n. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 2015 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio penale dibattimentale monocratico Insediato in persona del magistrato Giovanni Muscogiuri in funzione di giudice della cognizione in primo grado nel procedimento penale iscritto al R.G. n. 16/2014/170 nei confronti dell'imputato Z. M. sulla base della imputazione di fatti di reato di cui agli artt. 110, 112 n. 4), 624 e 625 nn. 2), 5) e 7) c.p.;

Visti gli atti relativi alla procedura di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato incardinata come in atti ai sensi degli artt. 464-bis ss. c.p.p., adesso pervenuta allo stadio della pronuncia della ordinanza prevista dall'art. 464-quater comma 1 c.p.p. in funzione decisoria sul merito della istanza di messa alla prova;

All'udienza in data 06.03.2015, in sede di trattazione della relativa procedura camerale nel contraddittorio delle parti, ha pronunciato d'ufficio la seguente Ordinanza I. - Gli artt. 3 ss. della legge n. 67/2014 entrata in vigore in data 07.05.2014 hanno introdotto nell'ordinamento penale il procedimento speciale di cui agli artt. 464-bis ss, c.p.p., applicabile in funzione alternativa al rito ordinario di cognizione strumentalmente alla formazione giudiziale della causa estintiva del reato della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato prevista dall'art. 168-bis ss. c.p. (fattispecie sostanziale estintiva della punibilita' in astratto, quale soggezione del reo alla pena comminata dalla legge in via generale ed astratta ovvero all'esercizio dell'azione penale esprimente la pretesa statuale). Il nuovo procedimento speciale, applicabile ai reati indicati dall'art. 168-bis comma 1 c.p. indipendentemente dal rito di cognizione rispettivamente loro proprio (rito collegiale, rito di cognizione monocratica previa udienza preliminare, rito di cognizione monocratica su citazione diretta del pubblico ministero), tuttavia contempla in effetti almeno tre schemi procedurali, progressivamente differenziati sul piano strutturale a seconda della fase del procedimento penale (indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio di cognizione) in cui risultino incardinati. La prima fattispecie procedimentale, conseguente ad iniziativa formalizzata prima dell'esercizio dell'azione penale (art. 464-ter c.p.p.), e' configurata secondo uno schema negoziale processuale bilaterale, e' applicabile indipendentemente dal rito di cognizione ordinaria ed e' destinata alla trattazione da parte del giudice per le indagini preliminari allo stato degli atti del fascicolo del pubblico ministero;

la seconda fattispecie, conseguente ad iniziativa formalizzata nell'udienza preliminare, e' configurata secondo uno schema negoziale processuale unilaterale, e' applicabile nei procedimenti di rito collegiale e di rito monocratico a citazione indiretta ed e' destinata alla trattazione da parte del giudice dell'udienza preliminare allo stato degli atti del fascicolo del pubblico ministero;

mentre la terza fattispecie, conseguente ad iniziativa proposta (a norma dell'art. 464-bis comma 2 c.p.p.) oppure reiterata (a norma dell'art. 464-quater comma 9 c.p.p.) nello stadio introduttivo del giudizio ordinario di cognizione, e' configurata anch'essa secondo uno schema negoziale processuale unilaterale, e' applicabile soltanto nei procedimenti di rito monocratico a citazione diretta ed e' destinata alla trattazione da parte del giudice dibattimentale allo stato degli atti del fascicolo per il dibattimento. In considerazione della concreta vicenda processuale in trattazione nel processo a quo, l'incidente di costituzionalita' sollevato in questa sede concerne la terza fattispecie di messa alla prova, applicabile nello stadio della trattazione delle questioni preliminari al giudizio dibattimentale di cognizione monocratica su citazione diretta. II. - Secondo la relativa disciplina normativa, la scansione del procedimento speciale in esame possiede struttura trifasica, articolandosi in tre segmenti distinti ed eterogenei. II.1 - La fase amministrativa preliminare del procedimento speciale di messa alla prova e' radicata allorquando, ai sensi dell'art. 141 comma 2 disp. att. c.p.p. "l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinche' predisponga un programma di trattamento" ed all'uopo "deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonche' le osservazioni e le proposte che ritenga di fare". Di seguito, ai sensi dell'art. 141 comma 3 disp. att. c.p.p., l'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente compie una attivita' istruttoria che si articola: nello svolgimento di una "indagine socio-familiare" il cui esito e' riversato nella relazione tecnica (contenente gli accertamenti e le considerazioni sviluppate dall'ufficio a sostegno del programma di trattamento conseguentemente elaborato) con cui "riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di' svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio";

nella elaborazione, all'esito della suddetta indagine socio-familiare, di un "programma di trattamento" che ai sensi dell'art. 464-bis comma 4 c.p.p. prevede "A) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;

