n. 16 SENTENZA 7 dicembre 2016- 24 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-ter, con tre ordinanze del 3 luglio, una del 7 luglio, cinque del 9 luglio, una del 23 giugno, tre del 24 giugno, due del 26 giugno, una del 30 giugno, due del 10 luglio, una del 20 luglio, una del 10 luglio, due del 24 giugno, una del 26 giugno, una del 10 luglio, tre del 20 luglio, una del 1° settembre, due del 3 luglio, una del 10 luglio, una del 20 luglio, una dell'8 luglio, due del 20 luglio, tre del 4 agosto, una del 20 luglio, cinque del 4 agosto, tre del 1° settembre, una del 24 giugno, una del 3 luglio, quattro del 4 agosto, una del 25 giugno e nove del 3 agosto 2015, rispettivamente iscritte ai nn. da 253 a 261, 265, da 266 a 274, da 279 a 287, da 293 a 302, da 309 a 317, da 324 a 329 del registro ordinanze 2015 ed ai nn. da 37 a 46 del registro ordinanze 2016, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, 49, 50, 51 e 52, prima serie speciale, dell'anno 2015 ed ai nn. 1 e 10, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione della Entec spa, della Apulia Renewable Energy srl, della Iniziative Solari srl, della Assorinnovabili ed altra, della Fima srl ed altre, della Alchimia Energy 3 srl ed altre, della San Vito srl, della O.T.T. Oceanic Transport Trailers spa, della Amber Turtle srl, del GSE-Gestore dei servizi energetici spa, nonche' quelli, fuori termine, della Ph20 energy srl ed altre e gli atti di intervento della Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 2016 e nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Valerio Onida per la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE), Valerio Onida e Barbara Randazzo per la Entec spa e per la Assorinnovabili ed altra, Maria Alessandra Sandulli per la Apulia Renewable Energy srl, Stefania Maria Piscitelli per la Iniziative Solari srl, Andrea Maffettone per la Fima srl ed altre, Francesco Saverio Marini per la Alchimia Energy 3 srl ed altre, per la O.T.T. Oceanic Transport Trailers spa e per la Amber Turtle srl, Germana Cassar per la San Vito srl, Carlo Malinconico per il GSE-Gestore dei servizi energetici spa e gli avvocati dello Stato Vincenzo Nunziata e Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di sessantatre giudizi amministrativi, di analogo contenuto - proposti da varie societa' e/o imprenditori individuali, titolari di uno o piu' impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kW e di altrettante convenzioni ventennali stipulate con il GSE-Gestore dei Servizi Energetici spa [da ora: GSE], i quali avevano chiesto l'annullamento di due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 e 17 ottobre 2014, rimodulativi, con effetti per loro pregiudizievoli, delle tariffe incentivanti previste nelle suddette convenzioni - l'adito Tribunale regionale amministrativo del Lazio, sezione III-ter, ha sollevato, con le (altrettante) ordinanze in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Detta norma, alla quale i decreti impugnati nei giudizi a quibus hanno dato applicazione (dal che, secondo il rimettente, la rilevanza della questione) - nella parte, appunto, in cui prevede che, a decorrere dal 2015, le tariffe relative all'energia prodotta dagli impianti suindicati siano rimodulate sulla base di tre prefissate opzioni, tutte peggiorative dei regimi anteriori regolati dalle convenzioni con il GSE, tra le quali l'operatore sarebbe stato, comunque, obbligato a scegliere, applicandosi, altrimenti, in via automatica, il terzo schema di rimodulazione (di cui alla lettera c) - viene denunciata per contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione, per lesione del principio dell'affidamento riposto su posizioni consolidate di vantaggio riconosciute da negozi «di diritto privato»;

con gli stessi artt. 3 e 41 Cost., sotto i profili ulteriori della irragionevolezza e della disparita' di trattamento tra operatori del settore;

con gli articoli 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1958, n. 848 e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, per sottrazione da parte dello Stato, di parte dei crediti spettanti ai ricorrenti produttori di energia da impianti fotovoltaici in virtu' delle convenzioni stipulate con il GSE;

e per violazione, da ultimo, dell'art. 77 Cost., in quanto adottata con decretazione d'urgenza, senza che ne ricorressero i presupposti giustificativi. 2.- In tre delle su riferite ordinanze di rimessione (iscritte nel Ruolo ordinanze ai nn. 254 e 255 del 2015;

37 del 2016), il suddetto TAR Lazio ha esteso l'impugnativa al precedente comma 2 dello stesso art. 26 del citato d.l. n. 91 del 2014. Quest'ultima disposizione - nella parte in cui interviene sulle modalita' di corresponsione delle tariffe incentivanti, prevedendo, «dal secondo semestre 2014», che il GSE le eroghi «con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione», con effettuazione del «conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo» - si porrebbe, a sua volta, in contrasto, secondo il rimettente, con gli artt. 3, 41 e 77 Cost., per profili analoghi di lesione del principio dell'affidamento, di irragionevolezza e di incidenza su rapporti in corso con illegittima fonte normativa. 3.- In quarantasei, dei sessantatre, giudizi di cui si e' detto, si sono ritualmente costituite le rispettive numerose parti ricorrenti dei processi principali, ciascuna delle quali ha svolto, tramite i propri difensori, diffuse e articolate argomentazioni adesive alla prospettazione del Tribunale amministrativo a quo. 3.1.- Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 37 del 2016, la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) ha depositato atto di intervento adesivo, che, con ordinanza di questa Corte resa in udienza, e' stato dichiarato inammissibile. 4.- In sette dei giudizi in esame (r.o. nn. 254, 256, 280, 281, 287, 324 del 2015 e 37 del 2016), si e' costituito anche il GSE, per eccepire la «inammissibilita' e infondatezza» della questione rispetto ad ognuno dei parametri evocati. Premessa l'efficacia ex nunc delle norme denunciate in coerenza ai principi applicabili in tema di rapporti di durata, detto Gestore ha posto poi l'accento sulla natura, comunque, accessoria delle convenzioni agli atti amministrativi di concessione degli incentivi, che resterebbero condizionati alle esigenze del pubblico interesse. Ha escluso, quindi, la configurabilita' di un sinallagma tra incentivi ed investimenti, evidenziando, altresi', la sussistenza dell'elemento della prevedibilita' del mutamento dell'incentivazione in base all'evoluzione della situazione precedente alla normativa vigente e alla convenzione quadro. Ha sottolineato, infine, come - per essere le risorse per il finanziamento dei suddetti incentivi a carico non gia' della fiscalita' generale, ma degli utenti dell'energia elettrica (attraverso la componente A3 della bolletta elettrica) - ragionevolmente il legislatore dal 2014, con il cosiddetto "intervento spalma incentivi obbligatorio", avrebbe dato prevalenza al contenimento degli oneri economici gravanti sui consumatori finali dell'energia (utenti domestici e imprese costituenti il tessuto produttivo nazionale) rispetto al mantenimento intatto dell'incentivazione delle fonti rinnovabili. 5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha depositato, a sua volta, atti di intervento (di sostanzialmente identico contenuto) nei giudizi relativi a tutte le ordinanze in epigrafe. In via pregiudiziale, la difesa dello Stato ha eccepito l'inammissibilita' della questione per suo difetto di incidentalita', in quanto sollevata nel contesto di una asserita lis ficta, e per la sua inidoneita' a surrogare un intervento riservato al potere discrezionale del legislatore. Nel merito, ha escluso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT