n. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2015 -

TRIBUNALE DI TREVISO Sezione penale Nel procedimento penale n. 925/14 R.G. Dib. a carico di M. F. n a Padova il 25 gennaio 1955 imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 10-ter d.lgs n. 74/2000. Il Giudice, dott. Francesco Sartorio ha emesso la seguente ordinanza . Con decreto del 3 febbraio 2014 il P.M. ha disposto la citazione a giudizio dell'imputato per rispondere del reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs 10 marzo 2000 n. 74, perche', nella sua veste di legale rappresentate della societa' C. F. s.r.l. in liquidazione, con sede in V. V., non versava nei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni annuali le imposte sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni relative agli anni 2010 e 2011 per l'ammontare complessivo, rispettivamente di euro 1.189.322,00 ed euro 510.904,00. All'udienza del 30 giugno 2014 il difensore, in virtu' della procura speciale agli atti, ha chiesto l'ammissione dell'imputato al patteggiamento. In particolare ha chiesto che, ritenuta la continuazione con i fatti gia' giudicati con decreto penale n. 1583/10 del Gip di Treviso e con sentenza n. 142/2013 del Tribunale di Treviso (relativi al mancato versamento dell'Iva da parte dell'imputato, sempre quale legale rappresentante della C. F. s.r.l., per gli anni 2008 e 2009), venisse applicata la pena finale di mesi 4 di reclusione, con conversione ex art. 53 legge 689/81 in euro 30.000,00 di multa. Il P.M. ha negato il consenso, rilevando l'inammissibilita' dell'istanza di patteggiamento ai sensi del comma 2-bis dell'art. 13 legge n. 74/2000 (non essendo intervenuto il pagamento del debito tributario). La difesa ha allora prospettato questione di illegittimita' costituzionale della norma richiamata dal P.M., depositando memoria ex art. 121 c.p.p. nella quale l'incostituzionalita' viene sostenuta con riferimento alla violazione degli artt. 3, 24, 102 e 104 della Costituzione. Sugli aspetti di incostituzionalita' prospettati dalla difesa si rimanda alla lettura della memoria. La questione appare anzitutto rilevante ai fini della definizione del presente giudizio. Infatti l'art. 13 comma 2-bis del d.lgs n. 74/2000, il quale prevede che possa essere presentata istanza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. solo quando ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 (e cioe' quando, prima dell'apertura del dibattimento, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi del delitto contestato siano stati estinti mediante pagamento, anche...

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