n. 160 SENTENZA 6 giugno - 17 luglio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio), sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2017. Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza depositata il 24 maggio 2017, il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, secondo comma, lettera l), 117, terzo comma, e 118, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 31, 32 e 33 della legge della Regione Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1 (Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio). 1.1.- In particolare, l'art. 2 prevede, al primo comma, che «[...] l'intero territorio regionale e' classificato di bonifica e costituisce un unico comprensorio di bonifica, sul quale e' istituito un unico consorzio di bonifica denominato "Consorzio di Bonifica della Basilicata"». L'art. 31 dispone che, con l'entrata in vigore della medesima legge reg. n. 1 del 2017, «[...] il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con D.P.R. 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in liquidazione. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresi' e fino al 31 dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti organi dei Consorzi [...]». L'art. 32 disciplina la gestione transitoria delle attivita' consortili, stabilendo che fino al 31 dicembre 2017 i disciolti consorzi continuino a svolgere tutte le attivita' e funzioni statutarie. Infine, l'art. 33, al primo comma, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 subentra: a) in tutte le attivita' e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi;

  1. nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle specifiche opere spettanti all'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione Basilicata;

  2. nel diritto di proprieta' e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili gia' utilizzati o da utilizzarsi per fini istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel Comune di Potenza;

    l'inventario di detti immobili sara' redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal commissario liquidatore e sara' reso esecutivo con delibera dalla Giunta regionale che costituisce titolo per la trascrizione;

  3. nella proprieta' e disponibilita' di tutti i beni mobili strumentali anche registrati gia' in disponibilita' dei disciolti consorzi». Il secondo comma del medesimo art. 33 prevede, inoltre, che «Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 nei ruoli organici dei disciolti consorzi e' trasferito nei ruoli organici del nuovo Consorzio di bonifica [...]». 2.- Il TAR Basilicata e' chiamato a decidere in ordine al ricorso proposto dal Consorzio di miglioramento fondiario Valle d'Agri avverso alcuni atti applicativi della legge censurata, relativi alla nomina del commissario unico liquidatore e della consulta del nuovo consorzio di bonifica. 2.1.- Ad avviso del giudice a quo, le disposizioni censurate violerebbero in primo luogo l'art. 117, terzo comma, Cost., per il contrasto con i principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio, ed in particolare con il principio - desumibile dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) - della concorrenza dell'intervento pubblico e privato, la quale si manifesta nella compresenza di enti pubblici, come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario. 2.2.- Sarebbero, inoltre, violati gli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 18 Cost., poiche' sarebbe invasa la competenza legislativa esclusiva statale...

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