n. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2016 -

Ricorso nell'interesse della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, a cio' autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 23 febbraio 2016, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Marcello Cecchetti (pec: marcellocecchetti@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Barberini n. 12, come da mandato a margine del presente atto;

Contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 108 e 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)], pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, 30 dicembre 2015, n. 302, per violazione degli articoli 3, primo e secondo comma, 11, 117, primo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione. I. - In relazione al comma 108 I.1. - Premessa L'art. 1 della legge n. 208 del 2015, nei commi da 98 a 107, istituisce e disciplina un credito di imposta in favore delle imprese che «effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi» (comma 98). Il successivo comma 108 disciplina invece le modalita' di copertura della relativa spesa. Tale disposizione, al riguardo, stima gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 «in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019», e prevede che ai medesimi si faccia fronte «per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita' 2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo». La medesima disposizione prevede inoltre, conseguentemente, che «le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato». Infine, il comma 108 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, negli ultimi due periodi, dispone quanto segue: «Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa». Con il presente atto la Regione Puglia intende impugnare l'ultimo periodo del citato comma 108, in ragione - come si dira' a breve - dei suoi effetti sostanzialmente retroattivi, i quali incidono negativamente sull'autonomia regionale costituzionalmente garantita sotto due distinti profili: quello del principio del legittimo affidamento, con conseguente violazione dell'art. 3 primo comma, Costituzione (ma anche degli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione, dato che tale principio e' fatto proprio da una consolidata giurisprudenza comunitaria), violazione che ridonda - per i motivi che piu' avanti si esporranno - nella sicura lesione delle sfere di autonomia che gli articoli 119, primo comma, 118, primo comma, e 117, terzo e quarto comma, Costituzione riconoscono alla Regione (cfr., infra, par. I.2.);

quello dell'autonomia finanziaria regionale, dal quale deriva la violazione dell'art. 119, primo e quarto comma, Costituzione, nonche' - per le ragioni che si esplicheranno in seguito - anche degli articoli 3, primo e secondo comma, e 97, secondo comma Costituzione (cfr., infra, par. I.3). I.2 - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 108, ultimo periodo, della legge n. 208 del 2015, per violazione degli articoli 3, primo comma, 11, 117, primo comma, Costituzione, e del principio del legittimo affidamento, dalla quale discende altresi' la sicura compressione dell'autonomia finanziaria della Regione riconosciuta dall'art. 119, primo comma, Costituzione, nonche' dell'autonomia amministrativa della Regione garantita dall'art. 118, primo comma, Costituzione, in materie di competenza legislativa concorrente e residuale regionale ex art. 117, terzo e quarto comma, Costituzione. Il comma 108 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede due differenti meccanismi di finanziamento dei nuovi oneri derivanti dalle previsioni contenute nei precedenti commi da 98 a 107. Il primo di tali meccanismi e' imperniato sulla destinazione a tal fine delle «risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale "Imprese e Competitivita' 2014/2020" e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2010 delle regioni in cui si applica l'incentivo;

in particolare, le risorse da reperire ad opera delle amministrazioni titolari dei predetti programmi dovranno consistere negli «importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato». Il secondo meccanismo, invece, da utilizzare nelle more dell'individuazione delle risorse secondo le modalita' stabilite dal primo, prevede anticipazioni a gravare sul fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con il successivo reintegro delle stesse, a garantire il carattere rotativo del fondo, «a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa». Tale ultima disposizione, dunque, prevede lo storno, al fine sopra indicato, degli accrediti che seguono la rendicontazione delle spese gia' sostenute dalle Regioni titolari dei Programmi sopra menzionati. E cio' sia con riferimento alle somme che dovranno essere erogate dall'Unione europea a beneficio dello Stato e destinate alle predette Regioni, sia con riferimento alla quota di cofinanziamento statale dei medesimi Programmi. Pare opportuno precisare, al riguardo, che i rimborsi comunitari e statali inerenti i Programmi di spesa avvengono successivamente alla effettuazione della spesa da parte della Regione, in base a singoli progetti che prevedono la realizzazione di specifici interventi da parte di quest'ultima a fronte del diritto della medesima, a seguito della rendicontazione delle spese effettuate, a percepire il rimborso sia a valere sui fondi trasferiti, con tale specifica finalita', dall'UE allo Stato, sia su quelli appositamente predisposti da quest'ultimo a titolo di cofinanziamento dei Programmi europei. Da quanto appena esposto si evince con chiarezza che la disposizione che qui si contesta incide profondamente, con effetti sostanzialmente retroattivi, su un quadro giuridico consolidato che regola rapporti gia' in essere, e sul quale le amministrazioni regionali coinvolte avevano legittimamente fatto affidamento. Proprio questo e' il profilo di criticita' piu' significativo della norma in esame, poiche', come e' noto, questa Ecc.ma Corte ha piu' volte affermato «che in materia non penale la legittimita' di leggi retroattive e' condizionata dal rispetto di altri principi costituzionali e, in particolare, di quello della tutela del ragionevole, e quindi legittimo, affidamento (ex plurimis, sentenze n. 446 del 2002 e n. 234 del 2007)» (sent. n. 364 del 2007, par. 4 del Considerato in diritto). La violazione del principio del legittimo affidamento si verifica, in particolare, in danno dell'Amministrazione regionale odierna ricorrente con riferimento alla concessione gia' statuita delle risorse finanziarie comunitarie e statali di cui al Programma Operativo Puglia 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea (Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015). La gravita' e definitivita' del pregiudizio, e la corrispondente lesione del legittimo affidamento, basterebbero da sole per evidenziare la irragionevolezza della previsione qui contestata e dunque la conseguente violazione dell'art. 3, primo comma, Costituzione. A cio' si aggiunga che a fondare la...

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