisurato al valore dei singoli atti, dal processo amministrativo e da quello civile (al quale si conforma di massima quello tributario) nei quali il contributo predetto e' rapportato al valore della lite. Quanto invece alla violazione dell'art. 24 Cost. fa rilevare che sia la nostra Costituzione che i Trattati istitutivi dell'Unione Europea vietano di imporre filtri gravosi al diritto di difesa che, con l'imposizione di un pagamento rapportato ai singoli atti impugnati e non al valore del processo, pregiudica l'iniziativa di chi, proponendo un solo ricorso per piu' atti, agevola le esigenze di semplificazione e snellezza del processo. Relativamente poi alla violazione dell'art. 113 Cost. fa rilevare che con l'onerare il ricorrente di un peso tributario eccessivo, e comunque non rapportato al costo del processo, si pregiudica la pienezza della tutela contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Quanto, infine, alla violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione ed ai vincoli risultanti dalla CEDU, osserva che, rapportando la misura del contributo unificato al valore di ogni singolo atto impugnato nel processo cumulativo o collettivo, il legislatore non ha affatto perseguito l'interesse pubblico, come richiesto dalle predette disposizioni che sanciscono il diritto ad un processo giusto, ad un ricorso effettivo e al divieto di restrizioni dei diritti non strettamente connesse con lo scopo previsto, ma unicamente la soddisfazione della attuale emergenza finanziaria. Il ricorrente ha conclusivamente chiesto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 598, legge n. 147/2013, in relazione agli artt. 3, 53, 24, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, siano trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale, previa sospensione del giudizio e, all'esito, siano annullati gli opposti inviti di pagamento, con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio si e' costituita la Segreteria di questa Commissione Tributaria, in persona della Direttrice p.t., che ha contestato ogni avverso assunto deducendo: 1) in via pregiudiziale la inammissibilita' dell'impugnazione dell'opposto invito al pagamento, precisando che trattasi di provvedimento non indicato tra quelli previsti come impugnabili dall'art. 19 d.lgs 546/92, come ritenuto anche dalla CTP di Pisa (sent. n. 225 del 2013), trattandosi di atto che non contiene una pretesa tributaria e non produce effetti immediati nella sfera patrimoniale del contribuente;

2) relativamente alla eccepita incostituzionalita' dell'art. 1, comma 598 lett. a) della legge n. 147/2013, che con detta disposizione il legislatore, disponendo che nel processo tributario il contributo unificato per il ricorso collettivo o cumulativo deve essere rapportato alla somma dei contributi previsti per ciascuno degli atti imputati, ha posto fine ad una questione dibattuta in giurisprudenza. Precisa che il processo tributario differisce da quello civile poiche' mentre nel secondo e' la parte che con la sua domanda determina il valore della controversia, nel primo ogni...

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