n. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2015 -

TRIBUNALE DI COMO Sezione Civile Il giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, nella causa R.G.L. 1147/2013, Tra Francesco Tortora e Coco's S.r.l. Unipersonale (Avv. Minella) Ricorrente E Direzione Territoriale del Lavoro di Como (funzionari delegati dott. Barbaro, Blumetti, Bonacci) Resistente A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 marzo 2015, letti gli atti e documenti di causa, Ha pronunciato la seguente Ordinanza ex art. 23, legge n. 87/1953 Con ricorso depositato il 16 settembre 2013, Francesco Tortora (in qualita' di obbligato principale) e Coco's S.r.l. Unipersonale (in qualita' di obbligato solidale) hanno proposto opposizione ex art. 6, decreto legislativo n. 150/2011, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 82/2013, con quale la Direzione territoriale del lavoro (di seguito: DTL) di Como ha irrogato una serie di sanzioni amministrative, tra cui la c.d. maxi sanzione per il lavoro nero prevista dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, nella misura complessiva di €

10.540,00, in relazione all'impiego irregolare di quattro lavoratrici (sig. Zennaro, Centi, Soldano, El Kotaichi), per 24 giornate lavorative. L'opponente ha allegato l'illegittimita' dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione;

per carenza di istruttoria nel procedimento amministrativo;

per mancata allegazione delle dichiarazioni dei lavoratori al verbale di accertamento;

per emissione dell'ordinanza in pendenza di un ricorso al Comitato regionale;

per mancata audizione del sig. Tortora;

per mancata comunicazione di avvio del procedimento;

per mancata tempestiva contestazione della violazione al trasgressore. L'opponente ha altresi' contestato le risultanze dell'accertamento ispettivo, evidenziando l'autenticita' del rapporto di apprendistato con la lavoratrice El Kotaichi e deducendo che con le lavoratrici Zennaro, Centi e Soldano era stato instaurato un contratto di prestazioni di lavoro accessorio ex art. 70 lett. e) decreto legislativo n. 276/2003. Quanto al regime sanzionatorio, l'opponente ha eccepito l'inapplicabilita' della c.d. maxi sanzione per il lavoro nero di cui all'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002, come modificato dall'art. 36-bis comma 7, legge n. 248/2006, deducendo che le lavoratrici erano state regolarmente impiegate e che pertanto non sussisteva alcuna volonta' di occultare i rapporti di lavoro;

che era illegittima la duplicazione della sanzione per la lavoratrice Zennaro, che la sanzione applicata era stata abrogata dall'art. 4, legge n. 183/2010 e che, in virtu' della nuova normativa, ricorreva l'ipotesi scriminante di cui comma 4 del novellato art. 3 D.L. n. 12/2002;

in ogni caso la sanzione avrebbe dovuto essere calcolata in applicazione dei principi di cumulo di cui all'art. 8, legge n. 689/81. L'opponente ha infine chiesto l'applicazione delle sanzioni nella misura minima considerato l'atteggiamento collaborativo. L'opponente ha pertanto chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata o in subordine, la riduzione delle sanzioni. Si e' costituita in giudizio la DTL, opponendosi dall'istanza di sospensione del giudizio e contestando quanto ex adverso dedotto in quanto infondato in fatto e in diritto. All'esito dell'istruttoria, il giudice, rilevato che, come dedotto dalla parte ricorrente, la disciplina della c.d. maxi sanzione per il lavoro nero di cui all'art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 era stata riformata in senso favorevole dall'art. 4, comma 1, lettera a) legge n. 183/2010, ha prospettato alle parti, ex art. 101 comma 2 c.p.c., la questione dell'applicabilita' alla fattispecie, in astratto, del piu' mite regime sanzionatorio di cui alla legge n. 183/2010 (in particolare, del trattamento sanzionatorio affievolito di cui all'art. 3 comma 3 secondo periodo D.L. n. 12/2002);

della natura «penale», ai sensi degli artt. 6 e 7 CEDU, cosi' come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle sentenze Menarini c. Italia (27 settembre 2011, ric. 43509/08) e Grande Stevens c. Italia (4 marzo 2014, ric. 18640/10), della c.d. maxi sanzione per il lavoro nero;

del possibile contrasto con l'art. 7 CEDU, cosi' come interpretato nella sentenza Scoppola c. Italia (17 settembre 2009 ric. 10249/2003), dell'art. 1, legge n. 689/81, nella parte in cui non prevede, come invece dispone l'art. 2 comma 4 c.p., l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio piu' mite. Nelle note difensive presentate nel termine impartito, la parte opponente ha sostenuto l'applicabilita' alla fattispecie di causa del trattamento sanzionatorio piu' mite previsto dall'art. 3 commi 3 e 4 D.L. n. 12/2002, come novellato dalla legge n. 183/2010 e ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lett. a) D.L. 223/2006, conv. in legge n. 248/2006, nella parte in cui stabiliva che l'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi per i lavoratori assunti in nero non potesse essere inferiore €

3000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Nelle proprie note difensive, la DTL ha ritenuto che la questione sollevata dal giudicante fosse ultra petita, in quanto in ricorso la parte opponente aveva domandato l'applicazione del comma 4 dell'art. 3 D.L. n. 12/2002, cosi' come introdotto dalla legge n. 183/2010 (elisione totale della sanzione amministrativa in caso di adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti che evidenzino la volonta' di non occultare rapporto) e non l'applicazione del comma 3 della medesima disposizione (trattamento sanzionatorio affievolito per successiva occupazione regolare dei lavoratori in nero). La DTL, in subordine, ha affermato che la disciplina di cui al comma 3 (sanzioni affievolite per successiva occupazione regolare) sarebbe astrattamente applicabile alle lavoratrici El Kotaichi e Soldano, di talche' in relazione alle predette lavoratrici sarebbe rilevante la questione prospettata dal giudicante. Cio' premesso in punto di svolgimento del processo, ritiene il giudicante rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost. (in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU), e con l'art. 3 Cost. dell'art. 1, legge n. 689/81, nella parte in cui non prevede, come invece dispone l'art. 2 comma 4 c.p., l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio piu' mite. Quanto alla rilevanza della questione, si osserva anzitutto che la causa non puo' essere decisa sulla base delle censure formali sollevate dalla parte opponente nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione e del procedimento di adozione della stessa, poiche' dette censure sono da ritenersi...

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