n. 158 SENTENZA 24 giugno - 15 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29.7.2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17.12.1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), nonche', specificamente, dell'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9-11 giugno 2014, depositato in cancelleria il 17 giugno 2014 ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014. Udito nell'udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 9-11 giugno, depositato il 17 giugno 2014 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n. 23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni"), per violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento agli artt. 121, 122 e 123 della Costituzione, nonche' in via subordinata l'art. 1, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, per violazione degli artt. 75 e 117, secondo comma, lettere e), l) ed s), Cost. 1.1.- Quanto all'impugnazione della legge regionale nella sua interezza, il ricorrente osserva che, essendo il mandato elettivo del Consiglio della Regione Abruzzo pervenuto alla sua naturale scadenza il 15 dicembre 2013 e recando la legge impugnata la data 27 marzo 2014 (con pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione 9 aprile 2014), troverebbe applicazione l'art. 86, comma 3, dello Statuto regionale, secondo cui «nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalita' disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessita';

  1. le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili [...]». Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento legislativo in esame non emergerebbe (ne' sarebbe stato evidenziato, ad esempio nei lavori preparatori) alcuno dei presupposti riguardanti una sua supposta natura di indifferibilita' ed urgenza o di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravita', tali da non consentirne un rinvio, a pena di un grave danno alla collettivita' regionale o al funzionamento dell'ente, che soli ne giustificherebbero l'adozione da parte dell'organo legislativo in prorogatio. 1.2.- A prescindere da tale assorbente ragione, il Governo lamenta inoltre l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 15 del 2014 limitatamente alla disposizione contenuta nell'art. l, comma l, lettera b), sotto diversi profili. In primo luogo, la Regione, dettando norme sulla gestione delle infrastrutture idriche e sulla determinazione delle tariffe per gli utenti del servizio idrico integrato, avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s) Cost. Inoltre, l'articolo impugnato, rinviando con effetto legificante ai criteri tariffari previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato), tra i quali vi e' la remunerazione del capitale, avrebbe reintrodotto di fatto tale componente tariffaria, espunta dal referendum del giugno 2011, il cui esito e' stato proclamato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito), in palese violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volonta' popolare, desumibile dall'art. 75 Cost. Da ultimo, nel prevedere che le infrastrutture idriche, fognarie, e gli impianti di depurazione restino di proprieta' dell'ARAP (Agenzia regionale delle aree produttive, istituita dalla legge regionale Abruzzo 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) e che questa «provved[a] alla relativa gestione», la disposizione violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «tutela della...

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