n. 156 SENTENZA 12 maggio - 15 luglio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), promossi dalle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione siciliana, con ricorsi notificati il 19-22 e 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 25 febbraio, il 5 e l'8 marzo 2013, rispettivamente iscritti ai nn. 24, 32 e 43 del registro ricorsi 2013. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Marina Valli per la Regione siciliana nonche' l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato, a mezzo servizio postale, in data 19-22 febbraio 2013 e depositato il successivo 25 febbraio (reg. ric. n. 24 del 2013), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013) per violazione degli artt. 3, comma 1, lettera f), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), degli artt. 117, terzo comma, 119, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), degli articoli da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonche' del principio consensualistico che deve presiedere, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. La ricorrente sostiene che, con gli impugnati commi 454 e 456, il legislatore ha rideterminato unilateralmente gli obiettivi del concorso valdostano alla manovra finanziaria prevedendo che la "rimodulazione" da parte dello Stato del patto di stabilita' operi anche nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con cio' si originerebbe una violazione degli artt. 3, comma 1, lettera f), ("finanze regionali e comunali") e 12 dello statuto speciale, letti anche alla luce degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e della legge, n. 690 del 1981 (articoli da 2 a 7, che fissano le quote di tributi erariali spettanti alla Regione autonoma), nonche' del principio consensualistico nei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. In particolare, tale principio consensualistico sarebbe violato dalle disposizioni in oggetto che "svuotano" del tutto i contenuti del previsto accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, consentendo allo Stato di rimodulare i meccanismi del patto anche in assenza della conclusione dell'accordo. 1.1.- Con memoria depositata in data 2 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito in giudizio chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso siano dichiarate non fondate. Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che, nel caso di specie, non sussista alcuna violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria, in quanto non verrebbe in alcun modo pregiudicata la procedura volta a salvaguardare la speciale autonomia finanziaria di cui godono le Regioni a statuto speciale. Queste ultime, infatti, concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obiettivi in termini di patto di stabilita' interno loro assegnati. La previsione di cui al comma 456, troverebbe, invece, applicazione unicamente nell'eventualita' in cui non si riesca a raggiungere il predetto accordo e soltanto in via provvisoria, fino alla conclusione dell'accordo, che puo' intervenire anche successivamente (sentenza n. 82 del 2007). La difesa erariale sottolinea come per il 2012 si sia registrato un significativo ritardo nella definizione degli accordi con le autonomie speciali previsti dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), propedeutici all'applicazione del patto di stabilita' interno. La clausola di salvaguardia previgente, che disponeva l'applicazione delle regole previste per le Regioni a statuto ordinario, sarebbe risultata poco efficace, considerata la diversita' strutturale di tali ultime regole rispetto a quelle delle autonomie speciali. Le norme impugnate si porrebbero l'obiettivo di ovviare a tale problematica e di evitare il rischio di non conseguire gli effetti positivi sull'indebitamento netto previsti a legislazione vigente. 2.- Con ricorso notificato in data 27 febbraio 2013 e depositato il successivo 5 marzo (reg. ric. n. 32 del 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, commi 454, 456, 457 e 459, della legge n. 228 del 2012, per violazione degli artt. 4, numero 1-bis), 48, 51, 54, 63, quinto comma, e 65, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) - anche in riferimento all'art. 1, commi 154 e 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2011) -, dell'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), degli artt. 3 e 119 Cost. nonche' del "principio dell'accordo" in materia finanziaria e del principio di leale collaborazione. La ricorrente premette che alcune disposizioni impugnate sono destinate ad applicarsi ad essa, in quanto includono espressamente la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia tra i propri destinatari. In altri casi, l'intenzione del legislatore di riferire le discipline contestate alla ricorrente non sarebbe certa e, anzi, sarebbe possibile intenderle nel senso che queste ultime non si applichino ad essa. La ricorrente riporta, al riguardo, il contenuto della clausola di salvaguardia di cui al comma 554 dell'art. 1: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Ad avviso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, tale clausola dovrebbe essere intesa nel senso di un rinvio al meccanismo generale delle norme di attuazione previsto dagli statuti speciali nonche' ad eventuali meccanismi differenziati previsti dalle stesse norme di attuazione per specifici ambiti. La ricorrente ritiene che ne' la particolare formulazione della clausola (con l'assegnazione alle stesse Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di un compito attuativo), ne' il contenuto delle singole disposizioni impugnate consentano di escluderne l'applicabilita' - sia pure indirettamente - anche alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La stessa osserva che, qualora si dovesse condividere che il comma 554 dell'art. 1 escluda l'applicabilita' delle norme impugnate nella Regione ricorrente senza porre per il futuro vincoli di contenuto alle norme di attuazione dello statuto, le ragioni di doglianza verrebbero meno in relazione a tutte le disposizioni che non si riferiscono espressamente ne' alle Regioni speciali ne', in particolare, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sospetta l'illegittimita' costituzionale dei commi 454 e 456 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, in riferimento all'art. 48 della legge cost. n. 1 del 1963 - anche in relazione all'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010 -, all'art. 119 Cost., sotto il profilo dell'autonomia finanziaria regionale, all'art. 119, quarto comma, Cost., sotto il profilo del principio della corrispondenza tra funzioni regionali e risorse, all'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nonche' al principio di leale collaborazione codificato nell'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010 e negli artt. 63, comma 5, e 65 del richiamato statuto speciale. Dopo avere riportato il contenuto dei citati commi 454 e 456 dell'art. 1, la ricorrente precisa, in primo luogo, che il comma 454 prevede in teoria l'accordo tra la Regione autonoma e il Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento al patto di stabilita', ma, in realta', dispone unilateralmente che «il saldo programmatico e' determinato riducendo il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011» degli importi previsti da alcune leggi;

in secondo luogo, che il comma 456 conferma il carattere illusorio della determinazione concordata del patto, in quanto rende facoltativo l'accordo. Ad avviso della ricorrente, i commi 454 e 456 violano, in primo luogo, l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, norma adottata sulla base di un accordo tra Stato e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che codifica, in relazione al patto di stabilita', il principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali (vengono richiamate le sentenze n. 133 del 2010;

n. 82 del 2007;

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