n. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2017 -

CONSIGLIO DI STATO Sezione Prima Adunanza di Sezione dell'8 novembre 2017. Numero affare 01480/2016. Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Nicandro Cavagliotti, nato a Treviso il 2 dicembre 1943 e residente a Sondrio, per l'annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Sondrio 28 novembre 2014 n. 81, d'approvazione di variante del piano di governo del territorio. La Sezione, Vista la relazione 9 giugno 2017 prot. n. 103, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informatici e statistici - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, notificato al Comune di Sondrio l'8 maggio 2015;

viste le controdeduzioni del Comune di Sondrio;

visto il proprio parere istruttorio reso nell'adunanza del 7 dicembre 2016;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo. Premesso: Il Comune di Sondrio, gia' dotato del piano di governo del territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale 6 giugno 2011, n. 40, con deliberazione della giunta comunale del 29 settembre 2013 ha attivato un procedimento di variante del medesimo piano, comunicandolo alla cittadinanza. In merito sono state avanzate proposte da parte di alcuni cittadini. L'ente territoriale ha introdotto, inoltre, modifiche alle norme tecniche d'attuazione, alcune delle quali su suggerimento dell'ufficio tecnico comunale. Fra le modifiche della normativa, in particolare, una riguarda la disciplina delle distanze tra fabbricati «Distanza minima tra edifici», come dettata dall'art. 3 «Definizioni urbanistiche ed edilizie», dell'elaborato «Definizioni e disposizioni generali del Piano di governo del territorio». Nella formulazione originaria, essa stabiliva che «Nelle aree comprese in ambiti di trasformazione e nelle aree comprese in ambiti del territorio consolidate (Piano delle Regole) la distanza minima tra edifici deve essere pari all'altezza dell'edificio piu' alto e comunque non inferiore a m 10, fatta eccezione per gli edifici nelle aree comprese in ambiti del territorio urbanizzato di antica formazione per i quali la distanza minima tra edifici non puo' essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale». A seguito della variante approvata, il testo della disposizione e' stato cosi riformulato: «Nelle aree comprese in ambiti di trasformazione e in ambiti del territorio consolidate (Piano delle Regole) la distanza minima tra edifici deve essere non inferiore a m 10, fatta eccezione per gli edifici compresi nei tessuti edificati di antica formazione (Taf) per i quali la distanza minima tra edifici non puo' essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Limitatamente alle aree comprese in ambiti di trasformazione, la distanza minima deve inoltre essere pari o superiore all'altezza dell'edificio piu' alto». Per effetto della variazione e' stata sottratta all'applicazione della disciplina piu' restrittiva (quella che impone una distanza minima pari all'altezza dell'edificio piu' alto), le aree di nuova edificazione comprese all'interno di un ambito territoriale che, secondo la disciplina dettata dalla legge regionale della Lombardia 11 maggio 2005, n. 12 viene definito «il tessuto urbano consolidato». In particolare, la riformulata disposizione e' riferita agli ambiti territoriali previsti e disciplinati dagli articoli 18 e 19 delle norme di attuazione del piano delle regole. Con l'art. 18 vengono definiti alcuni ambiti di espansione edificatoria che, pur compresi nel perimetro territoriale disegnato al fine d'individuare il cosiddetto «tessuto urbano consolidato», e definiti «tessuti di completamento», costituiscono vere e proprie aree di espansione edificatoria, dato che ai sensi del comma 1 del predetto art. 18 «Gli ambiti cosi' classificati sono rappresentati da parti prevalentemente non edificate, intercluse all'interno del tessuto consolidate di fondovalle o di versante o ai suoi margini. La loro individuazione sul territorio consente di affermare che si tratta di ambiti privi di edificazione, da assoggettare per la prima volta a processo urbanizzativo ed edificatorio. Tale risulta la condizione dell'ambito n. 15, adiacente alla proprieta' del ricorrente, individuato dall'art. 19, quale ambito assoggettato a piano attuativo obbligatorio. Tale ambito conferma una previsione gia' presente nel previgente piano regolatore generale approvato negli anni '90, laddove era individuata come zona «RT n. 17», assoggettata a piano attuativo obbligatorio, coinvolgente il medesimo ambito territoriale, assolutamente privo di edificazione e destinato a nuovi insediamenti residenziali, ubicato ai margini estremi dell'aggregato urbano edificato, lungo la strada che introduce alla Valmalenco, caratterizzata da una elevata acclivita'. Il citato ambito...

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