  1. le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;

  1. le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";

nella acquisizione, in ordine al programma di trattamento come sopra elaborato, del consenso dell'imputato e del soggetto destinatario delle prestazioni ivi contemplate;

nella trasmissione al giudice procedente della documentazione relativa alla istruttoria amministrativa espletata (relazione di indagine socio-familiare, programma di trattamento, atti di consenso dei soggetti coinvolti nella esecuzione del programma). II.2. - La susseguente fase di cognizione giurisdizionale camerale del procedimento speciale viene instaurata ai sensi dell'art. 464-bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p. allorquando l'imputato, entro il termine decadenziale rapportato alla pronuncia della dichiarazione di apertura del dibattimento, formalizza la istanza di messa alla prova dinanzi alla autorita' giudiziaria procedente al giudizio ordinario, allegando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio locale di esecuzione penale esterna ai sensi dell'art. 141 comma 3 disp. att. c.p.p. (oppure allegando, onde evitare di incorrere nella inammissibilita' dell'istanza e nella decadenza consequenziale all'apertura del dibattimento, la prova della incolpevole causa impeditiva di tale produzione). Ai sensi dell'art. 464-quater comma 1, periodo 2 c.p.p., alla iniziativa di parte imputata ritualmente formulata (mediante presentazione di istanza che non debba essere dichiarata inammissibile per difetto di taluno dei presupposti e requisiti previsti dall'art. 464-bis commi 1, 2, 3 e 4 c.p.p.) consegue l'attivazione di una procedura giurisdizionale di cognizione penale camerale a contraddittorio necessario allargato nel corso della quale: ai sensi dell'art. 464-quater comma 2 c.p.p., il giudice puo' emettere l'eventuale provvedimento di convocazione con cui (come previsto dall'art. 446 comma 5 c.p.p. nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti) dispone la comparizione dell'imputato per verificare la volontarieta' della richiesta di messa alla prova;

ai sensi dell'art. 464-bis comma 5 c.p.p., il giudice puo' emettere gli eventuali provvedimenti istruttori con cui (come previsto dall'art. 422 c.p.p. nella procedura camerale dell'udienza preliminare nonche' dall'art. 666 comma 5 c.p.p. nella procedura camerale per incidente di esecuzione) acquisisce "tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato", informazioni le quali "devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato";

ai sensi dell'art. 464-quater comma 1 c.p.p., il giudice deve emettere l'eventuale provvedimento di rinvio della trattazione ad ulteriore udienza occorrente per l'integrazione del contraddittorio in confronto della persona offesa dal reato non comparsa che altrimenti, ai sensi dell'art. 464-quater comma 7 c.p.p., avrebbe prerogativa di impugnare per cassazione ogni consequenziale provvedimento sull'istanza di messa alla prova;

ai sensi dell'art. 464-quater comma 1 c.p.p., il giudice - una volta perfezionato il contraddittorio di tutte le parti e della persona offesa dal reato, ed assunte le eventuali informazioni integrative necessarie - da' corso alla discussione camerale sul merito della istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato;

ai sensi dell'art. 464-quater comma 3 e 4 c.p.p., il giudice pronuncia la ordinanza che decide in via definitiva o interlocutoria sul merito della istanza di messa alla prova. II.3 - In particolare, il provvedimento giurisdizionale di cognizione sul merito della istanza di messa alla prova e' pronunciato allo stato degli atti del fascicolo per il dibattimento quale esso si trova nello stadio introduttivo del giudizio (antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento) in cui la procedura deve essere attivata a pena di decadenza: fascicolo percio' originariamente composto soltanto dal decreto di rinvio a giudizio e...

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