n. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, con sede ad Aosta - 11100 - piazza Deffeyes n. 1;

per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 21 febbraio 2018, dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017;

Premesse di fatto In data 23 dicembre 2017, sul n. 57 del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 23, intitolata «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020». In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 22 della legge - rubricato «Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16» dispone, al comma 1, che «L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente lege e in scadenza nell'anno 2018, e' prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validita' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge». Tale disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' eccede le competenze regionali, violando lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta - approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed invade quelle statali, violando l'art. 117, commi 3 e 2, lettera D Cost. nonche' gli art. 3 e 97 della Carta fondamentale. Tale norma viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. - affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Come s'e' detto in premessa, l'art. 22 della legge 22 dicembre 2017, n. 23 - recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il biennio 2018/2020» - proroga di ulteriori dodici mesi, a decorrere rida data di rispettiva scadenza, la validita' delle vigenti. graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e in scadenza nel 2018. Piu' precisamente, il comma 1 della citata disposizione - rubricata «Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16» - stabilisce che «L'efficacia delle graduatotie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del...

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