n. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 luglio 2017 -

LA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA composta dai signori: avv. Antonio Leone - componente eletto dal Parlamento che presiede in sostituzione del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura - Presidente;

avv. Paola Balducci - componente eletto dal Parlamento - relatore;

dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio - magistrato di legittimita' - relatore;

dott. Lorenzo Pontecorvo - magistrato di merito - relatore;

dott. Nicola Clivio - magistrato di merito - componente;

dott. Luca Palamara - magistrato di merito - componente. Ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente ordinanza nel procedimento disciplinare n. 162/2014 R.G. nei confronti del dott. F. E. (nato a ... il ...) giudice presso il Tribunale di Torino, incolpato: A) dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma l, lett. e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', al di fuori dell'esercizio delle funzioni di magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, a partire dal marzo 2009 - epoca del suo trasferimento presso tale ufficio - e fino al 30 novembre 2011, otteneva agevolazioni da C. C., sottoposto dalla stessa Procura della Repubblica a procedimento penale per il reato di associazione per delinquere, conclusosi con sentenza di condanna, divenuta definitiva, della Corte d'appello di Milano del 20 aprile 2012. Il C. infatti, nel menzionato arco temporale, concedeva al dott. E. l'uso gratuito dell'attico ammobiliato sito in Milano, via ... n. ..., per cui la locataria societa' D. C. s.r.l. - riconducibile allo stesso C. - corrispondeva il canone annuo di complessivi €

32.000,00;

  1. dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), avendo la societa' D. C. s.r.l. formulato disdetta dal contratto di locazione del menzionato attico con effetto dal 30 novembre 2011, usava la qualita' di magistrato e le funzioni esercitate presso la Procura di Milano, per continuare ad abitare gratuitamente l'immobile. Il dott. E., infatti, promettendogli la presentazione di persone influenti e capaci di propiziargli occasioni di «business», induceva C. F. - tramite la societa' F. M. s.r.l. al medesimo riconducibile - a subentrare nel contratto di locazione dell'attico che abitava, cosi' da potervi permanere gratuitamente (dal 1° dicembre 2011) fino al 3l dicembre 2013, allorquando, per disdetta datane dalla societa' locataria, il contratto cessava di avere effetto;

    C, C1, C2, D, D1 (sospesi ai sensi dell'art. 15, comma 8, lett. a) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109);

  2. dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 lett. d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', nell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), poneva in essere una grave scorrettezza nei confronti del collega di ufficio dott. M. A. e di altri magistrati non identificati, in quanto, avendo ricevuto da C. F. prestiti infruttiferi per almeno euro 5.000,00 (condotta oggetto del predetto capo D.1), tacendo la situazione debitoria e l'intenzione di ricompensarlo dei favori economici ottenuti, presentava loro il C., chiedendo in favore di quest'ultimo l'affidamento di incarichi di consulenza;

    inoltre, quanto al dott. A., reiterava insistentemente la richiesta e prospettava al collega la spartizione dei futuri compensi da liquidare al professionista, condotta quest'ultima che, pur se tenuta con modalita' scherzose, era comunque idonea ad offenderne la dignita' del magistrato;

  3. dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), usava la qualita' di magistrato e le funzioni esercitate presso la Procura di Milano, onde conseguire l'ingiusto vantaggio del prestito per complessivi settemila euro che - in piu' riprese - otteneva da M. M. senza interessi, garanzie e ricognizione per iscritto, oltre che con facolta' di determinazione unilaterale del termine di restituzione;

  4. dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perche', al di fuori dell'esercizio delle funzioni di cui al capo A), usava la qualita' di magistrato e le funzioni esercitate presso la Procura di Milano, al fine di conseguire l'ingiusto vantaggio del prestito di cinquemila euro che otteneva da P. T. senza interessi, garanzie e ricognizione per iscritto, nonche' con facolta' di determinazione unilaterale del termine di restituzione;

  5. stralciato al n. 39/16 D con successiva richiesta di non luogo a procedere;

  6. dell'illecito disciplinare di cui all'art. 2 lett. d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver posto in essere una grave scorrettezza nei confronti del collega della Procura di Milano, M. A., in quanto - appreso di essere sottoposto ad indagini presso la...

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